Sentenza 3 dicembre 1999
Massime • 1
Può essere emendata ex art. 619 cod. proc. pen. la sentenza di patteggiamento che ha recepito l'accordo tra le parti relativo alla sussistenza della continuazione tra i reati di omicidio colposo e guida senza patente, allorché, essendo stata contestata all'imputato la realizzazione delle due condotte in unico contesto, è ravvisabile, anziché la continuazione, non configurabile tra reati colposi, il concorso formale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/1999, n. 4437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4437 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 03.12.1999
1.Dott. TATOZZI GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2.Dott. COLARUSSO VINCENZO " N. 4437
3.Dott. BOGNANNI SALVATORE " REGISTRO GENERALE
4.Dott. BIANCHI LUISA " N. 11072/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso PRETORE di PORDENONEnei confronti di NA FO N.IL 22.04.1921 avverso sentenza del 27.11.1998 PRETORE di PORDENONE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLARUSSO VINCENZO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.-
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Pretore di Pordenone ha applicato la pena su richiesta a IN AL per i reati di omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza alcolica, avendo ritenuto corretta, tra l'altro, la prospettata continuazione tra i reati.-
Il ricorrente assume che il Pretore avrebbe dovuto rigettare la concorde istanza delle parti non potendosi ritenere la sussistenza della continuazione tra reati caratterizzati, sotto il profilo soggettivo, dalla colpa ed anche nel caso in cui fosse stata ritenuta dolosa la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza non potendosi neppure configurare la continuazione tra reati dolosi e reati colposi.-
Il ricorso non merita accoglimento poiché l'impugnata sentenza può essere confermata sebbene con le opportune correzioni della parte motiva ex art. 619 c.p.p..- La censura proposta è, infatti, corretta in linea di principio ma essa, tuttavia, omette di considerare che nel caso di specie il ricorso all'art. 81 c.p. e la conseguente unificazione della pena erano possibili in virtù dell'istituto del concorso formale (eterogeneo) tra reati di cui al comma 1^ di detta norma e che può essere ritenuto anche tra reati colposi ovvero tra reati dolosi e reati colposi.-
Nel caso di specie, secondo la contestazione, l'imputato guidando l'autoveicolo in stato di ebbrezza ha realizzato, in unico contesto temporale, sia la condotta che integra la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S. sia quella che ha materiato la colpa produttiva dell'evento del reato di cui all'art. 589 c.p..- E poiché il Pretore ha ritenuto congrua la pena patteggiata - il cui meccanismo di determinazione non è diverso per il concorso formale e per il reato continuato (erroneamente ritenuto) - l'errore di diritto della motivazione non può determinare l'annullamento della sentenza e va semplicemente emendato nei sensi ora detti.-
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.-
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2000