CASS
Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2023, n. 30723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30723 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RT FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza EL 15/03/2022 ELla CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRLINI;
lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 2:3, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore ELla Repubblica presso questa Corte di cassazione PASQUALE SERRAO D'UI che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
le conclusioni rassegnate, ai sensi ELla stessa norma, LLavvocato MARCO COSTA che, nell'interesse ELla parte civile UC OS, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alla rifusione ELle spese EL presente grado (come da nota); e LLavvocato IVANO IAI che, nell'interesse ELl'imputato, ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale ed ha insistito nellelaccoglimento EL ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 30723 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRLINI GIOVANNI Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza EL 15 marzo 202:2 la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma ELla sentenza resa il 18 maggio 2018 dal Tribunale di Sassari, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NC RT - che aveva interposto gravame - per il reato di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, cod. pen.) perché estinto per prescrizione;
ed ha confermato nel resto la decisione di primo grado, che aveva condannato l'imputato al risarcimento EL danno nei confronti ELla parte civile CA SI, oltre alla rifusione ELle spese di costituzione e assistenza. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione ELla legge processuale, deducendo che sarebbe stata revocata l'ammissione ELla testimonianza di GU AR in forza di un'ordinanza la cui motivazione è apparente (e che in realtà sarebbe stata dettata LLimminente prescrizione EL reato), così impedendo alla difesa - per il tramite ELl'assunzione ELla prova - di ELineare il movente EL fatto, di consentire l'ingresso di elementi altrimenti impossibili da conoscere, compresi «fatti idonei a neutralizzare l'essenza ELl'offesa», il contegno ELla persona offesa nei rapporti con l'imputato, di «verificare i profili di attendibilità ELle prove» posti a sostegno ELl'assunto accusatorio». Inoltre, ad avviso ELla difesa, nel confermare la prima decisione, la Corte distrettuale avrebbe reso una motivazione apparente sulle censure contenute al riguardo nell'atto di appello nonché erronea (poiché non rileverebbero le circostanze su cui avrebbe dovuto vertere l'esame quanto le possibili risposte che il teste avrebbe potuto fornire); e il Giudice di appello avrebbe invece dovuto rinnovare in parte qua l'istruttoria, poiché l'AR non è stato mai sentito nel corso ELle indagini preliminari (nonostante quanto esposto in senso contrario nell'ordinanza resa dal primo Giudice). Pertanto, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata con rinvio per assumere la prova pretermessa, indispensabile anche al fine anche di verificare la possibilità di provvedere, all'esito, ai sensi ELl'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., pronunciando assoluzione (in vece EL proscioglimento per prescrizione). 2.2. Con il secondo motivo sono state prospettate la «violazione ELla legge processuale in punto di qualificazione giuridica EL fatto e EL reato», il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza EL diritto di critica e di altre scriminanti, la mancata assunzione di una prova decisiva, il vizio di motivazione, di cui è stata pure denunciata l'apparenza, inidonea a dare risposta ai motivi di appello. 2 In particolare: - la sentenza impugnata avrebbe ignorato i princìpi giurisprudenziali in tema di diritto di critica, avrebbe dato c:redito alla ricostruzione offerta dalla persona offesa e dal teste a carico, senza considerare il contegno provocatorio EL SI prima dei fatti contestati («che ha ferito l'animo onesto e leale» ELl'imputato, come rappresentato dallo stesso RT), sottraendosi alle censure sulla ricostruzione dei fatti prospettata coni l'atto di appello;
- i Giudici di merito avrebbero travisato «fatti, circostanza e soggetti», erroneamente definendo la teste ZA (cha riportato l'animosità tra imputato e persona offesa) compagna EL RT, quantunque ella si sia definita la fidanzata EL SI (il che inciderebbe sulla valutazione EL narrato di lei e sulla lettura ELl'intera vicenda, condizionata da tale travisamento); - il SI era on line quanto il RT ha pubblicato su Facebook le espressioni in imputazione ed ha pure intrattenuto con lui contatti diretti tramite messaggi telematici, ragion per cui erroneamente il fatto sarebbe stato qualificato come diffamazione aggravata e non anche come ingiuria, i aggravata, ipotesi oggi depenalizzata;
