CASS
Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2023, n. 30769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30769 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Italfondiario spa, in persona del legale rappresentante pro tempore avverso il decreto del Tribunale di Bologna del 28/11/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la :requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore G!,(,) generale Lidia,Ee -ha concluso per la reiezione del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La difesa di Italfondiario spa, mandataria di BE spv srl, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe con il quale il Tribunale di Bologna, quale giudice dell' opposizione promossa ex art 59 d.lgs. n. 159 del 2011 nell'ambito del procedimento sfociato nella confisca di prevenzione adottata ai danni di EN Secondo Melandri, ha confermato la reiezione della relativa domanda di insinuazione, proposta con riferimento al saldo del mutuo erogato alla Azienda 4 // / ' Penale Sent. Sez. 6 Num. 30769 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 30/05/2023 4 Vinicola alla Grotta srl, sottoposta, nella totalità delle partecipazioni sociali, alla confisca;
prestito concesso in origine dalla Cassa di Risparmio di Rimini, che poi ebbe a cedere la relativa posizione di credito alla BE PV srl. 2.Con il primo motivo si chiede di correggere il dispositivo, che attesta l'inammissibilità della opposizione quando per contro il provvedimento gravato è stato assunto valutando nel merito la relativa opposizione dopo averne precisato la tempestività. 3. Con i due successivi motivi si contesta il giudizio speso sulla buona fede sia con riferimento ai controlli e alle verifiche sul merito creditizio operate in occasione della erogazione del mutuo dalla banca cedente, integralmente pretermesse dal Tribunale pur se documentate in sede di opposizione;
sia per aver ritenuto che la buona fede andrebbe esclusa per non avere la mandante della odierna istante, quale cessionaria, comprovato le verifiche operate sulla affidabilità del debitore ceduto al momento della cessione, aspetto in realtà indifferente allorquando si sia verificata una cessione del credito e risulti documentata l'indagine svolta dal cedente all'atto di erogazione del mutuo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita l'accoglimento per le ragioni precisate di seguito e impone /7 l'annullamento con rinvio defiictekfraftzia impugnata:- 2. Il primo motivo di ricorso mette in luce l'evidente refuso che nel caso connota:il dispositivo della decisione gravata, reso incontrovertibile dal contenuto della motivazione contestualmente adottata, chiaramente legata a considerazioni di merito e non pregiudiziali rispetto all'insinua. Refuso che tuttavia resta assorbito dalla fondatezza delle ulteriori censure, destinate ad imporre l'intervento rescindente sopra anticipato. 3. Ferma, perchè non contestata, la strumentalità del credito oggetto di insinuazione rispetto alle ragioni di pericolosità del proposto, il provvedimento impugnato riposa unicamente sulla ritenuta, non dimostrata, buona fede della creditrice istante. Tanto per l'inerzia probatoria alla stessa riferibile, stigmatizzata dal Tribunale in ragione della omessa allegazione degli elementi attestanti la verifica operata, dalla mandataria della odierna ricorrente, rispetto alla posizione del debitore mutuatario ceduto con riguardo al momento di avvenuta cessione del credito bortato dal saldo del mutuo erogato dalla banca cedente, (poi) acquisito dalla BE spv e ora azionato, in forza di tale cessione, dalla ricorrente. 4. L'assunto è manifestamente errato e dà corpo non solo ad una violazione di legge (sottesa all'erronea interpretazione dell'ad 52 del d.lgs. n. 159 del 2011) ma anche al correlato difetto di motivazione (per il travisamento per omissione dei 2 documenti, allegati dalla ricorrente, attestanti le verifiche operate dalla cedente in sede di trogazione del mutuo in questione). 5. Va infatti precisato che, operata la cessione del credito, il giudizio inerente alla buona fede va riferito alla posizione del cedente, originario interlocutore nell'operazione negoziale che ha dato luogo alla ragione di credito non pienamente tutelata dall'ordinamento perchè anche indirettamente funzionale alle ragioni di pericolosità sociale del proposto ( tanto da imporre a carico del creditore la prova della buona fede, in deroga alle ordinarie regole tipicamente proprie dello statuto probatorio civilistico). La mera cessione del credito, in qualunque modo avvenuta, determina, infatti, solo la sostituzione del creditore originario al creditore cedente: il nuovo creditore subentra nella medesima posizione giuridica del cedente, assumendone i diritti, ma anche gli oneri ed i rischi;
