Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1953
CASS
Sentenza 10 febbraio 2003

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Il credito del locatore per il pagamento degli oneri condominiali posti a carico del conduttore dall'art. 9 della legge sull'equo canone si prescrive nel termine di due anni indicato dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1973 n. 841 per il diritto del locatore al rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei servizi posti, per contratto, a carico del conduttore, in quanto tale norma, anche se inserita in una legge relativa alla proroga dei contratti di locazione degli immobili ad uso di abitazione, introduce una deroga al principio codicistico della prescrizione quinquennale del canone di locazione e di ogni altro corrispettivo di locazione fissato dall'art. 2948 n. 3 cod. civ., rispondendo ad un'esigenza di rapida definizione di quell'accessorio rapporto giuridico, comune ad ogni locazione, ed è, pertanto, applicabile anche agli oneri accessori dovuti dal conduttore in base all'art. 9 della legge 27 luglio 1978 n. 392, senza che a ciò osti l'art. 84 di quest'ultima legge che, disponendo l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con la legge sull'equo canone, non può essere riferita anche alla disposizione in materia di prescrizione del sopra citato art. 6, trascendendo quest'ultima il mero regime vincolistico.

In materia di locazioni di immobili urbani, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 6 legge n. 841 del 1973, prospettata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la diversità della disciplina della prescrizione con riferimento al canone e agli oneri accessori trova ragione nella diversa natura dei due esborsi.

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  • 1Prescrizione credito del locatore per oneri condominiali: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 giugno 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1953
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1953
Data del deposito : 10 febbraio 2003

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