- l'esercizio EL diritto di critica politica, quantomeno putativo, sarebbe stato negato esclusivamente sulla base ELla perceziore soggettiva ELla persona offesa, peraltro non credibile alla luce ELla sua caratura personale, professionale e politica emersa nel corso ELl'istruttoria e in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza, per il tramite di un'argomentazione contradditoria (che avrebbe valorizzato le espressioni EL RT, accessorie rispetto alla slealtà mostrata dal SI) e gli avrebbe attribuito un animus nocendi e un'intenzione diffamatoria senza considerare il negativo atteggiamento anche processuale EL SI;
- nel caso di specie non si potrebbe «dibattere di continenza», in quanto non sarebbero emersi «toni aspri e forti» bensì paradossali ed ironici, ma non eccedenti il registro comunicativo tipico EL mondo politico;
- non sarebbe stata considerata la reciprocità ELle offese, esposta dalla teste AL ZA;
- sarebbe apparente la motivazione sull'elemento psicologico. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Quanto al primo motivo, deve osservarsi che: - è, in effetti, affetta da nullità l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi ELla difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito ELla loro superfluità, poiché in tal modo si 3 determina «una violazione EL diritto ELla parte di "difendersi provando", stabilito dal comma secondo ELl'art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio ELla "parità ELle armi" sancito LLart. 6, comma terzo, lett. d), ELla CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, cella Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti» (Sez. 5, n. 16976 EL 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 — 01; Sez. 5, n. 51522 EL 30;9/2013, Abatelli, Rv. 257892); - tuttavia, tale nullità deve qualificarsi di ordine generale a regime intermedio (Sez. 5, n. 16976/2020, cit.; Sez. 6, n. 53823 EL 5/10/2017, M., Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 EL 10/2/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522/2013, cit.), ragion per cui essa — come previsto dalla legge processuale - deve essere immediatamente eccepita dalla parte presente a pena di decadenza (art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.); - nel caso di specie, all'udienza EL 18 maggio 2019, a seguito ELl'emissione ELl'ordinanza di revoca, nulla è stato eccepito (cfr. verbale ELl'udienza cit.). Non occorre, allora, dilungarsi per rimarcare la genericità EL motivo di impugnazione che, oltre a ripercorrere le cadenze processuali, ha omesso EL tutto di precisare in che termini la prova fosse rilevante ai fini ELla decisione, essendosi affidato ad enunciati EL tutto privi di specificità ed assertivi: «Se non è infatti in discussione il diritto ELl'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testimoni, va peraltro ricordato come tale diritto trovi un limite nel potere EL giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, talché il ricorrente non può lamentare la lesione EL proprio diritto di difesa se non consente di apprezzare la sua portata nel contesto processuale di riferimento» (Sez. 5, n. 10425 EL 28/10/2015 - dep. 2016, Lanzafame, Rv. 267559 — 01, in motivazione;
cfr. pure Sez. 5, n. 53705 EL 21/09/2018, Possanzini BalELli, n.m.). 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. 2.1. Anzitutto, sono inediti il tema ELla presenza ELla persona offesa allorché l'imputato ha divulgato le espressioni in imputazione e quello ELla reciprocità ELle offese tra le parti;
e questa Corte ha già chiarito che «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado EL giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 EL 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto ELl'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 EL 08/03/2017, Galdi, Rv. 4 270316; Sez. 2, n. 13826 EL 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 EL 19/04/2013, Di Domenica;
con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 EL 15/07/2021, CarELlini, Rv. Rv. 282095 - 01, non nnassimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.). Diviene superflua ogni ulteriore considerazione. 2.2. Per quel che attiene, invece, al diritto di critica, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è consolidata nel ritenere che: - «in tema di diffamazione, l'esimente EL diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione ELl'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche iil significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce EL complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato» (Sez. 5, n. 17243 EL 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15089 EL 29/11/2019 - dep. 2020, Cascio Rv. 279084 - 01; Sez. 5, n. 4938 EL 28/10/2010 - dep. 2011, Simeone, Rv. 249239 — 01); - difatti, «la nozione di "critica", quale espressione ELla libera manifestazione EL pensiero» rimanda «anche e soprattutto» all'area «ELla disputa e ELla contrapposizione, oltre che ELla disapprovazione e EL biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto ELla libera manifestazione EL pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto LLart. 