con l'ineludibile corollario che sarà la "malafede" del cedenté(nel senso stabilito dall'art. 52 cit.) a precludergli la possibilità di far valere le sue pretese sul bene del debitore che sia stato, nel frattempo, oggetto di ablazione ( così in motivazione, Sez.1, n.29111 del 31/3/2022). 6. Ne consegue che la verifica demandata al giudice della prevenzione non può che attenere ai rapporti sottesi e alle cautele prestate in occasione della operazione negoziale che ha dato luogo al credito ceduto, non a quelle correlate alla cessione e ai contegni tenuti dal cessionario nell'acquisire la relativa posizione creditoria. La cessione, del resto, è ininfluente rispetto alla strumentalità agevolativa presa in considerazione dall'art. 52 citato, correlata alla fonte del credito ceduto, a meno che non emergano profili in fatto che siano in grado di coinvolgere il cessionario sin dall'origine del relativo rapporto, nel caso non 7. Da qui la palese inconferenza del riferimento operato dal Tribunale alla rimarcata omissione delle verifiche sulla posizione del mutuatario ceduto, assertivamente non poste in essere dalla cessionaria ( mandataria della) odierna ricorrente;
riferimento peraltro altrettanto erroneamente supportato da un indebito richiamo ai principi espressi dalla sentenza "Island refinancing srl" (n. 29847 dei 2018) delle Sezioni Unite di questa Corte, non solo relativa ad una ipotesi diversa (quella della cessione operata dopo l'avvio della procedura) ma per di più, nei contenuti, diretta a smentire sul piano logico la soluzione adottata dal provvedimento gravato (per aver rimarcato l'indifferenza al fine della consapevolezza del cessionario quanto alla situazione inerente al debitore ceduto, seppur consolidata dalla avvenuta instaurazione della procedura al momento della cession&). 3 8.Da qui la decisione di annullamento, con rinvio al Tribunale perché proceda all'esame della documentazione versata a sostegno della domanda di insinua alla luce delle superiori indicazioni in diritto. e 4 Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bologna. Così deciso il 30/5/2023.
P.Q.M.
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la :requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore G!,(,) generale Lidia,Ee -ha concluso per la reiezione del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La difesa di Italfondiario spa, mandataria di BE spv srl, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe con il quale il Tribunale di Bologna, quale giudice dell' opposizione promossa ex art 59 d.lgs. n. 159 del 2011 nell'ambito del procedimento sfociato nella confisca di prevenzione adottata ai danni di EN Secondo Melandri, ha confermato la reiezione della relativa domanda di insinuazione, proposta con riferimento al saldo del mutuo erogato alla Azienda 4 // / ' Penale Sent. Sez. 6 Num. 30769 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 30/05/2023 4 Vinicola alla Grotta srl, sottoposta, nella totalità delle partecipazioni sociali, alla confisca;
prestito concesso in origine dalla Cassa di Risparmio di Rimini, che poi ebbe a cedere la relativa posizione di credito alla BE PV srl. 2.Con il primo motivo si chiede di correggere il dispositivo, che attesta l'inammissibilità della opposizione quando per contro il provvedimento gravato è stato assunto valutando nel merito la relativa opposizione dopo averne precisato la tempestività. 3. Con i due successivi motivi si contesta il giudizio speso sulla buona fede sia con riferimento ai controlli e alle verifiche sul merito creditizio operate in occasione della erogazione del mutuo dalla banca cedente, integralmente pretermesse dal Tribunale pur se documentate in sede di opposizione;
