CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2023, n. 28846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28846 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 1575 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da PA TR (C.F.: [...]) PA AB LU (C.F.: [...]) PA LL (C.F.: [...]) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Carlo Congedo (C.F.: [...]) -ricorrenti- nei confronti di ER ON (C.F.: [...]) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricor- so, dall’avvocato Gerardo RR (C.F.: CRR GRD 73P02 F839T) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lec- ce n. 1093/2021, pubblicata in data 4 ottobre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 19 settembre 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per Civile Sent. Sez. 3 Num. 28846 Anno 2023 Presidente: RUBINO LINA Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 17/10/2023 Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 2 di 15 l’accoglimento del primo e quarto motivo del ricorso, rigettati gli altri;
l’avvocato Carlo Congedo, per i ricorrenti;
l’avvocato Gerardo RR, per la controricorrente. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso da TR, AB LU e LL Palum- bo nei confronti di ON RR, la debitrice ha chiesto al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’estinzione del processo in conseguenza del tardivo deposito da parte dei creditori pro- cedenti della documentazione ipotecaria e catastale di cui all’art. 567 c.p.c.. L’istanza di estinzione è stata rigettata dal giudice dell’esecuzione e la debitrice ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c.. Il reclamo è stato rigettato dal Tribunale di Lecce. La Corte d’appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, lo ha invece accolto, dichiarando l’inefficacia del pigno- ramento e l’estinzione del processo esecutivo. Ricorrono TR, AB LU e LL MB, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso ON RR. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 630 c.p.c. in relazione all’art. 567 c.p.c.. Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia «Nullità della sentenza in relazione alla omessa pronuncia sull’applicazione del termine di cui all’art. 630 c.p.c. nuova formulazione alle ipotesi di rilie- vo d’ufficio ex art. 567 comma 3 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)». Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 3 di 15 I primi due motivi del ricorso sono logicamente e giuridica- mente connessi e, quindi, possono essere esaminati congiun- tamente. Essi sono fondati, per quanto di ragione. 1.1 È opportuno, preliminarmente, esporre i fatti che hanno dato luogo al presente giudizio. I ricorrenti, creditori procedenti in un processo di espropria- zione immobiliare promosso
contro
ON RR, hanno depositato la documentazione ipotecaria e catastale di cui all’art. 567 c.p.c. con un ritardo di cinque giorni rispetto al termine previsto dalla suddetta disposizione (per quanto emerge dagli atti, inoltre, la documentazione prodotta era ori- ginariamente limitata al solo ventennio anteriore al pignora- mento, senza estensione delle indagini ipotecarie fino al primo atto di acquisto ultraventennale dell’immobile pignorato, ed è stata successivamente integrata nel termine concesso dal giu- dice dell’esecuzione). Né la debitrice né il giudice dell’esecuzione hanno rilevato la tardività del deposito, nel corso dell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c.: è stata, quindi, emessa l’ordinanza di vendita dell’immobile pignorato, in mancanza di contestazioni. A distanza di circa nove mesi dall’emissione dell’ordinanza di vendita (non impugnata), la debitrice ha chiesto al giudice dell’esecuzione la dichiarazione di estinzione del processo ese- cutivo, assumendo che il ritardo nel deposito della documen- tazione di cui all’art 567 c.p.c. aveva determinato una fatti- specie estintiva rilevabile in ogni momento. Sia il giudice dell’esecuzione, nel rigettare l’istanza di estinzio- ne della debitrice, sia il tribunale, giudicando in primo grado sul reclamo di quest’ultima ai sensi dell’art. 630 c.p.c., hanno ritenuto che l’avvenuta pronuncia dell’ordinanza di vendita, peraltro non impugnata nei termini, avesse determinato la sa- Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 4 di 15 natoria di ogni precedente vizio e che, quindi, l’estinzione non potesse essere più dichiarata. La corte d’appello, invece, richiamando alcuni precedenti di legittimità in cui si è escluso che il rilievo della speciale fatti- specie estintiva di cui all’art. 567 c.p.c. sia direttamente sog- getto alle previsioni ed ai termini di cui all’art. 630 c.p.c., ha affermato che esso poteva in ogni caso avvenire fino all’aggiudicazione, nonostante l’avvenuta emissione dell’ordinanza di vendita e la mancata impugnazione della stessa;
ha, quindi, accolto il reclamo e dichiarato estinta la procedura esecutiva, che frattanto aveva dato luogo all’aggiudicazione dell’immobile pignorato. 1.2 I ricorrenti contestano le conclusioni della corte d’appello, sostenendo che i precedenti di legittimità, da questa richiama- ti, sull’esclusione della diretta operatività dell’art. 630, comma 2, c.p.c., con riguardo alla speciale fattispecie estintiva di cui all’art. 567 c.p.c., non sarebbero stati correttamente intesi (facendo essi in realtà riferimento all’ipotesi di incompletezza della documentazione ipotecaria e catastale e non a quella del suo deposito tardivo) e, comunque, non sarebbero stati nean- che correttamente applicati, dovendo in ogni caso escludersi il possibile rilievo dell’estinzione del processo dopo lo svolgi- mento dell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. e la conseguente emissione dell’ordinanza di vendita, oltretutto non impugnata nei termini. La controricorrente sostiene, al contrario, che dall’inapplicabilità dell’art. 630, comma 2, c.p.c., alla speciale fattispecie estintiva di cui all’art. 567 c.p.c. deriverebbe auto- maticamente la possibilità per il giudice dell’esecuzione di rile- vare sempre il tardivo deposito della documentazione di cui all’art. 567 c.p.c. (e, quindi, anche la possibilità della parte in- teressata di avanzare istanza in tal senso), senza limiti tem- porali o di fase, almeno fino all’aggiudicazione del bene pigno- Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 5 di 15 rato, anche a prescindere dall’eventuale svolgimento dell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. e dall’emissione dell’ordinanza di vendita in mancanza di tale rilievo, come af- fermato dalla corte d’appello. La Corte ritiene che siano fondati gli assunti dei ricorrenti, quanto meno nei limiti che saranno precisati e per le ragioni che seguono. 