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Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/05/2023, n. 19647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19647 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA NA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 19647 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da UA AR in relazione alla sofferta restrizione in stato di custodia cautelare in carcere per il periodo compreso tra il 19/6/2019 e il 23/3/2020 e agli arresti domiciliari applicati da tale ultima data sino al 22/10/2010, a seguito di ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma in relazione a un'imputazione provvisoria ipotizzante la commissione di reati in concorso con DO AS e specificamente: a) il reato previsto dagli artt.110 cod.pen., 2 e 7 della I. 14 ottobre 1967, n.895, per avere detenuto un arma all'interno dell'abitazione sita in Roma, alla via Michele Migliarini n.26; b) il reato previsto dagli artt. 110, 629 cpv. (in relazione all'art.628, comma 3, n.1) e 416-bis.1 cod.pen. per avere costretto con violenza e minacce la persona offesa HA EM a rinunciare alla complessiva somma di C 900,00 da questi versata per anticipare due mensilità del canone di locazione relativo all'immobile sito in Roma, alla via Fratelli Marchetti Longhi n.10, mediante condotta specificamente consistita nella minaccia con arma (da parte del AS) e nel colpire al volto la persona offesa, da parte dell'odierna ricorrente, con l'aggravante del metodo mafioso;
c) il reato previsto dagli artt. 110, 628, comma 3, n.1 e 416-bis.1 cod.pen. per avere costretto, con violenza e minacce, la persona offesa a consegnare la somma di C 700,00 nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui alla contestazione precedente, sempre con l'aggravante del metodo mafioso;
a seguito del successivo rinvio a giudizio, l'odierna ricorrente era quindi stata assolta da tutti i reati ascritti per insussistenza del fatto con sentenza n.7542/2020 del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che la domanda della ricorrente non poteva essere accolta, avendo la stessa contribuito con il proprio comportamento a indurre l'autorità giudiziaria ad intervenire nei propri confronti. In particolare, ha osservato che il quadro indiziario emergente al momento dell'adozione della misura cautelare, valutato ex ante, fosse del tutto idoneo a configurare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e che le condotte contestate in sede di ordinanza applicativa non erano state escluse dal giudice della cognizione, pur essendo state considerate insufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza sulla base della ritenuta non credibilità delle dichiarazioni della persona offesa. 2 Ha rilevato che la denuncia della vittima e l'esame delle immagini del sistema di videosorveglianza, oltre alle risultanze dei tabulati acquisiti, costituivano elementi idonei per valutare la condotta del soggetto attinto dal provvedimento cautelare;
che, in particolare, non era stato escluso che la vittima e l'imputata avessero avuto un contatto telefonico dieci giorni prima dei fatti contestati tanto da far ritenere che l'incontro tra gli stessi fosse stato programmato;
che la sentenza impugnata non aveva smentito la sussistenza di risentimenti reciproci ma che in tale sede gli stessi erano stati utilizzati per ritenere un intento calunniatorio da parte della persona offesa nei confronti della AR mentre nella fase delle indagini erano stati ritenuti fondamentali per ritenerne l'attendibilità; che la brevità dell'incontro, ritenuta in sentenza come elemento idoneo a confermare l'inattendibilità della persona offesa, era da attribuire al fatto che l'azione sarebbe stata pianificata. La Corte territoriale ha quindi ritenuto che, valutando ex ante le dichiarazioni della persona offesa, le stesse ben potevano essere assunte dal giudice della cautela - anche da sole - come fonte di prova ove sottoposte ad un attento vaglio di credibilità, anche in considerazione della sussistenza dei predetti riscontri esterni;
ha rilevato che in sede di interrogatorio di garanzia la stessa imputata, pur negando gli addebiti, non aveva negato gli attriti esistenti con la persona offesa affermando anzi di averlo aggredito fisicamente con due schiaffi, contribuendo quindi a corroborare il convincimento del giudice circa la gravità dei gravi indizi;
ritenendo quindi che, nella fattispecie, si fosse in presenza di elementi ritenuti idonei ad integrare gli estremi di una condotta sinergica rispetto all'applicazione della misura cautelare. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione UA AR, a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in riferimento al supposto comportamento gravemente colposo dell'istante e ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. Ha dedotto che, sin dall'interrogatorio di garanzia, la ricorrente aveva giustificato i motivi dell'incontro con la persona offesa e negato la sussistenza degli addebiti ricostruendo il fatto con modalità che non erano state tenute in adeguata considerazione da parte della Corte e che, nella fattispecie 3 concreta, non vi fossero elementi da ritenere idonei ad integrare gli estremi di una condotta sinergica all'emissione della misura cautelare da parte dell'odierna istante. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, sulla base delle considerazioni che seguono. 2. Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, Garcia De Medina, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, La Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). 4 Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;
derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739). 3. Ciò premesso, deve ritenersi che l'ordinanza impugnata non si sia adeguatamente confrontata con tali principi e, che in particolare, la stessa abbia escluso la sussistenza del diritto all'indennizzo sulla base di un dedotto comportamento sinergico da parte dell'imputata, ma senza dare adeguatamente conto dell'effettiva consistenza del comportamento doloso o colposo della medesima, incorrendo pertanto nel denunciato vizio di manifesta illogicità della motivazione. In particolare, la Corte d'appello ha provveduto a operare una complessiva rivalutazione del materiale probatorio esaminato da parte del GIP anteriormente all'emissione dell'ordinanza applicativa, provvedendo ad un'analisi dei relativi elementi indiziari e al fine di giungere, su una base di valutazione ex ante, ad un giudizio di prognostica fondatezza delle imputazioni ascritte, con specifico riferimento alla coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della persona offesa (poi ritenute non credibili dal giudice della cognizione) e agli elementi ricavabili dalle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza e dai tabulati acquisiti. 5 In tale modo, peraltro, la Corte ha provveduto a una rivalutazione del materiale di indagine - astrattamente consentita al giudice della riparazione sulla base dei predetti elementi - ma ha del tutto omesso di esprimersi in ordine al necessario carattere doloso o colposo del comportamento dell'imputata e tale da porsi in effettiva connessione sinergica con la successiva emissione del provvedimento cautelare. 4. L'ordinanza impugnata, dunque, presenta una motivazione illogica e non in linea con i principi di diritto elaborati dalla Corte di legittimità; il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che vorrà dare adeguatamente conto dell'incidenza causale delle condotte ritenute gravemente colpose sull'applicazione e sul mantenimento del provvedimento restrittivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Roma. Così deciso il 13 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 19647 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da UA AR in relazione alla sofferta restrizione in stato di custodia cautelare in carcere per il periodo compreso tra il 19/6/2019 e il 23/3/2020 e agli arresti domiciliari applicati da tale ultima data sino al 22/10/2010, a seguito di ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma in relazione a un'imputazione provvisoria ipotizzante la commissione di reati in concorso con DO AS e specificamente: a) il reato previsto dagli artt.110 cod.pen., 2 e 7 della I. 14 ottobre 1967, n.895, per avere detenuto un arma all'interno dell'abitazione sita in Roma, alla via Michele Migliarini n.26; b) il reato previsto dagli artt. 110, 629 cpv. (in relazione all'art.628, comma 3, n.1) e 416-bis.1 cod.pen. per avere costretto con violenza e minacce la persona offesa HA EM a rinunciare alla complessiva somma di C 900,00 da questi versata per anticipare due mensilità del canone di locazione relativo all'immobile sito in Roma, alla via Fratelli Marchetti Longhi n.10, mediante condotta specificamente consistita nella minaccia con arma (da parte del AS) e nel colpire al volto la persona offesa, da parte dell'odierna ricorrente, con l'aggravante del metodo mafioso;
c) il reato previsto dagli artt. 110, 628, comma 3, n.1 e 416-bis.1 cod.pen. per avere costretto, con violenza e minacce, la persona offesa a consegnare la somma di C 700,00 nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui alla contestazione precedente, sempre con l'aggravante del metodo mafioso;
a seguito del successivo rinvio a giudizio, l'odierna ricorrente era quindi stata assolta da tutti i reati ascritti per insussistenza del fatto con sentenza n.7542/2020 del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che la domanda della ricorrente non poteva essere accolta, avendo la stessa contribuito con il proprio comportamento a indurre l'autorità giudiziaria ad intervenire nei propri confronti. In particolare, ha osservato che il quadro indiziario emergente al momento dell'adozione della misura cautelare, valutato ex ante, fosse del tutto idoneo a configurare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e che le condotte contestate in sede di ordinanza applicativa non erano state escluse dal giudice della cognizione, pur essendo state considerate insufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza sulla base della ritenuta non credibilità delle dichiarazioni della persona offesa. 2 Ha rilevato che la denuncia della vittima e l'esame delle immagini del sistema di videosorveglianza, oltre alle risultanze dei tabulati acquisiti, costituivano elementi idonei per valutare la condotta del soggetto attinto dal provvedimento cautelare;
