Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN01 2 4 6 / 0 2 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE S PRIMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 4427/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Cron. 3057 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud. 26/09/01 Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA P sul ricorso proposto da: TA OD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PANETTERIA 15, presso lo studio dell'avvocato SINESIO GIUSEPPE ANTONIO, che lo rappresenta e difende ENRICO, giusta unitamente all'avvocato QUATTROCCHI delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 3596 -1- CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 590/98 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 13/07/98 R.G.N. 233/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato MARCHINI per delega DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Antonio MARTONE che ha concluso perGenerale l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Agrigento del 19/2/98 ZA OD proponeva appello avverso la sentenza del TO di Agrigento con la quale era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere dall'INPS la corresponsione della pensione di invalidità, sul presupposto, di fatto della mancata presentazione della ricorrente alla visita peritale;
mancata presentazione che era invece giustificata da gravi motivi di salute e di famiglia. L'INPS resisteva al gravame ed il Tribunale, con sentenza del 2 - 13/7/98, rigettava l'appello, précisando che l'ingiustificata mancata presentazione dell'assicurato alla visita medica fissata per l'espletamento della consulenza tecnica disposta d'ufficio per l'accertamento delle condizioni di salute, può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza dello stato invalidante, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato che l'assicurato ha l'onere di provare ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Il comportamento processuale della parte, infatti, costituiva elemento concorrente alla formazione del convincimento del giudice e nel caso di specie era particolarmente significativo, perché sussisteva a carico della parte un onere di collaborazione sottoponendosi alla visita, con la conseguenza che la mancata, ingiustificata, presentazione alla visita medica, necessaria per l'accertamento della sussistenza o meno della dedotta invalidità, giustificava il rigetto della domanda per difetto di prova. Peraltro nemmeno in grado di appello l'istante aveva dato in alcun modo la prova dell'asserita impossibilità di presentarsi alla visita fissata. L'appello quindi doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la OD, fondato su un solo motivo. Resiste l'INPS con controricorso: 傻 MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando nullità della sentenza per omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo (art. 360 n. 5 CPC), deduce la ricorrente che l'INPS in precedenza le aveva revocato la pensione di vecchiaia n. 100112355, già costituita fin dal 1988, chiedendo il rimborso della somma di £ 68.788.993, sul presupposto di fatto che lo SCAU aveva disposto la cancellazione dell'istante dagli elenchi anagrafici dal 1/3/57 al 31/12/83, per essersi l'assicurata trasferita all'estero per lavorare nel settore dell'industria. L'istante aveva opposto, con ricorso al Comitato provinciale dell'INPS, che aveva prestato attività all'estero solo per il periodo 27/3/57- 12/12/62 e quindi era rientrata in Italia in data 1/1/63, riprendendo l'attività di bracciante agricolo presso ditte private ed anche presso l'Azienda regionale delle foreste;
ricorso che era stato rigettato perché non di competenza del Comitato provinciale. L'istante quindi aveva chiesto al TO l'accertamento della sua posizione, come sopra delineata, e quindi che venisse dichiarata prescritta la somma chiesta dall'INPS a titolo d'indebito oggettivo, o comunque non dovuta, perché irripetibile. Il TO, invece di ammettere la prova testimoniale chiesta, aveva disposto la consulenza na tecnica per accertare lo stato d'invalidità della ricorrente, pur essendo 2 questo fatto estraneo al “thema decidendum”, e quindi rigettato la domanda in conseguenza della mancata presentazione alla visita medica. Il Tribunale, senza prendere atto dell'oggetto del giudizio, aveva confermato la decisione. L'oggetto della controversia era "dato dalla domanda spiegata nel ricorso introduttivo del giudizio ed anche se l'appello non era sul punto di dissonanza tra petitum e decisione adottata ... spettava al Tribunale decidere in base agli atti” e quindi accertare "l'insanabile incongruenza fra l'oggetto del giudizio e la decisione del primo giudice". Chiede quindi l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di prime cure per la decisione in ordine alla sua opposizione avverso la cancellazione dagli elenchi anagrafici dal 1/3/57 del 31/12/83, con conseguente riattivazione della pensione di vecchiaia e condanna dell'INPS al pagamento degli arretrati ed accessori, dichiarando comunque prescritte e non dovute le somme chieste in restituzione, perché ricevute in buona fede, e con vittoria di spese per i tre gradi del giudizio. Il ricorso è inammissibile. Con giurisprudenza costante, da ultimo riaffermata con la sentenza n. 4592 del 11/4/200, questa Corte ha avuto modo di sancire il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui “i vizi di ultra ed extra petizione non determinano una nullità insanabile della sentenza, sono denunciabili solo con gli ordinari mezzi 3 d'impugnazione e non sono rilevabili d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, pertanto, poiché nell'udienza di discussione davanti alla Corte di Cassazione le parti non possono proporre nuovi inammissibile in tale sede la deduzione dellamezzi di censura., violazione dell'art. 112 CPC da parte del giudice di merito”. Per la medesima ragione non può essere rilevata d'ufficio in grado di appello la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, in mancanza di specifica impugnazione sul punto, con la conseguenza che la censura non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, né può essere rilevato in questa sede un vizio di ultrapetizione riguardante la sentenza di secondo " grado se la questione non abbia comumque costituito oggetto di motivo di gravame davanti al giudice di appello (Cass. n. 5183/88 e n. 6152/96). Nel caso di specie, dal ricorso in appello, esaminato dal collegio in quanto era stato denunciato un vizio in procedendo, risulta che in sede di merito ricorrente in primo grado ha agito “contro il provvedimento di revoca della pensione d'invalidità di cui era titolare ..(VO n. 10012355) adottato dall'INPS sede di Agrigento in data 31/10/94"; in secondo grado il ricorrente ha giustificato la mancata presentazione alla visita medica per "gravi motivi di salute e di famiglia” ed ha denunciato che continuava “ad essere invalido nella misura di legge per avere diritto al trattamento pensionistico", avendo peraltro i requisiti contributivi ingiustamente contestati dall'INPS in occasione della revoca della pensione. Solo in questa sede, per la prima volta, ricorrente ha precisato in narrativa che la pensione della quale era titolare e che era stata ingiustamente revocata era "pensione di vecchiaia" e quindi ha articolato un succinto motivo di ricorso per "dissonanza tra petitum e decisione adottata”. E' mancata però in appello la denuncia del vizio di extra petizione ed il giudice non poteva rilevarlo d'ufficio; da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso in sede di legittimità. Non vi è luogo a provvedere in ordine alla spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC:
P. Q. M.
LA CORTE Dichiara che il ricorso inammissibile e che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 26 settembre 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE begliche Paakh aiorous Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleri In qªBER 2002 oggi, IL CANDELIERE 5