1.3 Che la speciale fattispecie di estinzione del processo ese- cutivo di cui all’art. 567 c.p.c. sia rilevabile di ufficio non è re- vocabile in dubbio: il rilievo di ufficio è, infatti, espressamente previsto dallo stesso art. 567 c.p.c.. Tale rilievo di ufficio è previsto sin dalla originaria introduzione della disposizione, avvenuta nel 1998 (in base alla legge n. 302 del 1998). Esso è, poi, stato successivamente confermato, anche a se- guito delle modificazioni della formulazione testuale della norma, avvenute a partire dal 2006, quando ancora, sulla ba- se dell’originaria formulazione dell’art. 630 c.p.c., in linea ge- nerale era escluso in assoluto il rilievo di ufficio dell’estinzione del processo esecutivo da parte del giudice dell’esecuzione: quando, cioè, per la generalità delle ipotesi di estinzione del processo esecutivo, questa era rilevabile solo su istanza di parte formulata nella prima difesa e mai di ufficio (il secondo comma dell’art. 630 c.p.c., nella sua attuale formulazione, che consente il rilievo dell’estinzione anche di ufficio, purché nella prima udienza successiva al verificarsi della fattispecie estinti- va, è stato infatti introdotto solo con la legge n. 69 del 2009). Dunque, nel sistema normativo vigente al momento dell’introduzione della speciale fattispecie estintiva di cui all’art. 567 c.p.c., sistema che escludeva di regola il rilievo di ufficio dell’estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, sif- fatto rilievo officioso, al contrario, era sempre possibile nella speciale fattispecie prevista dalla nuova disposizione, senza Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 6 di 15 che per esso fosse indicato alcun termine. La fattispecie estin- tiva di cui all’art. 567 c.p.c. è, cioè, certamente nata come fattispecie estintiva speciale, regolata compiutamente da tale norma e non dall’art. 630 c.p.c. nelle modalità e nei termini per il suo rilievo, pur restando naturalmente applicabile, in proposito, la disciplina generale del rilievo delle irregolarità del processo esecutivo e pur essendo, comunque, applicabile l’art. 630 c.p.c. con riguardo al rimedio del reclamo ivi previsto per contestare l’eventuale pronuncia di estinzione o il rigetto della relativa istanza, da parte del giudice dell’esecuzione (cfr. espressamente in tal senso Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5539 del 05/04/2012, Rv. 621807 – 01, in motivazione). A seguito della modifica della formulazione dell’art. 630 c.p.c. avvenuta nel 2009, con la quale è stata introdotta (nel secon- do comma) la generale possibilità per il giudice dell’esecuzione di rilevare, anche di ufficio, l’estinzione del processo esecutivo (purché nel termine della prima udienza successiva al suo verificarsi), si è posto il dubbio sulla applica- bilità di tale nuova disposizione anche alla fattispecie speciale di estinzione di cui all’art. 567 c.p.c., per il rilievo officioso della quale non erano invece mai stati espressamente previsti specifici termini (salva, ovviamente, l’applicazione dei principi generali in tema di irregolarità del processo esecutivo, come già precisato). Secondo una determinata impostazione (espressa in Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30110 del 19/11/2019, Rv. 656162 - 01), il termine di cui all’art. 630, comma 2, c.p.c., della prima udienza successiva al verificarsi dell’evento estintivo, non sa- rebbe direttamente applicabile alla speciale fattispecie di cui all’art. 567 c.p.c. e, in particolare, non lo sarebbe per lo speci- fico caso della documentazione depositata tempestivamente ma incompleta, in quanto dovrebbero continuare ad applicar- si, in tal caso, i principi generali sul rilievo delle irregolarità del Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 7 di 15 processo esecutivo e non direttamente quelli di cui all’art. 630 c.p.c., validi per le ipotesi generali di estinzione. Secondo altra impostazione, che non si pone in esplicito con- trasto con quella appena richiamata e che sostanzialmente non è dissimile, (espressa in Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22723 del 26/07/2023, così massimata: «in tema di espropriazione immobiliare, con riferimento alle inattività delle parti suscetti- bili di comportare l’estinzione del giudizio che si collocano nel- la fase prodromica o preparatoria dell’autorizzazione alla ven- dita, l’udienza di “prima comparizione” indicata nell’art. 630, comma 2, c.p.c., ai fini della declaratoria di estinzione, coin- cide con quella di comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. per l’adozione dei provvedimenti sull’istanza di vendita, la quale rappresenta il limite preclusivo alla rilevabilità d’ufficio delle inattività in parola»), in realtà, il principio del limite pre- clusivo al rilievo officioso espresso nell’art. 630, comma 2, c.p.c., sarebbe nella sostanza applicabile anche nella speciale fattispecie estintiva di cui all’art. 567 c.p.c., sebbene con gli adattamenti conseguenti alla particolarità di tale fattispecie, con la conseguenza che l’udienza entro la quale sarebbe pos- sibile il rilievo di ufficio dell’estinzione del processo da parte del giudice dell’esecuzione sarebbe da individuare, in questa ipotesi, in quella di cui all’art. 569 c.p.c. di autorizzazione alla vendita, e ciò anche sulla base del principio generale per cui il processo esecutivo è strutturato per fasi indipendenti, di modo che le irregolarità verificatesi in una determinata fase e non fatte rilevare in detta fase, non sono più rilevabili in quella successiva (eccezion fatta, evidentemente, per quelle di gravi- tà tale da non essere suscettibili di alcuna sanatoria). Secondo una ulteriore impostazione (espressa dal procuratore generale nella sua requisitoria), l’art. 630, comma 2, c.p.c., sarebbe in realtà applicabile anche alla speciale fattispecie estintiva di cui all’art. 567 c.p.c., trattandosi di una previsione Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 8 di 15 di carattere generale. Anche in base a tale impostazione, pe- raltro, il limite preclusivo per il rilievo officioso dell’estinzione costituito dalla prima udienza successiva al verificarsi della fattispecie estintiva e sancito dalla suddetta disposizione, non sarebbe applicabile sempre, in quanto farebbero eccezione – ancora una volta in base ai principi generali in tema di sanato- ria delle irregolarità del processo esecutivo – le ipotesi di mancanza o incompletezza della documentazione ipotecaria, dal momento che, in tali ipotesi, il vizio del processo esecutivo sarebbe tale da impedire, comunque, di dar corso alla vendita e, come tale, esso resterebbe rilevabile anche dopo la prima udienza successiva al suo verificarsi. Orbene, la Corte osserva che le impostazioni richiamate, ben- ché apparentemente in astratto non del tutto coincidenti nei loro presupposti, a ben considerare il fondamento sistematico di ognuna, nonché i termini e le implicazioni che esse compor- tano, determinano in realtà, soprattutto nel caso di specie, i medesimi esiti applicativi, cioè l’esclusione del possibile rilie- vo, di ufficio o a istanza di parte, dell’estinzione del processo esecutivo, in conseguenza del mero tardivo deposito della do- cumentazione di cui all’art. 567 c.p.c., nel caso in cui tale do- cumentazione sia comunque completa, si sia svolta, senza ec- cezioni o rilievi in tal senso, l’udienza per l’autorizzazione della vendita di cui all’art. 569 c.p.c. e sia addirittura stata pronun- ciata e non impugnata l’ordinanza di vendita, come di fatto avvenuto nel processo esecutivo per cui è causa. 