Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2670
CASS
Sentenza 23 febbraio 2001

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Per vincere in base al titolo la presunzione legale di proprietà comune delle parti dell'edificio condominiale indicate nell'art. 1117 cod. civ., non sono sufficienti il frazionamento - accatastamento, e la relativa trascrizione, eseguiti a domanda del venditore costruttore, della parte dell'edificio in questione, trattandosi di atto unilaterale di per sè inidoneo a sottrarre il bene alla comunione condominiale, dovendosi riconoscere tale effetto solo al contratto di compravendita, in cui la previa delimitazione unilaterale dell'oggetto del trasferimento sia stata recepita nel contenuto negoziale per concorde volontà dei contraenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2670
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2670
    Data del deposito : 23 febbraio 2001

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