2 Cost., onde non è consentito» - per quel che qui importa - «trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione EL giudizio critico» (Sez. 5, n. 12180 EL 31/01/2019, Valente, Rv. 276033 - 01, che richiama, tra le altre, Sez. 5 n. 37397 EL 24/06/2016, C., Rv. 267866; cfr. pure Sez. 5, n. 8721 EL 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 1, n. 40930 EL 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01); - al riguardo, «occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati LLagente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere» (Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; Sez. 5 n. 32027 EL 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573); e il giudice è chiamato a «verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, 5 così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario [...], con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti» che trascendono in un attacco personale (Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; cfr. pure Sez. 5 n. 31669 EL 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442; Sez. 5 n. 15060 EL 23/02/2011, Dessì, Rv. 250174; cfr. da ultimo, proprio in tema di critica politica, Sez. 5, n. 4530 EL 10/11/2022 - dep. 2023, Alloro, Rv. 283964 - 029. Deve, altresì, ribadirsi che «in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività ELla frase che si assume lesiva ELla altrui reputazione perché è compito EL giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno ELla materialità ELla condotta contestata e, quindi, ELla portata offensiva ELle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione ELl'imputato» (Sez. 5, n. 486 EL 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; cfr. pure Sez. 5, n. 41869 EL 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706). Nel caso in esame la Corte territoriale ha escluso i presupposti EL diritto di critica, ritenendo che l'imputato abbia impiegato espressioni gratuitamente diffamatorie, avulse dal contesto in cui esse si inserivano (le consultazioni elettorali comunali e le candidature per esse), negando pertanto che potessero costituire esercizio EL diritto di critica politica. Tale ricostruzione è con evidenza corretta alla luce EL tenore ELle espressioni in discorso (con le quali la persona offesa è stata definita un individuo subdolo e penoso e privo di scrupoli al punto da essere capace di strumentalizzare falsamente il padre e di rivolgersi ai malati terminali pur di avere un voto). Tale ricostruzione non può dirsi utilmente censurata dal ricorso, che ha perorato un diverso apprezzamento senza neppure confrontarsi compiutamente con tale iter. Ancora, nell'ambito ELla motivazione non è rilevante il denunciato travisamento ELla relazione tra l'ZA e le parti, poiché la Corte territoriale ha richiamato il narrato ELla teste per dar conto degli inviti da lei rivolti all'imputato a moderare i toni (dopo aver letto i commenti) e EL fatto che ella avesse espresso disappunto per gli appellativi usati verso il SI, dato questo che non inficia con evidenza la motivazione e che, dunque, non consente di ravvisare l'utilizzazione di un dato probatorio travisato decisivo nell'ambito ELl'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 2, n. 46288 EL 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Quanto, infine, alla sussistenza ELl'elemento soggettivo, il ricorso è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte di merito ha correttamente rilevato che perché ricorra il dolo generico EL ELitto in contestazione non è necessario MU DI (Sez. 5, n. 4364 EL 12/12/2012 - dep. 2013, Arcadi, Rv. 254:390 - 01: «ai fini ELla sussistenza ELl'elemento soggettivo EL ELitto di diffamazione, non si richiede che sussista 6 ti" l'animus iniurandi vel diffamandi, essendo sufficiente il dolo generico (che può anche assumere la forma EL dolo eventuale), in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni ELl'agente») e ne ha tratto la sussistenza dalla reiterazione ELle espressioni da parte ELl'imputato, pur a fronte ELl'invito a desistere ricevuto LLZA (non rilevando neppure sotto detto profilo il SUD specifico rapporto con l'imputato e con la persona offesa), profilo con il quale il ricorso non si è confronta compiutamente, finendo col prospettare un diverso apprezzamento di merito a questa Certe di legittimità. 3. Ai sensi ELl'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende, ziitteso che l'evidente inammissibilità ELl'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 EL 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 EL 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).ù L'imputato deve essere condannato alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.400,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M
I. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.400,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 05/04/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRLINI;
lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 2:3, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore ELla Repubblica presso questa Corte di cassazione PASQUALE SERRAO D'UI che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
le conclusioni rassegnate, ai sensi ELla stessa norma, LLavvocato MARCO COSTA che, nell'interesse ELla parte civile UC OS, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alla rifusione ELle spese EL presente grado (come da nota); e LLavvocato IVANO IAI che, nell'interesse ELl'imputato, ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale ed ha insistito nellelaccoglimento EL ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 30723 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRLINI GIOVANNI Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza EL 15 marzo 202:2 la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma ELla sentenza resa il 18 maggio 2018 dal Tribunale di Sassari, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NC RT - che aveva interposto gravame - per il reato di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, cod. pen.) perché estinto per prescrizione;
ed ha confermato nel resto la decisione di primo grado, che aveva condannato l'imputato al risarcimento EL danno nei confronti ELla parte civile CA SI, oltre alla rifusione ELle spese di costituzione e assistenza. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione ELla legge processuale, deducendo che sarebbe stata revocata l'ammissione ELla testimonianza di GU AR in forza di un'ordinanza la cui motivazione è apparente (e che in realtà sarebbe stata dettata LLimminente prescrizione EL reato), così impedendo alla difesa - per il tramite ELl'assunzione ELla prova - di ELineare il movente EL fatto, di consentire l'ingresso di elementi altrimenti impossibili da conoscere, compresi «fatti idonei a neutralizzare l'essenza ELl'offesa», il contegno ELla persona offesa nei rapporti con l'imputato, di «verificare i profili di attendibilità ELle prove» posti a sostegno ELl'assunto accusatorio». Inoltre, ad avviso ELla difesa, nel confermare la prima decisione, la Corte distrettuale avrebbe reso una motivazione apparente sulle censure contenute al riguardo nell'atto di appello nonché erronea (poiché non rileverebbero le circostanze su cui avrebbe dovuto vertere l'esame quanto le possibili risposte che il teste avrebbe potuto fornire); e il Giudice di appello avrebbe invece dovuto rinnovare in parte qua l'istruttoria, poiché l'AR non è stato mai sentito nel corso ELle indagini preliminari (nonostante quanto esposto in senso contrario nell'ordinanza resa dal primo Giudice). Pertanto, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata con rinvio per assumere la prova pretermessa, indispensabile anche al fine anche di verificare la possibilità di provvedere, all'esito, ai sensi ELl'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., pronunciando assoluzione (in vece EL proscioglimento per prescrizione). 2.2. Con il secondo motivo sono state prospettate la «violazione ELla legge processuale in punto di qualificazione giuridica EL fatto e EL reato», il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza EL diritto di critica e di altre scriminanti, la mancata assunzione di una prova decisiva, il vizio di motivazione, di cui è stata pure denunciata l'apparenza, inidonea a dare risposta ai motivi di appello. 2 In particolare: - la sentenza impugnata avrebbe ignorato i princìpi giurisprudenziali in tema di diritto di critica, avrebbe dato c:redito alla ricostruzione offerta dalla persona offesa e dal teste a carico, senza considerare il contegno provocatorio EL SI prima dei fatti contestati («che ha ferito l'animo onesto e leale» ELl'imputato, come rappresentato dallo stesso RT), sottraendosi alle censure sulla ricostruzione dei fatti prospettata coni l'atto di appello;
- i Giudici di merito avrebbero travisato «fatti, circostanza e soggetti», erroneamente definendo la teste ZA (cha riportato l'animosità tra imputato e persona offesa) compagna EL RT, quantunque ella si sia definita la fidanzata EL SI (il che inciderebbe sulla valutazione EL narrato di lei e sulla lettura ELl'intera vicenda, condizionata da tale travisamento); - il SI era on line quanto il RT ha pubblicato su Facebook le espressioni in imputazione ed ha pure intrattenuto con lui contatti diretti tramite messaggi telematici, ragion per cui erroneamente il fatto sarebbe stato qualificato come diffamazione aggravata e non anche come ingiuria, i aggravata, ipotesi oggi depenalizzata;