1.4 Va, in proposito, tenuto presente che – sia che si escluda, sia che si ammetta, in via diretta o con gli adattamenti del ca- so, l’applicabilità dell’art. 630, comma 2, c.p.c., nella fattispe- cie di cui all’art. 567 c.p.c. – restano comunque sempre validi, come si è visto, i principi generali in tema di rilievo delle irre- golarità del processo esecutivo e di eventuale sanatoria dei re- Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 9 di 15 lativi vizi, che sono ispirati alle medesime finalità di regolare e ordinato svolgimento del processo stesso. Ed in proposito va tenuto certamente presente che (come del resto espressamente chiarito nell’ordinanza n. 30110 del 2019 di questa Corte, già richiamata) la ratio alla base della previ- sione del rilievo officioso del mancato o incompleto deposito della documentazione di cui all’art. 567 c.p.c., è certamente da ricollegare all’impossibilità di procedere alla vendita dell’immobile pignorato senza che tale documentazione sia completa, in quanto essa è sempre necessaria, al fine di ga- rantire una adeguata base sostanziale e documentale alla vendita stessa e sarebbe, pertanto, inconcepibile dare corso alla vendita dell’immobile pignorato senza che sia stato verifi- cato dal giudice dell’esecuzione, in base all’esame di tale do- cumentazione, se l’immobile risulti effettivamente nella forma- le titolarità del debitore, in base a una serie continua di atti trascritti, come impone la legge. Tale principio generale, che è sostanzialmente comune a tutte le impostazioni sistematiche sopra esposte, va senz’altro con- fermato. Inoltre, va sottolineato che (come espressamente statuito nel medesimo precedente del 2019), nel momento in cui il giudice dell’esecuzione rilevi l’eventuale incompletezza della docu- mentazione di cui all’art. 567 c.p.c., egli non deve affatto di- chiarare l’estinzione del processo esecutivo, ma, al contrario, assegnare un termine perentorio per la sua integrazione (solo allo spirare del quale, in mancanza della predetta integrazio- ne, si verificherà l’estinzione). Di conseguenza, laddove la documentazione depositata dal creditore ai sensi dell’art. 567 c.p.c. non sia completa, il giudi- ce dell’esecuzione, anche se l’irregolarità non sia stata rilevata tempestivamente, non potrà in nessun caso (e in nessuna del- le impostazioni sistematiche ipotizzabili) dar corso alla vendita Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 10 di 15 sulla base di una documentazione incompleta, trattandosi di un vizio degli atti del processo esecutivo che non consente allo stesso di pervenire al suo esito: dovrà comunque, in tal caso, disporsi (anche in caso di rilievo tardivo) l’integrazione della documentazione in un termine perentorio. Non potrà, quindi, né essere eventualmente dichiarata direttamente l’estinzione del processo per la violazione del termine di cui all’art. 567 c.p.c., né darsi corso alla vendita in conseguenza del mancato tempestivo rilievo di tale violazione: il giudice dell’esecuzione dovrà, invece, assegnare un termine perentorio per l’integrazione e, laddove esso non sia rispettato, l’estinzione dovrà senz’altro essere dichiarata, nonostante il rilievo del vi- zio non sia stato tempestivo. Di contro, laddove la documentazione di cui all’art. 567 c.p.c. sia completa, ma il suo deposito sia avvenuto tardivamente, una volta esaurita l’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. con l’emissione dell’autorizzazione alla vendita, senza il rilievo di tale tardivo deposito e senza alcuna tempestiva opposizione agli atti esecutivi, poiché l’irregolarità non può ritenersi tale da impedire il raggiungimento dell’esito del processo esecutivo (e, quindi, non è tale da superare le cd. preclusioni di fase, anche a prescindere dalla diretta operatività del limite preclu- sivo di cui all’art. 630, comma 2, c.p.c.), essendovi la base documentale necessaria idonea ad attestare gli indici di appar- tenenza formale e documentale del bene pignorato al debito- re, la fattispecie estintiva non potrà in nessun caso essere più rilevata e dichiarata, in nessuna delle impostazioni sistemati- che ipotizzabili (come del resto senz’altro doveva ritenersi, anche prima dell’introduzione del secondo comma dell’art. 630 c.p.c.). Infine, nessuna sanatoria sarà mai possibile (in nessuna delle impostazioni sistematiche ipotizzabili) nel caso in cui il credi- tore ometta del tutto di depositare la documentazione richie- Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 11 di 15 sta dall’art 567 c.p.c. (cioè: non depositi alcuna documenta- zione, neanche incompleta), dal momento che in tal caso non è mai ammessa, in base alla stessa espressa previsione delle disposizioni di cui all’art. 567 c.p.c., la concessione di un ulte- riore termine per la sua “integrazione”. In tal caso, dovrà co- munque pervenirsi alla dichiarazione di estinzione della proce- dura esecutiva, ai sensi dell’art. 567 c.p.c., con possibile rilie- vo del suddetto vizio, da parte del giudice dell’esecuzione, al di fuori di ogni termine preclusivo (quanto meno fino al mo- mento dell’aggiudicazione), trattandosi di un vizio che non può essere sanato e che non consente al processo esecutivo di raggiungere il suo esito. Le conclusioni sopra illustrate sono sempre valide, qualunque sia l’impostazione che si intenda preferire con riguardo alla di- retta applicabilità dell’art. 630, comma 2, c.p.c., nella speciale fattispecie estintiva di cui all’art. 567 c.p.c., in base ai principi generali in tema di sanatoria delle irregolarità: basti conside- rare, da una parte che, anche nell’impostazione favorevole al- la diretta generalizzata applicazione dell’art. 630, comma 2, c.p.c., si ammette l’eccezione al limite preclusivo al rilievo di ufficio dell’estinzione nel caso di documentazione incompleta o mancante e, dall’altra parte, che nell’impostazione contraria a tale generalizzata e diretta applicazione, si ammette l’operatività del limite preclusivo al rilievo di ufficio dell’estinzione, in caso di pronuncia dell’ordinanza di vendita senza contestazioni, laddove la documentazione sia completa. 1.5 Nella specie, la documentazione è stata sì depositata tar- divamente (nonché incompleta) dai creditori procedenti, ma il rilievo del deposito tardivo e dell’incompletezza è avvenuto solo a mesi di distanza dall’emissione dell’ordinanza di vendita (non impugnata). Il giudice dell’esecuzione ha, quindi, agito in conformità ai principi di diritto fin qui esposti: a) dapprima, assegnando un Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 12 di 15 termine per l’integrazione della documentazione incompleta;
b) all’esito, ritenuta adeguatamente completata la documen- tazione, escludendo la possibilità di dichiarare l’estinzione del processo in base all’art. 567 c.p.c., per essere residuato esclusivamente il vizio del tardivo deposito, certamente sana- to in conseguenza del mancato tempestivo rilievo della fatti- specie estintiva (non essendo esso tale da impedire al proces- so di raggiungere il suo esito). La sentenza impugnata, che ha ritenuto il contrario ed è giun- ta a dichiarare l’estinzione del processo esecutivo, va, pertan- to, cassata, in applicazione dei principi di diritto fin qui esposti e così riassumibili: - il giudice dell’esecuzione, nel pronunciarsi sull’istanza di vendita dei beni immobili pignorati nell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c., può e deve verificare, di regola e an- che di ufficio, se la documentazione di cui all’art. 567 c.p.c. sia stata regolarmente depositata;
- laddove essa sia stata depositata tardivamente o sia in- completa, non deve affatto emettere l’ordinanza di ven- dita, ma: a) se la documentazione è stata depositata tempestivamente ma sia incompleta, ordinarne l’integrazione in un termine perentorio, ai sensi dell’art. 567, comma 3, c.p.c.; b) se il deposito è avvenuto tar- divamente, così come, ovviamente, se non sia avvenuto affatto, dichiarare, anche di ufficio, l’estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell’art. 567 c.p.c.; - nel caso in cui, nonostante l’omesso, incompleto o tardi- vo deposito della documentazione, venga (erroneamen- te, in mancanza di contestazioni formulate all’udienza di cui all’art. 569 c.p.c.) emessa ugualmente l’ordinanza di vendita, tale ordinanza deve ritenersi di per sé illegitti- mamente pronunciata, ma il vizio potrà essere o meno suscettibile di sanatoria, a seconda dei casi: Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 13 di 15 a) in caso di radicale omesso deposito della documenta- zione, l’estinzione della procedura esecutiva sarà sempre rilevabile dal giudice dell’esecuzione, anche di ufficio, e il rilievo sarà possibile anche dopo l’eventuale ordinanza di vendita (almeno fino al mo- mento dell’aggiudicazione); esso darà inevitabilmen- te luogo alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, non essendo possibile assegnare, ai sensi dell’art. 567 c.p.c., un termine per l’integrazione del- la documentazione non depositata neanche in parte e non essendo sanabile il relativo vizio, che priva il processo esecutivo della base documentale necessa- ria per il raggiungimento del suo esito;
b) in caso di deposito tempestivo di documentazione in- completa, l’incompletezza potrà e dovrà essere rile- vata dal giudice dell’esecuzione, anche di ufficio (e anche dopo l’eventuale erronea emissione di un’ordinanza di vendita non impugnata, non potendo darsi corso alla vendita, senza la documentazione che attesti gli indici di titolarità documentale del bene pi- gnorato in capo al debitore), ma, in tal caso, il giudi- ce dell’esecuzione dovrà assegnare al creditore un termine perentorio per l’integrazione della documen- tazione, ai sensi dell’art. 567, comma 3, c.p.c., (e so- lo in caso di violazione di tale ulteriore termine dovrà dichiarare l’estinzione del processo esecutivo); c) in caso di deposito tardivo della documentazione completa, se il giudice dell’esecuzione emetta ugual- mente (erroneamente) l’ordinanza di vendita e la stessa non venga tempestivamente impugnata dal debitore, il vizio resta sanato (non essendo tale da impedire al processo esecutivo di raggiungere il suo Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 14 di 15 esito) e si potrà procedere regolarmente alla vendita, in presenza della necessaria base documentale;
d) naturalmente, in caso di deposito tardivo di docu- mentazione incompleta, coordinando i principi sub b) e sub c), se il giudice dell’esecuzione emetta ugual- mente (erroneamente) l’ordinanza di vendita e la stessa non venga tempestivamente impugnata dal debitore, potrà successivamente essere rilevata, an- che di ufficio, solo l’incompletezza della documenta- zione, ma non il suo deposito tardivo e, di conse- guenza, il giudice dell’esecuzione potrà solo assegna- re un termine perentorio per l’integrazione, ai sensi dell’art. 567,comma 3, c.p.c.. Come già chiarito, nella specie si è verificata proprio tale ulti- ma ipotesi ed il giudice dell’esecuzione ha proceduto, quindi, correttamente nell’assegnare un termine per l’integrazione della documentazione incompleta e nel negare, una volta av- venuta tale integrazione, la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla cas- sazione della decisione impugnata, che ha erroneamente, in- vece, dichiarato tale estinzione, può far seguito la decisione nel merito del ricorso, con il rigetto del reclamo della debitrice RR. 2. Con il terzo motivo si denunzia «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma I n. 5 c.p.c., in re- lazione all’omesso esame e motivazione dell’eccezione di sa- natoria del vizio del tardivo deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c. per la concessione del termine dato dal Giudice ex art. 484 c.p.c.». Con il quarto motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applica- zione del combinato disposto di cui agli artt. 567 III co. e 172 disp. att. c.p.c.. Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.». Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 15 di 15 Il terzo e il quarto motivo, in virtù dell’accoglimento dei primi due, con cassazione della decisione impugnata e decisione nel merito, restano assorbiti. 3. Sono accolti, per quanto di ragione, i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, il reclamo proposto da ON Car- riero è rigettato. Le spese del giudizio possono essere integralmente compen- sate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell’alterno andamento del giudizio di merito e delle oggettive difficoltà interpretative relative alle disposi- zioni rilevanti per la questione di diritto affrontata. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte: - accoglie, per quanto di ragione, i primi due motivi del ri- corso, assorbiti gli altri;
