Sentenza 14 maggio 2013
Massime • 1
In tema di reati tributari, la persona giuridica beneficiaria delle irregolarità tributarie non può essere considerata persona estranea al reato e può, quindi, essere destinataria di sequestro preventivo che aggredisca il prezzo o il profitto del reato commesso dall'amministratore, ma non esserlo in relazione a beni diversi aggredibili con lo strumento preventivo per equivalente, a meno che la persona giuridica sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l'amministratore agisca come effettivo titolare.
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1. Il 30 gennaio 2014 è fissata l'udienza dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione per la decisione sulla questione ad essa rimessa da Cass. pen., sez. III, 30 ottobre 2013 (dep. 22 novembre 2013, già pubblicata in questa Rivista con una scheda di T. Trinchera e una nota di L. Della Ragione). Più precisamente è stato rimesso alle Sezioni Unite decidere "se sia possibile o meno aggredire direttamente i beni di una persona giuridica per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante della medesima". La Corte, in particolare, ha ritenuto di individuare sul punto indicato un contrasto di orientamenti all'interno del Supremo Collegio. Secondo un primo orientamento, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2013, n. 33182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33182 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 14/05/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - N. 1227
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 9985/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE VI SA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 20/7/2012 del Tribunale di Foggia, che quale giudice del riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo "per equivalente" emesso dal Giudice delle indagini preliminari in sede in relazione alla violazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 3 relativa all'anno d'imposta 2009;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20/7/2012 il Tribunale di Foggia, quale giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo "per equivalente" emesso dal Giudice delle indagini preliminari in sede in relazione alla violazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 3, relativa all'anno d'imposta 2009 e contestata al ricorrente quale legale rappresentante della "Paolo De LV Costruzioni S.r.l.".
2. Avverso tale decisione il sig. DE VI propone ricorso in sintesi lamentando:
errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla L. n. 231 del 2001, artt. 19 e 24 e segg. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto assoggettabili a sequestro "per equivalente" i beni della società a causa di condotta illecita contestata all'amministratore della stessa. Tale possibilità è Stata esclusa dalla Corte di cassazione con sentenza n. 25774 del 4/7/2012 in quanto la L. n. 231 del 2001, artt. 24 e segg. non includono i reati tributari tra quelli che consentono la confisca per responsabilità dell'ente prevista dall'art. 19, comma 2, che precede. Inoltre, non può condividersi l'affermazione del Tribunale secondo cui i beni immobili sequestrati, di proprietà della società, sarebbero nella disponibilità dell'indagato solo in quanto egli è amministratore della società stessa, difettando ogni elemento che consenta di attribuire all'indagato l'effettiva presenza di poteri dispositivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ha più volte affrontato in materia di ricorso avverso misura applicativa di sequestro "per equivalente" il tema della relazione che nei reati tributari si instaura fra la condotta illecita dell'amministratore, il risparmio d'imposta che questo comporta per la società e la possibilità di sottoporre a vincolo non solo i beni dell'amministratore, ma anche quelli di cui la società sia titolare. Sul punto si rinvia alle sentenza di questa Sezione n. 1256/2013, del 19/9/2012, Uncredit, e n.25774 del 14/6/2012, Amoddio, che hanno escluso che la disciplina fissata dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 19 e 24 e segg. consenta di individuare una forma di responsabilità dell'ente persona giuridica che autorizza l'apprensione dei beni a questa intestati.