- l'esercizio EL diritto di critica politica, quantomeno putativo, sarebbe stato negato esclusivamente sulla base ELla perceziore soggettiva ELla persona offesa, peraltro non credibile alla luce ELla sua caratura personale, professionale e politica emersa nel corso ELl'istruttoria e in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza, per il tramite di un'argomentazione contradditoria (che avrebbe valorizzato le espressioni EL RT, accessorie rispetto alla slealtà mostrata dal SI) e gli avrebbe attribuito un animus nocendi e un'intenzione diffamatoria senza considerare il negativo atteggiamento anche processuale EL SI;
- nel caso di specie non si potrebbe «dibattere di continenza», in quanto non sarebbero emersi «toni aspri e forti» bensì paradossali ed ironici, ma non eccedenti il registro comunicativo tipico EL mondo politico;
- non sarebbe stata considerata la reciprocità ELle offese, esposta dalla teste AL ZA;
- sarebbe apparente la motivazione sull'elemento psicologico. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Quanto al primo motivo, deve osservarsi che: - è, in effetti, affetta da nullità l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi ELla difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito ELla loro superfluità, poiché in tal modo si 3 determina «una violazione EL diritto ELla parte di "difendersi provando", stabilito dal comma secondo ELl'art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio ELla "parità ELle armi" sancito LLart. 6, comma terzo, lett. d), ELla CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, cella Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti» (Sez. 5, n. 16976 EL 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 — 01; Sez. 5, n. 51522 EL 30;9/2013, Abatelli, Rv. 257892); - tuttavia, tale nullità deve qualificarsi di ordine generale a regime intermedio (Sez. 5, n. 16976/2020, cit.; Sez. 6, n. 53823 EL 5/10/2017, M., Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 EL 10/2/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522/2013, cit.), ragion per cui essa — come previsto dalla legge processuale - deve essere immediatamente eccepita dalla parte presente a pena di decadenza (art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.); - nel caso di specie, all'udienza EL 18 maggio 2019, a seguito ELl'emissione ELl'ordinanza di revoca, nulla è stato eccepito (cfr. verbale ELl'udienza cit.). Non occorre, allora, dilungarsi per rimarcare la genericità EL motivo di impugnazione che, oltre a ripercorrere le cadenze processuali, ha omesso EL tutto di precisare in che termini la prova fosse rilevante ai fini ELla decisione, essendosi affidato ad enunciati EL tutto privi di specificità ed assertivi: «Se non è infatti in discussione il diritto ELl'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testimoni, va peraltro ricordato come tale diritto trovi un limite nel potere EL giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, talché il ricorrente non può lamentare la lesione EL proprio diritto di difesa se non consente di apprezzare la sua portata nel contesto processuale di riferimento» (Sez. 5, n. 10425 EL 28/10/2015 - dep. 2016, Lanzafame, Rv. 267559 — 01, in motivazione;
cfr. pure Sez. 5, n. 53705 EL 21/09/2018, Possanzini BalELli, n.m.). 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. 2.1. Anzitutto, sono inediti il tema ELla presenza ELla persona offesa allorché l'imputato ha divulgato le espressioni in imputazione e quello ELla reciprocità ELle offese tra le parti;
e questa Corte ha già chiarito che «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado EL giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 EL 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto ELl'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 EL 08/03/2017, Galdi, Rv. 4 270316; Sez. 2, n. 13826 EL 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 EL 19/04/2013, Di Domenica;
con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 EL 15/07/2021, CarELlini, Rv. Rv. 282095 - 01, non nnassimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.). Diviene superflua ogni ulteriore considerazione. 2.2. Per quel che attiene, invece, al diritto di critica, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è consolidata nel ritenere che: - «in tema di diffamazione, l'esimente EL diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione ELl'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche iil significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce EL complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato» (Sez. 5, n. 17243 EL 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15089 EL 29/11/2019 - dep. 2020, Cascio Rv. 279084 - 01; Sez. 5, n. 4938 EL 28/10/2010 - dep. 2011, Simeone, Rv. 249239 — 01); - difatti, «la nozione di "critica", quale espressione ELla libera manifestazione EL pensiero» rimanda «anche e soprattutto» all'area «ELla disputa e ELla contrapposizione, oltre che ELla disapprovazione e EL biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto ELla libera manifestazione EL pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto LLart. 