cassa per l’effetto la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta il reclamo proposto da ON RR;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per Civile Sent. Sez. 3 Num. 28846 Anno 2023 Presidente: RUBINO LINA Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 17/10/2023 Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 2 di 15 l’accoglimento del primo e quarto motivo del ricorso, rigettati gli altri;
l’avvocato Carlo Congedo, per i ricorrenti;
l’avvocato Gerardo RR, per la controricorrente. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso da TR, AB LU e LL Palum- bo nei confronti di ON RR, la debitrice ha chiesto al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’estinzione del processo in conseguenza del tardivo deposito da parte dei creditori pro- cedenti della documentazione ipotecaria e catastale di cui all’art. 567 c.p.c.. L’istanza di estinzione è stata rigettata dal giudice dell’esecuzione e la debitrice ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c.. Il reclamo è stato rigettato dal Tribunale di Lecce. La Corte d’appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, lo ha invece accolto, dichiarando l’inefficacia del pigno- ramento e l’estinzione del processo esecutivo. Ricorrono TR, AB LU e LL MB, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso ON RR. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 630 c.p.c. in relazione all’art. 567 c.p.c.. Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia «Nullità della sentenza in relazione alla omessa pronuncia sull’applicazione del termine di cui all’art. 630 c.p.c. nuova formulazione alle ipotesi di rilie- vo d’ufficio ex art. 567 comma 3 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)». Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 3 di 15 I primi due motivi del ricorso sono logicamente e giuridica- mente connessi e, quindi, possono essere esaminati congiun- tamente. Essi sono fondati, per quanto di ragione. 1.1 È opportuno, preliminarmente, esporre i fatti che hanno dato luogo al presente giudizio. I ricorrenti, creditori procedenti in un processo di espropria- zione immobiliare promosso
contro
ON RR, hanno depositato la documentazione ipotecaria e catastale di cui all’art. 567 c.p.c. con un ritardo di cinque giorni rispetto al termine previsto dalla suddetta disposizione (per quanto emerge dagli atti, inoltre, la documentazione prodotta era ori- ginariamente limitata al solo ventennio anteriore al pignora- mento, senza estensione delle indagini ipotecarie fino al primo atto di acquisto ultraventennale dell’immobile pignorato, ed è stata successivamente integrata nel termine concesso dal giu- dice dell’esecuzione). Né la debitrice né il giudice dell’esecuzione hanno rilevato la tardività del deposito, nel corso dell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c.: è stata, quindi, emessa l’ordinanza di vendita dell’immobile pignorato, in mancanza di contestazioni. A distanza di circa nove mesi dall’emissione dell’ordinanza di vendita (non impugnata), la debitrice ha chiesto al giudice dell’esecuzione la dichiarazione di estinzione del processo ese- cutivo, assumendo che il ritardo nel deposito della documen- tazione di cui all’art 567 c.p.c. aveva determinato una fatti- specie estintiva rilevabile in ogni momento. Sia il giudice dell’esecuzione, nel rigettare l’istanza di estinzio- ne della debitrice, sia il tribunale, giudicando in primo grado sul reclamo di quest’ultima ai sensi dell’art. 630 c.p.c., hanno ritenuto che l’avvenuta pronuncia dell’ordinanza di vendita, peraltro non impugnata nei termini, avesse determinato la sa- Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 4 di 15 natoria di ogni precedente vizio e che, quindi, l’estinzione non potesse essere più dichiarata. La corte d’appello, invece, richiamando alcuni precedenti di legittimità in cui si è escluso che il rilievo della speciale fatti- specie estintiva di cui all’art. 567 c.p.c. sia direttamente sog- getto alle previsioni ed ai termini di cui all’art. 630 c.p.c., ha affermato che esso poteva in ogni caso avvenire fino all’aggiudicazione, nonostante l’avvenuta emissione dell’ordinanza di vendita e la mancata impugnazione della stessa;
ha, quindi, accolto il reclamo e dichiarato estinta la procedura esecutiva, che frattanto aveva dato luogo all’aggiudicazione dell’immobile pignorato. 1.2 I ricorrenti contestano le conclusioni della corte d’appello, sostenendo che i precedenti di legittimità, da questa richiama- ti, sull’esclusione della diretta operatività dell’art. 630, comma 2, c.p.c., con riguardo alla speciale fattispecie estintiva di cui all’art. 567 c.p.c., non sarebbero stati correttamente intesi (facendo essi in realtà riferimento all’ipotesi di incompletezza della documentazione ipotecaria e catastale e non a quella del suo deposito tardivo) e, comunque, non sarebbero stati nean- che correttamente applicati, dovendo in ogni caso escludersi il possibile rilievo dell’estinzione del processo dopo lo svolgi- mento dell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. e la conseguente emissione dell’ordinanza di vendita, oltretutto non impugnata nei termini. La controricorrente sostiene, al contrario, che dall’inapplicabilità dell’art. 630, comma 2, c.p.c., alla speciale fattispecie estintiva di cui all’art. 567 c.p.c. deriverebbe auto- maticamente la possibilità per il giudice dell’esecuzione di rile- vare sempre il tardivo deposito della documentazione di cui all’art. 567 c.p.c. (e, quindi, anche la possibilità della parte in- teressata di avanzare istanza in tal senso), senza limiti tem- porali o di fase, almeno fino all’aggiudicazione del bene pigno- Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 5 di 15 rato, anche a prescindere dall’eventuale svolgimento dell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. e dall’emissione dell’ordinanza di vendita in mancanza di tale rilievo, come af- fermato dalla corte d’appello. La Corte ritiene che siano fondati gli assunti dei ricorrenti, quanto meno nei limiti che saranno precisati e per le ragioni che seguono. 