Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/04/2001, n. 4820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4820 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0482 0/01 LA CORT Oggetto IZIONE SECON Becken from Jurute соморие Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 12135/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Cron.10301 Rep. 1708 Consigliere Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere - Ud. 31/01/01 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere - C.C. Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere- ha pronunciato la seguente 7 SENTENZA sul ricorso proposto da: TA VI, TA NN BA, domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato FORZANO ANTONINO, 3200 giusta delega in atti;
PR. ZOOT - ricorrenti contro 3000 ANCELLERIA TODARO TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA L.RE DEI MELLINI 241 presso lo studio dell'avvocato GIACOBBE, che la difende, giusta delega inNN CG508708 2001 atti;
199 controricorrente -1- per la revocazione della sentenza n. 1411/99 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il Corte suprema di cassazione UFFICIO COPIE Richiesta copia executiva 19/02/99; dal Sig. cobbe per diritur 1/4000 +4 udita la relazione della causa svolta nella camera di il consiglio il 31/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio IL CANCELLIERE VELLA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore LINU Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO il quale ha chiesto che la C.S.C. con ordinanza dichiari inammissibile, ovvero in subordine rigetti, il ricorso LIRE 2000 CANCELLERIA | in epigrafe indicato, con ogni consequenziale statuizione di legge. BE148410 BE148405 AT995515 AT995501 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 13 giugno 1996 la Corte d'appello di Messina condannò i germani AT e Vincenzo TA a demolire alcune costruzioni perché eseguite, dal confine con il fondo di Teresa AR, a distanza minore di quella prescritta dal regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del Comune di Patti. I soccombenti proposero ricorso per cassazione adducendo che: "La Corte d'appello aveva ritenuta in vigore la norma sulla distanza in base a un certificato del Sindaco del Comune di Patti, incorrendo in tal modo in due errori, uno di metodo e l'altro di merito. Infatti non aveva avuto conoscenza diretta del testo normativo, "perché aveva delegato al Sindaco l'attività interpretativa propedeutica alla specificazione della disposizione dello strumento urbanistico e, per conseguenza, la facoltà di interpretare e di imporre la prescrizione concreta. E l'omesso esame della fonte aveva impedito alla Corte di valutare, oltre all'esistenza materiale della norma, la sua effettiva operatività". Nella memoria i ricorrenti rilevarono che la Corte d'appello aveva accolto la domanda della AR applicando una norma del regolamento edilizio, con annesso programma di fabbricazione, che all'epoca dell'esecuzione della costruzione non era ancora operante, essendo stato adottato ( con deliberazione consiliare n. 96 del 15 luglio 1972) ma non approvato. La Corte di cassazione con sentenza del 19 febbraio 1999 (n.1411) rigettò il motivo di ricorso con la seguente motivazione: "La Corte d'appello ha utilizzato la certificazione dell'Amministrazione comunale per avere cognizione delle norme del piano regolatore e del luogo in cui sorge la costruzione, al fine di giudicare dell'applicabilità o no al caso di specie delle statuizioni del piano. Non sussiste il dedotto errore di metodo, perché la Corte si è procurata la conoscenza della norma di diritto tramite la fonte, che l'ha esaminata e, in materia di accertamento dei fatti, sempre tramite la certificazione della • Amministrazione comunale ha identificato il luogo in cui sorge l'edificio". D' altra parte, non è consentito prendere in esame in questa sede il problema del tema dell'entrata in vigore del piano regolatore, trattandosi di questione del tutto nuova (prospettata per la prima volta nella memoria difensiva)". Gli TA hanno proposto ricorso per revocazione al quale la AR resiste con Love controricorso. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Sostengono i ricorrenti che la Corte di cassazione, affermando che la questione del tempo dell'entrata in vigore dello strumento urbanistico era inammissibile perché dedotta per la prima volta con la memoria, è incorsa "in una svista di carattere materiale che ha influito sulla decisione, provocando la falsa percezione di quanto emergeva dalla semplice lettura del ricorso e alterando la connessione tra il deciso e quanto sarebbe stato necessario decidere". La questione, infatti, era stata già sollevata con il ricorso e la memoria aveva un contenuto soltanto esplicativo della censura in 2. ER esso contenuta. Il ricorso è infondato. L'errore di fatto legittima l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art.395 n.4 del codice di procedura civile, se consista in una falsa percezione della realtà, rilevabile obiettivamente e immediatamente, che abbia indotto il giudice ad affermare la esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato, sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso su cui il giudice abbia pronunciato ER (sent.nn. 12194 del 1993, 3317 del 1998, 9120 del 1999). Nella specie è di giudizio e non di fatto l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione per avere ritenuto applicabile, in base alla certificazione del Sindaco del Comune, una norma sulla distanza non in vigore perché contenuta in un regolamento edilizio adottato e non ancora approvato, così come di giudizio sarebbe l'errore di interpretazione del motivo di ricorso, inteso nel senso che con esso non era stata dedotta la questione "del tempo dell'entrata in vigore dello strumento urbanistico". Inoltre, l'errore sarebbe relativo a un fatto costituente un punto controverso sul quale la sentenza d'appello aveva pronunciato, essendosi con essa ritenuta efficace, nel contrasto tra le parti, la disposizione del regolamento edilizio riprodotta nel certificato del Sindaco. In assenza di un errore di fatto revocatorio il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti ⚫ devono essere condannati in solido a rimborsare le spese di questo giudizio alla controparte. E S U T P R R O E M C A C P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al rimborso delle spese del ⚫ giudizio di revocazione a favore della controricorrente. Liquida dette spese in lire 5.173.200 .di cui cinque milioni di onorari d'avvocato. Roma 31 gennaio 2001. Il presidente. Il consigliere estensore. (ребеніе бес (dott. V. Calfapietra) (dott. A. Vella) IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2 APR./2001 IL CANCELLIERE C1 hoooo 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in du: GIU 200 4 ... 28690 versate £ 290.000 DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigente Area Servial. (re (D.ssa Maria Grazia DI APOY li Responsabile Servizio Aft Cudiziari (Dr. M. RACCICHINY A