Sentenza 13 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/07/2001, n. 9532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9532 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
59868 ce EPUBBLICA ITALIANA 2/001 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . A SEZIONE9 5 6 I 8 E TE SUPRE 5 ASSAZION R 9 L 1 N . A / O N 4 T I / - Z U 6 2 A B B CHILE I R O T L R . L S P T I . A D G E L B dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R E A D T A I S A D N I 3 Mario DeLI Priscoli Presidente R.G. n. 8753/98 E R E Dott. S T E I N T N Dott. Paolini Giovanni Consigliere Cron. 22015 A E O A S E M Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Rep. Dott. Cicala Mario Consigliere Ud. 27 marzo 2001 Dott. Merone Antonio Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto il 6 maggio 1998 da: Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, DIS presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
- in persona dell'am- S.r.l. F.LI HE corrente in Ferentino rappresentata e difesa in ministratore unico HE Alessandro E - E L I N O I V virtù di procura speciale a margine del controricorso dall'avv. Pietri- I Z A 8 S C S 6 A E C 8 I no Iaboni, unitamente al quale elettivamente domicilia in Roma alla N D 9 O 5 A I M E P via Poggio Catino, n. 6, presso l'avv. Antonio Graziani R . P U M S N A E T controricorrente C R O C avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del La- 6 2 proc. n. 8753/98 R.G. 1 6 zio sez. XIX - n. 11/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito l'avv. Antonio Graziani, per delega dell'avv. Pietrino Iaboni, che per la S.r.l. F.LI HE ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del ricor- SO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione Tributaria di 1° grado di Frosinone sez. IV - con decisione del 6 marzo 1987, sul rilievo che la riscontrata irregolarità formale di una sola scrittura non consentiva di disattendere una strut- tura contabile sostanzialmente corretta e non oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio II.DD., accoglieva il ricorso proposto dalla S.r.l. F.LI HE contro l'avviso di rettifica, mediante accertamento sin- tetico-induttivo, delle dichiarazioni dei redditi della società stessa re- lativamente agli anni 1982 e 1983. L'appello dell'amministrazione finanziaria avverso la pronuncia era rigettato il 28 gennaio/21 marzo 1997 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio e tale sentenza veniva impugnata per cassazione dal Ministero delle Finanze con ricorso del 6 maggio 1998, al quale la S.r.l. F.LI HE resisteva con controricorso notificato il 10 giugno 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo il ricorrente ha denunciato la nuLItà della deci- proc. n. 8753/98 R.G. 2 sione impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 39, 2° co., d.p.r., 29 settembre 1973, n. 600, e degli artt. 2214 e 2216, c.c., nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti fondamentali della controversia. Il giudice del gravame, infatti, si sarebbe limitato a trascrivere nel te- sto della pronuncia la formulazione normativa dei presupposti richie- sti per l'accertamento dei redditi del contribuente con metodo sinteti- co-induttivo ed avrebbe negato la dimostrazione della loro esistenza senza confutare le argomentazione, con le quali l'Ufficio II.DD. ave- va dedotto che l'utilizzazione di siffatto metodo era stato consentito dalla tardiva vidimazione annuale del libro giornale obbligatorio, co- stituente, per la sua caratteristica di registro cronologico-analitico, e- lemento significativo di riscontro dell'attendibilità delle altre scrittu- re contabili, e che la verifica fiscale aveva accertato uno scoperto di cassa, dal quale era consentito presumere l'effettuazione di vendite senza emissione di fattura e l'omissione della contabilizzazione di ri- cavi. La denuncia è fondata. L'esposizione delle ragioni di diritto contenuta nella motivazione della sentenza impugnata è rappresentata dalla copia virgolettata di un estratto del testo dell'art. 39, 2° co., lett. d), d.p.r. 30 settembre 1973, n. 600, e dall'affermazione che nella fattispecie non era dimo- strata la sussistenza delle condizioni richieste dalla norma per la de- terminazione del reddito d'impresa da parte dell'ufficio delle impo- ste. proc. n. 8753/98 R.G. 3 Nessun esame risulta compiuto nel provvedimento delle specifiche questioni e delle contestazioni sollevate con l'atto di appello dall'am- ministrazione finanziaria in relazione al disconoscimento con la deci- sione di primo grado della legittimità del metodo di accertamento da lei adottato e l'argomento esposto a sostegno della decisione per la sua estrema genericità, oltre a non soddisfare il dovere del giudice di indicare i motivi della decisione adottata, come stabilito dall'art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c. e dall'art. 111, 1° co., cost., si risolve in una moti- vazione meramente apparente, giacché non consente alcuna verifica dell'esattezza o meno dell'iter logico seguito nella pronuncia. Il ricorso, dunque, deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del procedimento di cassazio- ne, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del La- zio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa con rinvio, anche per le spese, ad altra se- zione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 27 marzo 2001. Il consigliere est. Il presidente dr. Mario DeLI Priscoli dr. Massimo Oddo Priscali.Mario HeLI Seisol Il canceLIere DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 13 LUG. 2001SUPREMA Oggi Osvaldo Ascanio, IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio proc. n. 8753/98 R.G. 4