2 Cost., onde non è consentito» - per quel che qui importa - «trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione EL giudizio critico» (Sez. 5, n. 12180 EL 31/01/2019, Valente, Rv. 276033 - 01, che richiama, tra le altre, Sez. 5 n. 37397 EL 24/06/2016, C., Rv. 267866; cfr. pure Sez. 5, n. 8721 EL 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 1, n. 40930 EL 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01); - al riguardo, «occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati LLagente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere» (Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; Sez. 5 n. 32027 EL 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573); e il giudice è chiamato a «verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, 5 così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario [...], con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti» che trascendono in un attacco personale (Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; cfr. pure Sez. 5 n. 31669 EL 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442; Sez. 5 n. 15060 EL 23/02/2011, Dessì, Rv. 250174; cfr. da ultimo, proprio in tema di critica politica, Sez. 5, n. 4530 EL 10/11/2022 - dep. 2023, Alloro, Rv. 283964 - 029. Deve, altresì, ribadirsi che «in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività ELla frase che si assume lesiva ELla altrui reputazione perché è compito EL giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno ELla materialità ELla condotta contestata e, quindi, ELla portata offensiva ELle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione ELl'imputato» (Sez. 5, n. 486 EL 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; cfr. pure Sez. 5, n. 41869 EL 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706). Nel caso in esame la Corte territoriale ha escluso i presupposti EL diritto di critica, ritenendo che l'imputato abbia impiegato espressioni gratuitamente diffamatorie, avulse dal contesto in cui esse si inserivano (le consultazioni elettorali comunali e le candidature per esse), negando pertanto che potessero costituire esercizio EL diritto di critica politica. Tale ricostruzione è con evidenza corretta alla luce EL tenore ELle espressioni in discorso (con le quali la persona offesa è stata definita un individuo subdolo e penoso e privo di scrupoli al punto da essere capace di strumentalizzare falsamente il padre e di rivolgersi ai malati terminali pur di avere un voto). Tale ricostruzione non può dirsi utilmente censurata dal ricorso, che ha perorato un diverso apprezzamento senza neppure confrontarsi compiutamente con tale iter. Ancora, nell'ambito ELla motivazione non è rilevante il denunciato travisamento ELla relazione tra l'ZA e le parti, poiché la Corte territoriale ha richiamato il narrato ELla teste per dar conto degli inviti da lei rivolti all'imputato a moderare i toni (dopo aver letto i commenti) e EL fatto che ella avesse espresso disappunto per gli appellativi usati verso il SI, dato questo che non inficia con evidenza la motivazione e che, dunque, non consente di ravvisare l'utilizzazione di un dato probatorio travisato decisivo nell'ambito ELl'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 2, n. 46288 EL 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Quanto, infine, alla sussistenza ELl'elemento soggettivo, il ricorso è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte di merito ha correttamente rilevato che perché ricorra il dolo generico EL ELitto in contestazione non è necessario MU DI (Sez. 5, n. 4364 EL 12/12/2012 - dep. 2013, Arcadi, Rv. 254:390 - 01: «ai fini ELla sussistenza ELl'elemento soggettivo EL ELitto di diffamazione, non si richiede che sussista 6 ti" l'animus iniurandi vel diffamandi, essendo sufficiente il dolo generico (che può anche assumere la forma EL dolo eventuale), in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni ELl'agente») e ne ha tratto la sussistenza dalla reiterazione ELle espressioni da parte ELl'imputato, pur a fronte ELl'invito a desistere ricevuto LLZA (non rilevando neppure sotto detto profilo il SUD specifico rapporto con l'imputato e con la persona offesa), profilo con il quale il ricorso non si è confronta compiutamente, finendo col prospettare un diverso apprezzamento di merito a questa Certe di legittimità. 3. Ai sensi ELl'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende, ziitteso che l'evidente inammissibilità ELl'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 EL 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 EL 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).ù L'imputato deve essere condannato alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.400,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M
I. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.400,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 05/04/2023.