1.3 Che la speciale fattispecie di estinzione del processo ese- cutivo di cui all’art. 567 c.p.c. sia rilevabile di ufficio non è re- vocabile in dubbio: il rilievo di ufficio è, infatti, espressamente previsto dallo stesso art. 567 c.p.c.. Tale rilievo di ufficio è previsto sin dalla originaria introduzione della disposizione, avvenuta nel 1998 (in base alla legge n. 302 del 1998). Esso è, poi, stato successivamente confermato, anche a se- guito delle modificazioni della formulazione testuale della norma, avvenute a partire dal 2006, quando ancora, sulla ba- se dell’originaria formulazione dell’art. 630 c.p.c., in linea ge- nerale era escluso in assoluto il rilievo di ufficio dell’estinzione del processo esecutivo da parte del giudice dell’esecuzione: quando, cioè, per la generalità delle ipotesi di estinzione del processo esecutivo, questa era rilevabile solo su istanza di parte formulata nella prima difesa e mai di ufficio (il secondo comma dell’art. 630 c.p.c., nella sua attuale formulazione, che consente il rilievo dell’estinzione anche di ufficio, purché nella prima udienza successiva al verificarsi della fattispecie estinti- va, è stato infatti introdotto solo con la legge n. 69 del 2009). Dunque, nel sistema normativo vigente al momento dell’introduzione della speciale fattispecie estintiva di cui all’art. 567 c.p.c., sistema che escludeva di regola il rilievo di ufficio dell’estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, sif- fatto rilievo officioso, al contrario, era sempre possibile nella speciale fattispecie prevista dalla nuova disposizione, senza Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 6 di 15 che per esso fosse indicato alcun termine. La fattispecie estin- tiva di cui all’art. 567 c.p.c. è, cioè, certamente nata come fattispecie estintiva speciale, regolata compiutamente da tale norma e non dall’art. 630 c.p.c. nelle modalità e nei termini per il suo rilievo, pur restando naturalmente applicabile, in proposito, la disciplina generale del rilievo delle irregolarità del processo esecutivo e pur essendo, comunque, applicabile l’art. 630 c.p.c. con riguardo al rimedio del reclamo ivi previsto per contestare l’eventuale pronuncia di estinzione o il rigetto della relativa istanza, da parte del giudice dell’esecuzione (cfr. espressamente in tal senso Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5539 del 05/04/2012, Rv. 621807 – 01, in motivazione). A seguito della modifica della formulazione dell’art. 630 c.p.c. avvenuta nel 2009, con la quale è stata introdotta (nel secon- do comma) la generale possibilità per il giudice dell’esecuzione di rilevare, anche di ufficio, l’estinzione del processo esecutivo (purché nel termine della prima udienza successiva al suo verificarsi), si è posto il dubbio sulla applica- bilità di tale nuova disposizione anche alla fattispecie speciale di estinzione di cui all’art. 567 c.p.c., per il rilievo officioso della quale non erano invece mai stati espressamente previsti specifici termini (salva, ovviamente, l’applicazione dei principi generali in tema di irregolarità del processo esecutivo, come già precisato). Secondo una determinata impostazione (espressa in Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30110 del 19/11/2019, Rv. 656162 - 01), il termine di cui all’art. 630, comma 2, c.p.c., della prima udienza successiva al verificarsi dell’evento estintivo, non sa- rebbe direttamente applicabile alla speciale fattispecie di cui all’art. 567 c.p.c. e, in particolare, non lo sarebbe per lo speci- fico caso della documentazione depositata tempestivamente ma incompleta, in quanto dovrebbero continuare ad applicar- si, in tal caso, i principi generali sul rilievo delle irregolarità del Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 7 di 15 processo esecutivo e non direttamente quelli di cui all’art. 630 c.p.c., validi per le ipotesi generali di estinzione. Secondo altra impostazione, che non si pone in esplicito con- trasto con quella appena richiamata e che sostanzialmente non è dissimile, (espressa in Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22723 del 26/07/2023, così massimata: «in tema di espropriazione immobiliare, con riferimento alle inattività delle parti suscetti- bili di comportare l’estinzione del giudizio che si collocano nel- la fase prodromica o preparatoria dell’autorizzazione alla ven- dita, l’udienza di “prima comparizione” indicata nell’art. 630, comma 2, c.p.c., ai fini della declaratoria di estinzione, coin- cide con quella di comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. per l’adozione dei provvedimenti sull’istanza di vendita, la quale rappresenta il limite preclusivo alla rilevabilità d’ufficio delle inattività in parola»), in realtà, il principio del limite pre- clusivo al rilievo officioso espresso nell’art. 630, comma 2, c.p.c., sarebbe nella sostanza applicabile anche nella speciale fattispecie estintiva di cui all’art. 567 c.p.c., sebbene con gli adattamenti conseguenti alla particolarità di tale fattispecie, con la conseguenza che l’udienza entro la quale sarebbe pos- sibile il rilievo di ufficio dell’estinzione del processo da parte del giudice dell’esecuzione sarebbe da individuare, in questa ipotesi, in quella di cui all’art. 569 c.p.c. di autorizzazione alla vendita, e ciò anche sulla base del principio generale per cui il processo esecutivo è strutturato per fasi indipendenti, di modo che le irregolarità verificatesi in una determinata fase e non fatte rilevare in detta fase, non sono più rilevabili in quella successiva (eccezion fatta, evidentemente, per quelle di gravi- tà tale da non essere suscettibili di alcuna sanatoria). Secondo una ulteriore impostazione (espressa dal procuratore generale nella sua requisitoria), l’art. 630, comma 2, c.p.c., sarebbe in realtà applicabile anche alla speciale fattispecie estintiva di cui all’art. 567 c.p.c., trattandosi di una previsione Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 8 di 15 di carattere generale. Anche in base a tale impostazione, pe- raltro, il limite preclusivo per il rilievo officioso dell’estinzione costituito dalla prima udienza successiva al verificarsi della fattispecie estintiva e sancito dalla suddetta disposizione, non sarebbe applicabile sempre, in quanto farebbero eccezione – ancora una volta in base ai principi generali in tema di sanato- ria delle irregolarità del processo esecutivo – le ipotesi di mancanza o incompletezza della documentazione ipotecaria, dal momento che, in tali ipotesi, il vizio del processo esecutivo sarebbe tale da impedire, comunque, di dar corso alla vendita e, come tale, esso resterebbe rilevabile anche dopo la prima udienza successiva al suo verificarsi. Orbene, la Corte osserva che le impostazioni richiamate, ben- ché apparentemente in astratto non del tutto coincidenti nei loro presupposti, a ben considerare il fondamento sistematico di ognuna, nonché i termini e le implicazioni che esse compor- tano, determinano in realtà, soprattutto nel caso di specie, i medesimi esiti applicativi, cioè l’esclusione del possibile rilie- vo, di ufficio o a istanza di parte, dell’estinzione del processo esecutivo, in conseguenza del mero tardivo deposito della do- cumentazione di cui all’art. 567 c.p.c., nel caso in cui tale do- cumentazione sia comunque completa, si sia svolta, senza ec- cezioni o rilievi in tal senso, l’udienza per l’autorizzazione della vendita di cui all’art. 569 c.p.c. e sia addirittura stata pronun- ciata e non impugnata l’ordinanza di vendita, come di fatto avvenuto nel processo esecutivo per cui è causa. 1.4 Va, in proposito, tenuto presente che – sia che si escluda, sia che si ammetta, in via diretta o con gli adattamenti del ca- so, l’applicabilità dell’art. 630, comma 2, c.p.c., nella fattispe- cie di cui all’art. 567 c.p.c. – restano comunque sempre validi, come si è visto, i principi generali in tema di rilievo delle irre- golarità del processo esecutivo e di eventuale sanatoria dei re- Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 9 di 15 lativi vizi, che sono ispirati alle medesime finalità di regolare e ordinato svolgimento del processo stesso. Ed in proposito va tenuto certamente presente che (come del resto espressamente chiarito nell’ordinanza n. 30110 del 2019 di questa Corte, già richiamata) la ratio alla base della previ- sione del rilievo officioso del mancato o incompleto deposito della documentazione di cui all’art. 567 c.p.c., è certamente da ricollegare all’impossibilità di procedere alla vendita dell’immobile pignorato senza che tale documentazione sia completa, in quanto essa è sempre necessaria, al fine di ga- rantire una adeguata base sostanziale e documentale alla vendita stessa e sarebbe, pertanto, inconcepibile dare corso alla vendita dell’immobile pignorato senza che sia stato verifi- cato dal giudice dell’esecuzione, in base all’esame di tale do- cumentazione, se l’immobile risulti effettivamente nella forma- le titolarità del debitore, in base a una serie continua di atti trascritti, come impone la legge. Tale principio generale, che è sostanzialmente comune a tutte le impostazioni sistematiche sopra esposte, va senz’altro con- fermato. Inoltre, va sottolineato che (come espressamente statuito nel medesimo precedente del 2019), nel momento in cui il giudice dell’esecuzione rilevi l’eventuale incompletezza della docu- mentazione di cui all’art. 567 c.p.c., egli non deve affatto di- chiarare l’estinzione del processo esecutivo, ma, al contrario, assegnare un termine perentorio per la sua integrazione (solo allo spirare del quale, in mancanza della predetta integrazio- ne, si verificherà l’estinzione). Di conseguenza, laddove la documentazione depositata dal creditore ai sensi dell’art. 567 c.p.c. non sia completa, il giudi- ce dell’esecuzione, anche se l’irregolarità non sia stata rilevata tempestivamente, non potrà in nessun caso (e in nessuna del- le impostazioni sistematiche ipotizzabili) dar corso alla vendita Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 10 di 15 sulla base di una documentazione incompleta, trattandosi di un vizio degli atti del processo esecutivo che non consente allo stesso di pervenire al suo esito: dovrà comunque, in tal caso, disporsi (anche in caso di rilievo tardivo) l’integrazione della documentazione in un termine perentorio. Non potrà, quindi, né essere eventualmente dichiarata direttamente l’estinzione del processo per la violazione del termine di cui all’art. 567 c.p.c., né darsi corso alla vendita in conseguenza del mancato tempestivo rilievo di tale violazione: il giudice dell’esecuzione dovrà, invece, assegnare un termine perentorio per l’integrazione e, laddove esso non sia rispettato, l’estinzione dovrà senz’altro essere dichiarata, nonostante il rilievo del vi- zio non sia stato tempestivo. Di contro, laddove la documentazione di cui all’art. 567 c.p.c. sia completa, ma il suo deposito sia avvenuto tardivamente, una volta esaurita l’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. con l’emissione dell’autorizzazione alla vendita, senza il rilievo di tale tardivo deposito e senza alcuna tempestiva opposizione agli atti esecutivi, poiché l’irregolarità non può ritenersi tale da impedire il raggiungimento dell’esito del processo esecutivo (e, quindi, non è tale da superare le cd. preclusioni di fase, anche a prescindere dalla diretta operatività del limite preclu- sivo di cui all’art. 630, comma 2, c.p.c.), essendovi la base documentale necessaria idonea ad attestare gli indici di appar- tenenza formale e documentale del bene pignorato al debito- re, la fattispecie estintiva non potrà in nessun caso essere più rilevata e dichiarata, in nessuna delle impostazioni sistemati- che ipotizzabili (come del resto senz’altro doveva ritenersi, anche prima dell’introduzione del secondo comma dell’art. 630 c.p.c.). Infine, nessuna sanatoria sarà mai possibile (in nessuna delle impostazioni sistematiche ipotizzabili) nel caso in cui il credi- tore ometta del tutto di depositare la documentazione richie- Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 11 di 15 sta dall’art 567 c.p.c. (cioè: non depositi alcuna documenta- zione, neanche incompleta), dal momento che in tal caso non è mai ammessa, in base alla stessa espressa previsione delle disposizioni di cui all’art. 567 c.p.c., la concessione di un ulte- riore termine per la sua “integrazione”. In tal caso, dovrà co- munque pervenirsi alla dichiarazione di estinzione della proce- dura esecutiva, ai sensi dell’art. 567 c.p.c., con possibile rilie- vo del suddetto vizio, da parte del giudice dell’esecuzione, al di fuori di ogni termine preclusivo (quanto meno fino al mo- mento dell’aggiudicazione), trattandosi di un vizio che non può essere sanato e che non consente al processo esecutivo di raggiungere il suo esito. Le conclusioni sopra illustrate sono sempre valide, qualunque sia l’impostazione che si intenda preferire con riguardo alla di- retta applicabilità dell’art. 630, comma 2, c.p.c., nella speciale fattispecie estintiva di cui all’art. 567 c.p.c., in base ai principi generali in tema di sanatoria delle irregolarità: basti conside- rare, da una parte che, anche nell’impostazione favorevole al- la diretta generalizzata applicazione dell’art. 630, comma 2, c.p.c., si ammette l’eccezione al limite preclusivo al rilievo di ufficio dell’estinzione nel caso di documentazione incompleta o mancante e, dall’altra parte, che nell’impostazione contraria a tale generalizzata e diretta applicazione, si ammette l’operatività del limite preclusivo al rilievo di ufficio dell’estinzione, in caso di pronuncia dell’ordinanza di vendita senza contestazioni, laddove la documentazione sia completa. 1.5 Nella specie, la documentazione è stata sì depositata tar- divamente (nonché incompleta) dai creditori procedenti, ma il rilievo del deposito tardivo e dell’incompletezza è avvenuto solo a mesi di distanza dall’emissione dell’ordinanza di vendita (non impugnata). Il giudice dell’esecuzione ha, quindi, agito in conformità ai principi di diritto fin qui esposti: a) dapprima, assegnando un Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 12 di 15 termine per l’integrazione della documentazione incompleta;