2. Occorre, tuttavia, chiedersi se la disciplina del citato decreto legislativo n.231 del 2001 esaurisca il tema della confiscabilità
dei beni appartenenti alla persona giuridica che risulta beneficiaria dei vantaggi patrimoniali derivanti da una delle violazioni tributarie indicate nella L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143. 3. La riflessione può essere condotta all'interno di uno spazio ristretto collocato fra due margini precisi. Sotto un primo profilo, non c'è dubbio che la persona giuridica può agire esclusivamente per il tramite di coloro che hanno compiti di amministrazione e di rappresentanza e che tra le condotte di costoro e le vicende della società esiste una relazione diretta che è stata ampiamente analizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza e che è stata infine riconosciuta dall'intero impianto del citato D.Lgs. n. 231 del 2001. Sotto un diverso profilo, deve escludersi che quella relazione conduca per se stessa ad affermare che l'amministratore, in quanto detentore dei poteri di gestione, ha la a disponibilità dei beni della società nei termini in cui questa espressione viene utilizzata dall'art. 322-ter cod. pen.. 4. Tale ultima disposizione appare chiara nel considerare assoggettabili a sequestro e confisca i beni che sono riconducibili di fatto al patrimonio della persona autrice del reato, dovendosi escludere che la misura ablativa possa aggredire il patrimonio di persona estranea al reato, con l'eccezione, appunto, di persona solo formalmente o fittiziamente intestataria dei beni riconducibili a colui verso il quale la misura ablativa si dirige. Depongono in tal senso la natura sanzionatoria della misura, riconosciuta in termini generali dalle Sezioni Unite Penali (sentenza n. 41936 del 25/10/2005, Muci) e ribadita nel momento in cui è stata affermata la non retroattività della disposizione contenuta nel citato art. 1, comma 143, della legge finanziaria 2008 (per tutte: Sez.3, n. 39173 del 24/9/2008, Tiraboschi).
5. La circostanza che la persona giuridica beneficiaria del vantaggio fiscale frutto di reato (unanimemente considerato il "profitto" del reato stesso;
per tutte: Sez. Un., n. 18374 del 31/1/2013, Adami e altro), e cioè la persona che ha ottenuto l'indebito arricchimento patrimoniale, possa essere parificata a qualsiasi persona estranea al reato e restare immune dalla misura del sequestro per equivalente si manifesta in tutta la sua irrazionalità di sistema solo che si consideri che il sequestro può essere diretto sui beni di una amministratore che non abbia tratto alcun vantaggio diretto dal reato e non abbia ricevuto alcuna porzione del "profitto" assicurato alla società tramite la propria condotta. Irrazionalità che mostra tutti i propri limiti nell'ipotesi che l'amministratore ritenuto responsabile del reato sia persona sostanzialmente incapiente.
6. Si tratta di irrazionalità che, indipendentemente dall'attivazione delle misure cautelari in sede tributaria ad opera dell'Amministrazione e dal ricorso allo strumento del sequestro conservativo, potrebbe trovare risposta nella modifica degli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, disciplina che negli anni recenti ha conosciuto modifiche che hanno ampliato il novero dei reati per i quali si prevede la responsabilità diretta dell'ente e, dunque, scattano i presupposti per la applicabilità della misura ex art. 322-ter cod. pen.. 7. In assenza di simile previsione, che non potrebbe comunque conoscere applicazione retroattiva, la Corte deve prendere atto che secondo la disciplina attuale la persona giuridica beneficiaria delle irregolarità tributarie non risulta certamente persona "estranea al reato" e può essere destinataria di sequestro preventivo che aggredisca ex art. 321 cod. pen. il prezzo e il profitto del reato commesso dall'amministratore, ma non può esserlo in relazione ai beni diversi aggredibili con lo strumento del sequestro "per equivalente". A meno che, come la giurisprudenza ha opportunamente affermato, la persona giuridica sia in concreto prova di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui la persona dell'amministratore agisce come effettivo e unico titolare dei rapporti giuridici (Sez. 3, n. 15349/2013 del 23/10/2012, Gimeli).
8. L'applicazione al caso in esame dei principi qui esposti impone di ritenere errata la decisione impugnata nella parte in cui afferma che la disponibilità dei beni della società da parte dell'amministratore in forza dei poteri di rappresentanza a questi attribuiti integri i presupposti che consentono di sottoporre a sequestro i beni rientranti nel patrimonio sociale. L'ordinanza così va annullata e gli atti rinviati ai Tribunale affinché valuti se sussista in concreto la diversa relazione fra l'indagato e i beni sequestrati che la Corte ha individuato con la presente decisione come legittimo presupposto della misura ablativa.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Foggia. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2013