sia per aver ritenuto che la buona fede andrebbe esclusa per non avere la mandante della odierna istante, quale cessionaria, comprovato le verifiche operate sulla affidabilità del debitore ceduto al momento della cessione, aspetto in realtà indifferente allorquando si sia verificata una cessione del credito e risulti documentata l'indagine svolta dal cedente all'atto di erogazione del mutuo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita l'accoglimento per le ragioni precisate di seguito e impone /7 l'annullamento con rinvio defiictekfraftzia impugnata:- 2. Il primo motivo di ricorso mette in luce l'evidente refuso che nel caso connota:il dispositivo della decisione gravata, reso incontrovertibile dal contenuto della motivazione contestualmente adottata, chiaramente legata a considerazioni di merito e non pregiudiziali rispetto all'insinua. Refuso che tuttavia resta assorbito dalla fondatezza delle ulteriori censure, destinate ad imporre l'intervento rescindente sopra anticipato. 3. Ferma, perchè non contestata, la strumentalità del credito oggetto di insinuazione rispetto alle ragioni di pericolosità del proposto, il provvedimento impugnato riposa unicamente sulla ritenuta, non dimostrata, buona fede della creditrice istante. Tanto per l'inerzia probatoria alla stessa riferibile, stigmatizzata dal Tribunale in ragione della omessa allegazione degli elementi attestanti la verifica operata, dalla mandataria della odierna ricorrente, rispetto alla posizione del debitore mutuatario ceduto con riguardo al momento di avvenuta cessione del credito bortato dal saldo del mutuo erogato dalla banca cedente, (poi) acquisito dalla BE spv e ora azionato, in forza di tale cessione, dalla ricorrente. 4. L'assunto è manifestamente errato e dà corpo non solo ad una violazione di legge (sottesa all'erronea interpretazione dell'ad 52 del d.lgs. n. 159 del 2011) ma anche al correlato difetto di motivazione (per il travisamento per omissione dei 2 documenti, allegati dalla ricorrente, attestanti le verifiche operate dalla cedente in sede di trogazione del mutuo in questione). 5. Va infatti precisato che, operata la cessione del credito, il giudizio inerente alla buona fede va riferito alla posizione del cedente, originario interlocutore nell'operazione negoziale che ha dato luogo alla ragione di credito non pienamente tutelata dall'ordinamento perchè anche indirettamente funzionale alle ragioni di pericolosità sociale del proposto ( tanto da imporre a carico del creditore la prova della buona fede, in deroga alle ordinarie regole tipicamente proprie dello statuto probatorio civilistico). La mera cessione del credito, in qualunque modo avvenuta, determina, infatti, solo la sostituzione del creditore originario al creditore cedente: il nuovo creditore subentra nella medesima posizione giuridica del cedente, assumendone i diritti, ma anche gli oneri ed i rischi;
con l'ineludibile corollario che sarà la "malafede" del cedenté(nel senso stabilito dall'art. 52 cit.) a precludergli la possibilità di far valere le sue pretese sul bene del debitore che sia stato, nel frattempo, oggetto di ablazione ( così in motivazione, Sez.1, n.29111 del 31/3/2022). 6. Ne consegue che la verifica demandata al giudice della prevenzione non può che attenere ai rapporti sottesi e alle cautele prestate in occasione della operazione negoziale che ha dato luogo al credito ceduto, non a quelle correlate alla cessione e ai contegni tenuti dal cessionario nell'acquisire la relativa posizione creditoria. La cessione, del resto, è ininfluente rispetto alla strumentalità agevolativa presa in considerazione dall'art. 52 citato, correlata alla fonte del credito ceduto, a meno che non emergano profili in fatto che siano in grado di coinvolgere il cessionario sin dall'origine del relativo rapporto, nel caso non 7. Da qui la palese inconferenza del riferimento operato dal Tribunale alla rimarcata omissione delle verifiche sulla posizione del mutuatario ceduto, assertivamente non poste in essere dalla cessionaria ( mandataria della) odierna ricorrente;
riferimento peraltro altrettanto erroneamente supportato da un indebito richiamo ai principi espressi dalla sentenza "Island refinancing srl" (n. 29847 dei 2018) delle Sezioni Unite di questa Corte, non solo relativa ad una ipotesi diversa (quella della cessione operata dopo l'avvio della procedura) ma per di più, nei contenuti, diretta a smentire sul piano logico la soluzione adottata dal provvedimento gravato (per aver rimarcato l'indifferenza al fine della consapevolezza del cessionario quanto alla situazione inerente al debitore ceduto, seppur consolidata dalla avvenuta instaurazione della procedura al momento della cession&). 3 8.Da qui la decisione di annullamento, con rinvio al Tribunale perché proceda all'esame della documentazione versata a sostegno della domanda di insinua alla luce delle superiori indicazioni in diritto. e 4 Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bologna. Così deciso il 30/5/2023.
P.Q.M.