b) all’esito, ritenuta adeguatamente completata la documen- tazione, escludendo la possibilità di dichiarare l’estinzione del processo in base all’art. 567 c.p.c., per essere residuato esclusivamente il vizio del tardivo deposito, certamente sana- to in conseguenza del mancato tempestivo rilievo della fatti- specie estintiva (non essendo esso tale da impedire al proces- so di raggiungere il suo esito). La sentenza impugnata, che ha ritenuto il contrario ed è giun- ta a dichiarare l’estinzione del processo esecutivo, va, pertan- to, cassata, in applicazione dei principi di diritto fin qui esposti e così riassumibili: - il giudice dell’esecuzione, nel pronunciarsi sull’istanza di vendita dei beni immobili pignorati nell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c., può e deve verificare, di regola e an- che di ufficio, se la documentazione di cui all’art. 567 c.p.c. sia stata regolarmente depositata;
- laddove essa sia stata depositata tardivamente o sia in- completa, non deve affatto emettere l’ordinanza di ven- dita, ma: a) se la documentazione è stata depositata tempestivamente ma sia incompleta, ordinarne l’integrazione in un termine perentorio, ai sensi dell’art. 567, comma 3, c.p.c.; b) se il deposito è avvenuto tar- divamente, così come, ovviamente, se non sia avvenuto affatto, dichiarare, anche di ufficio, l’estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell’art. 567 c.p.c.; - nel caso in cui, nonostante l’omesso, incompleto o tardi- vo deposito della documentazione, venga (erroneamen- te, in mancanza di contestazioni formulate all’udienza di cui all’art. 569 c.p.c.) emessa ugualmente l’ordinanza di vendita, tale ordinanza deve ritenersi di per sé illegitti- mamente pronunciata, ma il vizio potrà essere o meno suscettibile di sanatoria, a seconda dei casi: Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 13 di 15 a) in caso di radicale omesso deposito della documenta- zione, l’estinzione della procedura esecutiva sarà sempre rilevabile dal giudice dell’esecuzione, anche di ufficio, e il rilievo sarà possibile anche dopo l’eventuale ordinanza di vendita (almeno fino al mo- mento dell’aggiudicazione); esso darà inevitabilmen- te luogo alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, non essendo possibile assegnare, ai sensi dell’art. 567 c.p.c., un termine per l’integrazione del- la documentazione non depositata neanche in parte e non essendo sanabile il relativo vizio, che priva il processo esecutivo della base documentale necessa- ria per il raggiungimento del suo esito;
b) in caso di deposito tempestivo di documentazione in- completa, l’incompletezza potrà e dovrà essere rile- vata dal giudice dell’esecuzione, anche di ufficio (e anche dopo l’eventuale erronea emissione di un’ordinanza di vendita non impugnata, non potendo darsi corso alla vendita, senza la documentazione che attesti gli indici di titolarità documentale del bene pi- gnorato in capo al debitore), ma, in tal caso, il giudi- ce dell’esecuzione dovrà assegnare al creditore un termine perentorio per l’integrazione della documen- tazione, ai sensi dell’art. 567, comma 3, c.p.c., (e so- lo in caso di violazione di tale ulteriore termine dovrà dichiarare l’estinzione del processo esecutivo); c) in caso di deposito tardivo della documentazione completa, se il giudice dell’esecuzione emetta ugual- mente (erroneamente) l’ordinanza di vendita e la stessa non venga tempestivamente impugnata dal debitore, il vizio resta sanato (non essendo tale da impedire al processo esecutivo di raggiungere il suo Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 14 di 15 esito) e si potrà procedere regolarmente alla vendita, in presenza della necessaria base documentale;
d) naturalmente, in caso di deposito tardivo di docu- mentazione incompleta, coordinando i principi sub b) e sub c), se il giudice dell’esecuzione emetta ugual- mente (erroneamente) l’ordinanza di vendita e la stessa non venga tempestivamente impugnata dal debitore, potrà successivamente essere rilevata, an- che di ufficio, solo l’incompletezza della documenta- zione, ma non il suo deposito tardivo e, di conse- guenza, il giudice dell’esecuzione potrà solo assegna- re un termine perentorio per l’integrazione, ai sensi dell’art. 567,comma 3, c.p.c.. Come già chiarito, nella specie si è verificata proprio tale ulti- ma ipotesi ed il giudice dell’esecuzione ha proceduto, quindi, correttamente nell’assegnare un termine per l’integrazione della documentazione incompleta e nel negare, una volta av- venuta tale integrazione, la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla cas- sazione della decisione impugnata, che ha erroneamente, in- vece, dichiarato tale estinzione, può far seguito la decisione nel merito del ricorso, con il rigetto del reclamo della debitrice RR. 2. Con il terzo motivo si denunzia «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma I n. 5 c.p.c., in re- lazione all’omesso esame e motivazione dell’eccezione di sa- natoria del vizio del tardivo deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c. per la concessione del termine dato dal Giudice ex art. 484 c.p.c.». Con il quarto motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applica- zione del combinato disposto di cui agli artt. 567 III co. e 172 disp. att. c.p.c.. Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.». Ric. n. 1575/2022 – Sez.
3 - Ud. 19 settembre 2023 – Sentenza – Pagina 15 di 15 Il terzo e il quarto motivo, in virtù dell’accoglimento dei primi due, con cassazione della decisione impugnata e decisione nel merito, restano assorbiti. 3. Sono accolti, per quanto di ragione, i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, il reclamo proposto da ON Car- riero è rigettato. Le spese del giudizio possono essere integralmente compen- sate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell’alterno andamento del giudizio di merito e delle oggettive difficoltà interpretative relative alle disposi- zioni rilevanti per la questione di diritto affrontata. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte: - accoglie, per quanto di ragione, i primi due motivi del ri- corso, assorbiti gli altri;
cassa per l’effetto la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta il reclamo proposto da ON RR;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-