Sentenza 4 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/10/2003, n. 14829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14829 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA482 9 /03 IN NOME DEL P LO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 7305/01 Dott. Alberto SPANO' Consigliere 11865/01 Cron. 300 13 Dott. Natale CAPITANIO M Rel. Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Ud.29/04/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UR DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FF.SS. S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SEERVIZI PER AZIONI;
- intimato e sul 2° ricorso n 11865/01 proposto da: 2003 FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA ' DISOCIETA 2512 TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale -1- rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
UR DO;
intimato avverso la sentenza n. 246/00 del Tribunale di RIMINI, depositata il 30/03/00 R.G.N. 251/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per principale rigetto del l'accoglimento del ricorso ricorso incidentale. -2- TA RA
contro
Ferrovie dello Stato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RA TA, dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a., con ricorso depositato in data 24 gennaio 1995 conveniva in giudizio la società datrice di lavoro davanti al Pretore di Rimini chiedendo che venisse dichiarato il suo diritto alla rendita per malattia professionale, costituita da ipoacusia da rumore già riconosciuta nella misura non indennizzabile del 9%, rilevando che la infermità si era aggravata con percentuale di inabilità del 12,3% e, comunque, con percentuale indennizzabile. Le Ferrovie dello Stato si costituivano negando l'aggravamento e sollecitando, pertanto, il rigetto della domanda. Disposta ed espletata consulenza tecnica, il Pretore adito con sentenza in data 8 / 19 novembre 1996 rigettava la domanda. Con sentenza in data 16 marzo 2000 il Tribunale di Rimini, dopo avere disposto nuova consulenza tecnica, in conformità al parere espresso dal nominato c.t.u. rigettava l'appello del TA osservando che l'ausiliare aveva inequivocabilmente chiarito che la situazione patologica del dipendente era rimasta del tutto invariata nel corso degli anni rispetto al momento in cui era stata accertata la percentuale non inabilitante del 9%, tanto che gli audiogrammi esaminati ed eseguiti nel 1988, 1992 e 1998 erano risultati tanto simili da sembrare eseguiti non già a distanza di anni ma a distanza di giorni, con la conseguenza che diventava irrilevante la censura mossa dall'appellante in ordine all'esposizione al rischio autolesivo negato dal Pretore, considerata, comunque l'accertata insussistenza di aggravamenti tali da determinare una percentuale inabilitante. RA TA ricorre per cassazione con unico motivo. Resistono le Ferrovie dello Stato s.p.a. con controricorso contenente ricorso incidentale. ・ 1 MOTIVI DELLA DECISIONE Va, in via preliminare, disposta a norma dell'art. 335 c.p.c. la riunione del ricorso principale e di quello incidentale. Passando all'esame del ricorso principale, la Corte osserva che con esso il TA, denunziando violazione dell'art. 152 disp.att. c.p.c., si duole che il Tribunale, pur esonerandolo dalle spese del giudizio, attesa la natura previdenziale della causa, non abbia, poi, posto in via definitiva a carico delle Ferrovie dello Stato le spese di consulenza tecnica poste temporaneamente a carico del TA. Con il ricorso incidentale le Ferrovie dello Stato s.p.a., denunziando violazione dell'art. 2 comma 13° legge n.608 del 1996 e dell'art. 111 c.p.c. e di ogni altro principio in materia di successione nel diritto e di legittimatio ad causam sostiene che essendosi " verificata la successione a carico dell'INAIL delle rendite e delle altre prestazioni per malattia professionale, compresi gli eventi infortunistici e le malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non essendo, pertanto, le Ferrovie titolari sia in senso sostanziale che in senso processuale del rapporto, le spese di consulenza tecnica non andavano comunque poste a suo carico. Esaminato per primo, per ragioni di ordine logico, il ricorso incidentale, la Corte osserva che esso è infondato. In materia di infortuni sul lavoro e di eventi per malattie professionali dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato il trasferimento all'INAIL della titolarità dei relativi rapporti, disposto a decorrere dal 1° gennaio 1996 dall'art. 2 commi 13°, 14°,e 15° del D.L. n. 510 del 1996, convertito in legge n. 608 del 1996, deve essere inteso nel senso che per gli eventi verificatisi prima del 31 dicembre 1995 ma non ancora definiti con sentenza passata in giudicato sia sull'an che sul quantum l'INAIL è tenuto a corrispondere tutte 2 le rendite e tutte le prestazioni per infortuni e per malattie professionali.( v. Cass. 6 dicembre 2002 n. 17399). Si configura, perciò, una successione a titolo particolare ope legis dell'INAIL nel rapporto assicurativo gestito prima di tale data dalle Ferrovie dello Stato ( v. Cass.6 novembre 2000 / 10 gennaio 2003 n. 250 ). La successione a titolo particolare verificatasi, come nella specie, nel corso del processo prosegue, però, tra le parti originarie, ove concordemente non sia stata operata una estromissione dopo un chiamata in causa del successore o un intervento volontario da parte di quest'ultimo e potrà produrre effetto nei confronti del successore soltanto in sede esecutiva, se il successore non abbia partecipato al giudizio iniziato e proseguito tra le parti originarie . Il ricorso incidentale va, pertanto, allo stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c.. Appare egualmente inammissibile il ricorso principale principale. La regola dell'esonero dell'assicurato nei limiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. dal carico delle spese giudiziali comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio, anticipate dall'ente previdenziale o dallo stesso assicurato, è operante anche per le cause relative agli infortuni o alle malattie professionali ( v. Cass. 8 aprile 2000 n. 4481 ) ed è applicabile anche per le cause promosse contro le Ferrovie dello Stato s.p.a. in relazione alla sua funzione di gestore della relativa assicurazione in luogo dell'INAIL, ora subentrato alle stesse Ferrovie dello Stato. Tuttavia il Tribunale di Rimini esonerando il TA dalle spese del giudizio si è perfettamente attenuto alla sopra indicata regola, facendo venir meno nel lavoratore, a norma dell'art. 100 c.p.c., l'interesse a impugnare tale punto della decisione. 3 Le eventuali spese di consulenza tecnica poste transitoriamente a carico del lavoratore potranno da questo essere ripetute, infatti, proprio in forza della impugnata sentenza, nei confronti delle Ferrovie dello Stato, che, a sua volta, potrà rivalersi sull'INAIL per il rimborso fatto in favore del lavoratore. Ricorrono giusti motivi, costituiti dalla reciproca soccombenza, per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Spese compensate per il presente giudizio. Così deciso in Roma il 29 aprile 2003. Il Consigliere estensore Matale Capitanis Il Presidente по IL CANCELLIERE) I D , A 3 O S 3 0 S L 5 1 L Depositato in Cancelleria A . , T . O T B N R A I S 'A D E 3 Doggy-4.01.2003 P L 7 A S - L T I E 8 S - N D 1 O CANCELLERE G I 1 P S O IM N E A E D G S A E I G D , A E E O L T R O N T T E A IS IT S L E G IR L E E R D D O 4