Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2001, n. 6136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6136 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA 6136 Itali01 La ma di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. sociale. R.G.n.11530/1999dr. Guglielmo Sciarelli Presidente dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Cron. 13352 dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Fabrizio Miani Canevari Consigliere Ud.15.02.2001 dr. Arcangelo De Biase Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in per- sona del Presidente prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Cantarini, Antonio Todaro, Vin- cenzo Morielli e Patrizia Tadris, in virtù di procura speciale in calce el ricorso, ed elettivamente domici- liato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Av- vocatura centrale dell'Istituto medesimo, ricorrente;
CONTRO
GESAM S.p.a. con sede in Lucca alla via Nottolini n. 34, 786 im persona del Presidente del Consiglio di Amministra- zione e legale rappresentante pro-tempore dr. Ugo Giurlani, - 1 - già GESA-AM (Gas e Servizi Affini Azienda Municipalizza- ta), rappresentata e difesa per procura speciale in calce el controricorso degli avv. Carla Marcucci e Paolo Accardo, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata nello studio del secondo in Roma alla via Giulio Bazzoni n. 3, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lucca g r an d in data 18 dicembre 1998 - 14 gennaio 1999, n. 38/1999, p n. 7404/92 R.G.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 15 febbraio 2001; udito l'avv. Luigi Cantarini per il ricorrente;
udito l'avv. Paolo Accardo per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il ri- getto del ricorso. 2 Svolgimento del processo. Com ricorso 24 maggio 1989 la GESA-Am di Lucca proponeva opposizione al D.I. emesso il 21 aprile 1989 a favore dell'INPS per la somma di lire 525.126.762 a titolo di residuo da rimborsare per l'erogazione di c.d. benefici combattentistici (ex lege 336/70) a dipendenti cessati dal servizio. L'opponente deduceva il difetto di prova del credito ed eccepiva: a) che l'INPS non poteva pretendere il pagamen- to delle somme e dei relativi interessi previsti dalle leggi 336/70 e 824/71 fino all'entrata in vigore della legge 131/83; b) che anche l'art. 30 bis della citata legge 131/83 era in violazione dell'art. 81 Cost., per difetto di previsione specifica della copertura finan- ziaria;
che i crediti precedenti il quinquennio rispetto alla notifica del decreto erano prescritti;
d) la com- pensazione della somma di lire 202.969.571, pagata senza titolo fino al 1981 e relativi interessi, dalle date dei rispettivi pagamenti. L'IMPS si riportava alla documentazione prodotta per la richiesta di decreto ingiuntivo, deduceva l'interruzione della prescrizione e si richiamava alla sentenza della Corte costituzionale m. 123 del 1988,, che aveva dichia- rate la nom fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 bis della legge 131/83 im - 3 - riferimento all'art. 81 Cost. Concludeva che l'art. 30 bis citato aveva effetto metroattivo, per cui era infon- data la pretesa di un nuovo piano di ammortamento e di una nuova rateizzazione. Il Pretore respingeva le eccezioni della Ge Sa-Am, conferma- va il decreto ingiuntivo, e compensava le spese. Ricorreva in appello la GeSA-Am e chiedeva: a) di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 bis legge 131/83 con riferimento agli artt. 53 e 81 Cost.; b) рутика la revoca del decreto opposto, perchè sfornito di prova;
la dichiarazione del suo debito nei confronti dell'INPS soltanto dalla nuova notifica dello stesso, con decorren- za, per capitale ed interessi, dall'entrata in vigore della legge 131/83, con diritto alla rateizzazione ex art. 2 D.M. 25 ago 1972; c) la dichiarazione di prescrizione degli interessi per il periodo anteriore al quinquennio rispetto alla notifica del decreto;
d) la compensazione con la somma di lire 202.969.571, pagata fino al 1981 e relativi interessi, con decorrenza dai pagamenti. Resisteva l'INPS deducendo: a) l'infondatezza della que- stione di legittimità costituzionale, già risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 123 del 1988; b) : la correttezza della decorrenza degli interessi dalla data di erogazione dei singoli trattamenti pensionistici, avendo essi natura compensativa, come è dato desumere - 4 - dagli artt. 3 e 4 del D.M. 25 agosto 1972, senza che sulla debenza degli stessi possano influire "impedimenti di ordi- ne costituzionale"; c) l'inesistenza di un diritto ad un nuovo piano di ammortamento ed ad una nuova rateizzazione;