che, in particolare, non era stato escluso che la vittima e l'imputata avessero avuto un contatto telefonico dieci giorni prima dei fatti contestati tanto da far ritenere che l'incontro tra gli stessi fosse stato programmato;
che la sentenza impugnata non aveva smentito la sussistenza di risentimenti reciproci ma che in tale sede gli stessi erano stati utilizzati per ritenere un intento calunniatorio da parte della persona offesa nei confronti della AR mentre nella fase delle indagini erano stati ritenuti fondamentali per ritenerne l'attendibilità; che la brevità dell'incontro, ritenuta in sentenza come elemento idoneo a confermare l'inattendibilità della persona offesa, era da attribuire al fatto che l'azione sarebbe stata pianificata. La Corte territoriale ha quindi ritenuto che, valutando ex ante le dichiarazioni della persona offesa, le stesse ben potevano essere assunte dal giudice della cautela - anche da sole - come fonte di prova ove sottoposte ad un attento vaglio di credibilità, anche in considerazione della sussistenza dei predetti riscontri esterni;
ha rilevato che in sede di interrogatorio di garanzia la stessa imputata, pur negando gli addebiti, non aveva negato gli attriti esistenti con la persona offesa affermando anzi di averlo aggredito fisicamente con due schiaffi, contribuendo quindi a corroborare il convincimento del giudice circa la gravità dei gravi indizi;
ritenendo quindi che, nella fattispecie, si fosse in presenza di elementi ritenuti idonei ad integrare gli estremi di una condotta sinergica rispetto all'applicazione della misura cautelare. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione UA AR, a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in riferimento al supposto comportamento gravemente colposo dell'istante e ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. Ha dedotto che, sin dall'interrogatorio di garanzia, la ricorrente aveva giustificato i motivi dell'incontro con la persona offesa e negato la sussistenza degli addebiti ricostruendo il fatto con modalità che non erano state tenute in adeguata considerazione da parte della Corte e che, nella fattispecie 3 concreta, non vi fossero elementi da ritenere idonei ad integrare gli estremi di una condotta sinergica all'emissione della misura cautelare da parte dell'odierna istante. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, sulla base delle considerazioni che seguono. 2. Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, Garcia De Medina, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, La Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). 4 Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;
derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739). 3. Ciò premesso, deve ritenersi che l'ordinanza impugnata non si sia adeguatamente confrontata con tali principi e, che in particolare, la stessa abbia escluso la sussistenza del diritto all'indennizzo sulla base di un dedotto comportamento sinergico da parte dell'imputata, ma senza dare adeguatamente conto dell'effettiva consistenza del comportamento doloso o colposo della medesima, incorrendo pertanto nel denunciato vizio di manifesta illogicità della motivazione. In particolare, la Corte d'appello ha provveduto a operare una complessiva rivalutazione del materiale probatorio esaminato da parte del GIP anteriormente all'emissione dell'ordinanza applicativa, provvedendo ad un'analisi dei relativi elementi indiziari e al fine di giungere, su una base di valutazione ex ante, ad un giudizio di prognostica fondatezza delle imputazioni ascritte, con specifico riferimento alla coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della persona offesa (poi ritenute non credibili dal giudice della cognizione) e agli elementi ricavabili dalle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza e dai tabulati acquisiti. 5 In tale modo, peraltro, la Corte ha provveduto a una rivalutazione del materiale di indagine - astrattamente consentita al giudice della riparazione sulla base dei predetti elementi - ma ha del tutto omesso di esprimersi in ordine al necessario carattere doloso o colposo del comportamento dell'imputata e tale da porsi in effettiva connessione sinergica con la successiva emissione del provvedimento cautelare. 4. L'ordinanza impugnata, dunque, presenta una motivazione illogica e non in linea con i principi di diritto elaborati dalla Corte di legittimità; il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che vorrà dare adeguatamente conto dell'incidenza causale delle condotte ritenute gravemente colpose sull'applicazione e sul mantenimento del provvedimento restrittivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Roma. Così deciso il 13 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente