Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10172 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO $1 01 7 2 0 1 LA CORTE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.6736/99 Dott. Rosario DE MUSIS Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron.22780 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Ud. 26/04/01LAMORGESE Dott. Antonio Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CE, elettivamente domiciliato in Roma, via Cavour n. 275, presso l'avv. Giovan Francesco Capecci, e rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ferrara, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
A.R.I.N. - Azienda Risorse Idriche di Napoli (già A.M.A.N. Azienda Municipalizzata Acquedotto di Napoli), in persona del direttore generale ing. Giuseppe Bruno, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, e rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Rizzo, giusta delega in atti;
2003 1 - controricorrente avversO la sentenza n. 2630 del Tribunale di Napoli depositata il 24 giugno 1998 (R.G. n. 42536/93). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 aprile 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Gaetano Rizzo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 10/24 giugno 1998 il Tribunale di Napoli ha confermato la sentenza del 3 gennaio 1993, con la quale il Pretore della stessa sede aveva rigettato la domanda avanzata appellata dal sig. CE VE nei confronti dell'A.M.A.N., poi denominata A.R.I.N. nel giudizio di secondo grado, perché nella pensione aziendale a lui corrisposta fossero conteggiati i compensi relativi a prestazioni di lavoro straordinario, l'indennità di incentivazione, l'indennità SED e il buono pasto. l'impugnazione del predettoNel rigettare pensionato, il giudice del gravame ha osservato che a norma dell'art. 64 del regolamento organico del 2 22 settembre 1945 la pensione deve essere calcolata sulla sola voce stipendio e non anche su tutti gli altri emolumenti fissi e continuativi che rientrano nel più ampio ambito di retribuzione, alla quale invece il regolamento fa espresso riferimento per l'indennità dovuta ai dipendenti che calcolare abbiano interrotto il rapporto di lavoro prima di raggiungere sedici anni di anzianità di servizio. Il Tribunale ha ritenuto la natura variabile e contingente dei compensi per lavoro straordinario e del buono pasto, come tali non computabili nella pensione aziendale;
quanto alla incentivazione, che è una indennità introdotta dall'accordo sindacale con lo specifico intento di "scoraggiare la tendenza assenteistica dal posto di lavoro" e che essendo connessa alla effettiva presenza del dipendente in servizio, presenta una connotazione di aleatorietà che impedisce di ravvisare in essa i requisiti di fissità e continuità; riguardo alla indennità SED, che nessun elemento era stato in proposito allegato dall'appellante, tanto da non poterne definire né la natura né la disciplina. Avverso la pronuncia di appello il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, formulando un solo motivo, illustrato con memoria. 3 L'A.R.I.N. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e SS. cod. civ., 30 legge 26 aprile 1983 131 (di conversione, con n. modificazioni, del decreto legge 28 febbraio 1983 379, nonché n.n. 55) e 12 legge 11 aprile 1955 vizio di motivazione. Premette che le censure proposte sono limitate alle voci "indennità di SED" ed "incentivazione" e alla parte della sentenza impugnata relativa alla inapplicabilità dei principi dettati dalla deliberazione aziendale n. 404 del 1987. Deduce che l'indennità SED un'indennità "di posto", riconosciuta in maniera fissa e continuativa come voce aggiuntiva, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, a chi, come all'epoca faceva esso ricorrente, presta attività lavorativa preso il Servizio Elaborazione Dati. L'indennità di incentivazione era stata istituita con accordo aziendale del 2 settembre 1971 e corrisposta anche in caso di assenze, purché non provocate da malattie. Il ricorrente richiama poi il contenuto della deliberazione aziendale n. 404 del 1987, evidenziando che con essa l'A.M.A.N. aveva voluto estendere la base di calcolo della pensione aziendale erogata ai suoi dipendenti assunti prima che venisse municipalizzata, cioè anteriormente al 30 novembre 1963, al fine di garantire la omogenità dei valori di riferimento con la pensione versata dalla C.P.D.E.L., la cui base imponibile era stata estesa ad elementi non calcolati dalla pensione aziendale, dato il sistema interrelazione e conguaglio tra i duedi trattamenti pensionistici. Deduce ancora che sull'interpretazione della suddetta deliberazione eseguita sulla base del suo dato testuale, e che cioè devono essere considerati quiescibili tutti gli elementi retributivi percepiti dal lavoratore, purché fissi, continuativi ed irrevocabili, ha concordato anche il giudice del gravame, che però ha erroneamente escluso tali connotazioni per l'indennità di incentivazione, argomentando che essa, in quanto legata alla presenza sul posto di lavoro, è invece aleatoria e come tale non può essere inclusa nella base di calcolo della pensione aziendale. In tal modo il Tribunale non ha applicato la disciplina dettata dall'art. 12 della legge n. 379 del 1955, che espressamente include la 5 indennità di presenza computata per 280 giorni - questa è di contenuto identico a quella all'anno di di cui si discute - nella incentivazione determinazione della retribuzione contributiva e della pensione per gli iscritti alle Casse per le pensioni degli enti locali, né la norma di cui all'art. 30 della legge n. 131 del 1983, confermativa dell'altra disciplina ora richiamata, e si pone in contrasto con il principio di diritto affermato dalla sentenza di questa Corte 19 dicembre 1998 n. 12730 proprio con riferimento alla inclusione della indennità di incentivazione nella base di calcolo della pensione aziendale de qua. Il motivo è fondato soltanto in parte. Rileva innanzitutto il Collegio la inammissibilità delle doglianze concernenti il negato riconoscimento della indennità SED, poiché la statuizione del Tribunale circa la mancanza di qualsiasi elemento atto a definirne la natura e la disciplina non risulta sottoposta a censura dal ricorrente;
il quale si è limitato in questa sede ad affermare, senza che in atti risulti alcun riscontro di tali asserzioni, che si tratta di una indennità di posto attribuita ai dipendenti dell'azienda che, come lui aveva fatto in 6 precedenza, svolgono le loro mansioni presso il Servizio Elaborazione Dati. Meritano accoglimento invece le censure indennità diproposte con riguardo alla incentivazione. In analoghe controversie in cui era parte la stessa azienda e che avevano ad oggetto l'inclusione di questa indennità, introdotta con l'accordo sindacale aziendale del 27 novembre 1971, nella base di calcolo della pensione aziendale corrisposta ai dipendenti assunti in servizio prima che la datrice di lavoro si trasformasse in azienda municipalizzata (cioè prima del 30 gennaio 1963) ed i quali avevano risolto il rapporto di lavoro dopo aver raggiunto un'anzianità di servizio superiore a sedici anni, questa Corte (v. sentenze 19 dicembre 1998 n. 12730, 17 febbraio 1999 n. 1336, 4 dicembre 2000 n. 15418, 15 dicembre 2000 n. 15829) ha affermato il seguente principio di diritto: "Ai sensi dell'art. 30 legge 26 aprile 1983 n. 131, possono rientrare nel trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali (al quale, nella specie, faceva riferimento la disciplina del trattamento pensionistico aziendale previsto per i dipendenti dell'ex Azienda Municipalizzata Acquedotto Napoli A.M.A.N.) tutti gli emolumenti 7 fissi e continuativi dovuti come remunerazione dell'attività lavorativa;
pertanto, è computabile in detto trattamento l'indennità di presenza (o di incentivazione) computata per 280 giornate l'anno in ragione dell'espressa previsione contenuta nell'art. 12 della legge 11 aprile 1955 n. 79." Tale principio deve essere qui ribadito, considerate le argomentazioni che lo sorreggono ed il tenore letterale della norma, ancorché questa faccia riferimento, come è esplicitamente indicato della legge, alla retribuzionenel titolo contributiva e determinazione della pensione teorica per gli iscritti alle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali oltre che agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate. Infatti, la sussistenza della interrelazione fra la pensione aziendale corrisposta dall'azienda resistente e quella C.P.D.E.L. è un dato assolutamente incontroverso in atti, richiamato dal giudice del merito nella ricostruzione del sistema pensionistico applicabile ai dipendenti dell'A.M.A.N., ora A.R.I.N., assunti in data anteriore al 30 gennaio 1963, come appunto l'odierno ricorrente. Tali dipendenti, ha 8 sottolineato il Tribunale, hanno conservato il diritto a percepire la pensione aziendale, prevista dal regolamento organico del 22 settembre 1945, sostitutiva della pensione erogata dalla Cassa Previdenza dei Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.); il Tribunale ha quindi evidenziato come per evitare che detti dipendenti usufriscano di un doppio trattamento di pensione, l'azienda provveda ad effettuare un conguaglio fra le due pensioni, previsto dall'accordo 15 gennaio 1968, con le seguenti modalità: la pensione erogata dalla C.P.D.E.L. viene trattenuta dall'azienda, e solo una parte di questa (pensione), proporzionata ai contributi versati dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, è versata al dipendente in aggiunta al trattamento aziendale. Di qui la necessità pure avvertita dall'azienda resistente di adeguare le basi retributive utili dei due trattamenti pensionistici, in modo da garantire la omogeneità dei valori di riferimento, poi esplicitata nella delibera aziendale 29 settembre 1987 n. 404, in cui si chiariva che con decorrenza 1° gennaio 1987 la base imponibile delle pensioni aziendali previste dal regolamento organico del 1945, anch'esso innanzi citato, in stretta analogia 9 con gli elementi retributivi sui quali era calcolata la pensione C.P.D.E.L., doveva comprendere tutti gli elementi retributivi aventi carattere di fissità, continuità e irrevocabilità, limitatamente al personale assunto in servizio prima del 30 gennaio 1963 e regolato agli effetti pensionistici dalle norme del regolamento organico 22 settembre 1945. L'interpretazione delle norme denunciate porta quindi a conclusioni difformi da quelle a cui è pervenuta la sentenza impugnata. Ma neppure è condivisibile l'assunto del Tribunale circa l'aleatorietà della indennità in questione, connotazione che il medesimo giudice desume dalla connessione di essa con la effettiva presenza del dipendente in servizio. Secondo quanto già rilevato da questa Corte, "il carattere della continuità di un determinato compenso non può essere concepito in modo assoluto, ma deve essere valutato in relazione alla sua particolare natura", e "pertanto l'indennità di incentivazione non è priva del carattere della continuità solo perché corrisposta nelle giornate di effettiva presenza, in quanto tale carattere deve ritenersi sussistente per la circostanza che essa è casualmente correlata 10 all'ordinaria prestazione lavorativa" (cfr. in motivazione con la citata Cass. n. 12730 del 1998). Assorbito ogni altro rilievo, il ricorso va dunque accolto e cassata la sentenza impugnata, la causa è rimessa per il nuovo esame ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto innanzi esposto. Al giudice di rinvio va demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di I D ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione , O A S L 0 L S 1 A O 3 . alle censure accolte e rinvia, anche per le spese T B 3 T , I 5 R A D A A del presente giudizio di legittimità, alla Corte di T S O P appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2001. Il Presidente Il Consigliere est. Reparis be uunisUlmis Антоно ватори IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 25 LUG. 2001- E oggi, B P IL CANCELLIERE A