d) l'inesistenza di un diritto a portare in compensazione le somme già versate dalla GeSa-Am, peraltro senza alcuna riserva. Disposta c.t.u., il Tribunale di Lucca, con sentenza in da- fjunt -ta 18 dicembre 1998 14 gennaio 1999, in riforma della sentenza appellata, revocava il D.I. opposto e dichiarava la GeSa-Am tenuta a rimborsare all'INPS la somma di lire 476.973.235, oltre interessi nella misura di lire 435.990.890, così calcolati fino al 30 giugno 1995 e successivi fino al saldo;
somma dalla quale andavano detratti gli acconti versati (lire 202.969.571) e gli interessi relativi (lire 268.879.869) da adeguare, secondo il tasso di cui alla c.t.u., dal 30 giugno 1995 al saldo. Osservava il Tribunale, premesso che era manifestamente infon- data la predetta questione di legittimità costituzionale del- l'art. 30 bis della legge 131/83 in relazione agli artt. 53 e 81 Cost., che era infondata la doglianza circa il difetto di prove a supporto del decreto ingiuntivo opposto. Aggiungeva il Tribunale che, quanto alla dedotta natura no- vativa dell'art. 30 bis della legge 131/83 - con la conse- guente pretesa alla compensazione degli acconti in linea ca- - 5 - pitale, fino a quel momento pagati, con il maggior credito dell'INPS per effetto della norma in esame (la quale, come osservato in Corte cost. n. 123/88 non si è limitata a riprodurre, con una mera variante terminologica, l'art. 6 della legge 824/71, nella parte dichiarata costituzionalmente illegittima per la mancata previsione di copertura finanziaria) si era avuta la nascita ex novo dell'obbligazione di rimborso dei benefici già erogati%3B che da ciò deriva- wa che, per il tempo tra la sentenza della Corte cost. n. 91/82 e l'entrata in vigore della legge n. 131/83, non operava il meccanismo degli interessi di preammorta- mento di cui al D.M. 25 agosto 1972; meccanismo inteso a far conseguire all'ente erogatore l'intero valore ca- pitale delle somme corrisposte, al momento del pensio- namento, anticipatamente rispetto al rimborso da parte dell'ente datore di lavoro%;B che, quindi, il capitale enogato andava rimborsato, mentre gli interessi di preammortamento non potevano, invece, avere decorrenza anteriore al momento in cui l'obbligazione di rimborso era tornata ad esistenza (arg. ex Cass. 9501/90). Secondo il Tribunale non avevano fondamento la pretesa ad un nuovo piano di ammortamento e quella di una nuova rateizzazione del detrito. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 3 giugno - 6 - 1999, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. La GESAM S.p.A., già GESA-AM (Gas e Servizi Affini Azienda Municipalizzata), ha resistito con controricorso notificato il 9 luglio 1999. Motivi della decisione. Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824%;B dell'art. 30 bis della руков legge 26 aprile 1983, n. 131; del D.M. 25 agosto 1972, in rela zione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonchè motivazione insufficien- te e contraddittoria, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente deduce l'erroneità della sentenza impugnata, che ha accolto l'appello della GeSa-Am sul punto "decorrenza degli interessi di preammortamento"; che la pronuncia n. 92/81 della Corte costituzionale non ha affatto travolto il comples- so dei rapporti trilateri intercorrenti tra datori di lavoro, dipendenti ed Enti previdenziali%3B che tali rapporti sono rima- sti operanti anche dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 6 della legge n. 824/71; che in particolare è rima- sto pienamente operante l'obbligo dell'Ente previdenziale di anticipare la prestazione anche per la parte relativa ai bene- fici combattentistici, indipendentemente dall'intervenuta copertura dell'onere da parte dell'Ente datore di lavoro;
che la citata sentenza della Corte costituzionale non ha estinto - 7-- l'obbligazione dei datori di lavoro verso gli Enti pre- videnziali, ma ne ha soltanto sospeso la scadenza ovvero l'esigibilità; con la conseguenza che la "sanatoria" di- sposta dall'art. 30 bis della legge 131/83 ha semplice- mente rimosso un ostacolo all'azionabilità del credito dell'Ente previdenziale relativo al recupero del capitale di copertura dei benefici combattentistici. Aggiunge la ricorrente che di tale capitale fanno parte anche gli interessi di preammortamento, e che la decorrenza di tali interessi è quella di decorrenza della pensione comprensiva della quota, frutto dell'applicazione dei bene- fici in questione%;B che l'obbligazione dell'Ente erogatore ha carattere strumentale e, in tanto può essere adempiu- ta, in quanto il datore di lavoro sia tenuto a fornire il finanziamento istituzionalmente a suo carico;
che sussiste a carico dell'Ente previdenziale un obbligo di anticipazio- ne, per nulla intaccato dalla sentenza n. 92/81 della Corte costituzionale, che ha inciso solo sui rapporti economici tra Enti pubblici ed Enti previdenziali;
B che, poichè l'anti- cipazione ha comportato un esborso senza contestuale coper- tura, gli Enti previdenziali hanno il diritto di esigere gli interessi di preammortamento da parte degli Enti datori di lavoro, da computarsi ai sensi del D.M. 25 agosto 1972, indi- pendentemente dal fatto che i valori capitali fossero o meno esigibili alla data di erogazione delle prestazioni;
che - 8- quegli interessi, infatti, rappresentano un elemento integrante e necessario del valore capitale, e pertan- to non sono condizionati all'esigibilità del credito;
che detti interessi non possono decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 131/63, cioè da una data successiva a quella di sopportasione degli one- ri da parte degli Enti previdenziali, perchè, così operando, si dà luogo ad un rimborso parsiale dei va- lori capitali in questione;
ciò che appare in contrad- dizione con quanto asserito dallo stesso Tribunale di Lucca, allorchè viene illustrato il meccanismo degli interessi di preammortamento. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Come è stato infatti affermato da questa Corte Suprema (Cass. 15 settembre 1990 n. 9501; conf. Cass. 20 dicem- bre 1997 n. 12917), in tema di benefici combattentisti- ci, la sentenza della Corte costituzionale m. 92 del 1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824 nella parte in cui, in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost., non indica con quali messi i cosiddetti enti della finansa pubblica allargata possano far fronte agli oneri finansiari posti a loro carico, ha avuto l'effetto di eliminare invece che di sospenderlo tem - poraneamente l'obbligo degli enti predetti, nascen- - 9 - te al momento dell'erogazione dei benefici da parte degli enti previdenziali, di rimborsare questi ultimi del relativo onere secondo le modalità indicate dal terzo comma dello stesso articolo. Pertanto, poichè la norma caducata è stata reinserita nell'ordinamento in virtù dell'art. 30 bis del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55 (introdotto dalla legge di conversione n. 131 del 1983), che ha colmato la lacuna relativa alla co- рузить pertura finanziaria, la nascita ex novo del diritto degli istituti previdensiali ad essere tenuti indenni da detti enti compresi nella finansa pubblica allarga- ta non può essere collocata in una data antecedente a quella dell'entrata in vigore della legge n. 131 del 1983, con la conseguente insussistenza, per il periodo anteriore all'avvento di tale legge, anche del diritto degli istituti previdenziali agli interes- si relativi ai rimborsi. Correttamente pertanto la sentenza impugnata ha rite- nuto che il capitale erogato va rimborsato, mentre gli interessi di preammortamento non possono avere decorrensa anteriore al momento in cui l'obbligazione di rimborso è tornata ad esistensa. Conseguentemente sulle somme in precedensa corrisposte dalla Gesa-AM come capitale sono maturati a suo favore gli interessi dalla data di ciascun pagamento, e tali interessi, uni- 10- ta mente al capitale al quale si riferiscono, vanno com- pensati con il maggior credito vantato dall'INPS nei confronti della Gesa-AM. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2001. Il Presidente (dr. Guglielmo Sciarelli) knylichu libul Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) Jonato Figmell Mille IL CANCELLIERE 3 3 0 Depositato in Cancelleria 5 1 A . I S . T S D oggi, 27 APR. 2001 N R , A A E T A O ' 3 R , L P L 7 A L L - S IL CANCELLIERE, O E 8 E 4800 - B D O P 1 N I S I 1 E I D S N N E A E G T G S O S I G O A E A P D L M O E I , T A T O A I L R D R L T I E S E D I T D G N O E E R S E - 11.