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Sentenza 20 dicembre 2023
Sentenza 20 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2023, n. 51050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51050 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AR NZ, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 02/03/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'avv. NZ Gennaro, difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei riguardi di NZ AR, ritenuto gravemente indiziato del delitto di concorso in estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen. (capo M). A AR è contestato, in concorso con altri, di avere estorto denaro ad alcune società impegnate nei lavori di progettazione e realizzazione di opere presso il Presidio ospedaliero di Tropea. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 51050 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 28/09/2023 L'estorsione sarebbe stata compiuta attraverso l'azione di appartenenti a diverse articolazioni del sodalizio mafioso denominato 'ndrangheta. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria che, si sostiene, sarebbe stato fatto discendere da una conversazione intercorsa il 17.12.2018 tra La OS AN, La OS EN e PO EN - tutti concorrenti nel reato per cui si procede - in cui, parlando dei lavori di ristrutturazione esterna dell'ospedale di Tropea, La OS AN riferiva che AO Lo BI - anch'egli compartecipe - gli aveva detto che l'indagato era stato incaricato "di seguire la vicenda" e da una frase ulteriore pronunciata dallo stesso Lopiano, secondo cui AR gli aveva detto che al riguardo avrebbe incontrato un dirigente che "veniva da Cosenza"; assume il ricorrente che tali conversazioni non avrebbero capacità dimostrativa del suo coinvolgimento nel reato, atteso che il gruppo di Tropea sarebbe intervenuto per portare a compimento il progetto indipendentemente dalla interlocuzione tra AR e il concorrente Lo BI, che, peraltro, si aggiunge, non parrebbe esservi stata realmente. Né il Tribunale avrebbe valutato due conversazioni segnalate/ del 17.12.2018 delle 10,43 e argini delle ore 17,32 della stessa giornata in cui La OS esprimeva dubbi sul fatto che "quelli" di Vibo fossero davvero intervenuti. Il Tribunale, ancora, non avrebbe considerato come non vi sia nessun altro riferimento all'indagato e non avrebbe spiegato in cosa fosse consistita in concreto la condotta del AR, non avendo nemmeno chiarito con chi questi avesse avuto contatti. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al pericolo di recidiva fatto discendere dalla modalità della condotta, in realtà, si assume, rimasta contenutisticamente sconosciuta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente. 2. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa e tuttavia ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con 2 l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). L'atipicità del contributo causale del complice, benché positivamente stabilita dal modello codicistico dell'art. 110 cod. pen., non coincide con l'indeterminatezza (o meglio con l'indifferenza) probatoria dell'opzione causale, circa le concrete forme del manifestarsi della condotta criminosa concorsuale come fenomeno della realtà. Secondo le Sezioni unite della Corte di Cassazione: - il contributo atipico del concorrente, di natura materiale o morale, deve avere una efficienza causale, deve essere cioè condizione per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto;
- ai fini dell'accertamento di natura causale, che svolge una funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti e per ciò delimitativa dell'area dell'illecito, non è affatto sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità ex ante - sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell'evento lesivo;
- la tesi, che pretende di prescindere dal paradigma eziologico, tende ad anticipare arbitrariamente la soglia di punibilità, in contrasto con il principio di tipicità e con l'affermata inammissibilità del mero tentativo di concorso;
- il ricorso alla causalità psichica c.d. da "rafforzamento" non consente di dissimulare l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato "le pretese difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai legittimare un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità e una nozione "debole" della stessa che, collocandosi sul terreno della teoria dell'"aumento del rischio", finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale;
- poiché la condizione "necessaria" si configura come requisito oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa l'identico rigore dimostrativo e il conseguente standard probatorio dell'oltre il ragionevole dubbio" che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato (Così, testualmente, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671; sul tema, per tutti, Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese). Dunque, si osserva acutamente in dottrina, la c.d. "flessibilizzazione" del paradigma condizionalistico nel campo degli illeciti plurisoggettivi non può tradursi nel carattere fittizio della causalità nelle ipotesi di concorso, in cui, per superare la difficoltà probatoria dell'effettiva efficacia determinatrice o rafforzatrice della condotta, si abbandona lo schema condizionalistico in favore di giudizi di carattere meramente prognostico- probabilistico. 3 Il criterio di imputazione causale dell'evento cagionato dalla condotta concorsuale costituisce il presupposto indispensabile di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato e la fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente. 3. Nel caso di specie, il Tribunale di Catanzaro non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Il giudizio di gravità indiziarla e l'intera ricostruzione accusatoria, che ipotizza un concorso del ricorrente, sono sostanzialmente fondatEt /su due conversazioni intercorse tra terzi soggetti, anche essi convolti nel medesimo fatto criminoso, da cui emergerebbe, parlando del fatto per cui si procede, che AR, ricevuto l'incarico di "seguire la vicenda", avrebbe avuto un ruolo di "intermediario con il dirigente dell'ASP di Cosenza per la "gestione dell'appalto". Si tratta di un ragionamento viziato e di una errata applicazione dei principi regolatori la compartecipazione criminosa, non essendo stato affatto chiarito: a) cosa in concreto abbia fatto l'imputato e che tipo di contributo abbia fornito;
b) in che termini AR abbia davvero "seguito" la vicenda;
c) se, in quali circostanze l'indagato abbia affettivamente avuto una interlocuzione con il dirigente a cui nella conversazione in questione si fa riferimento e, posto che l'abbia avuta, quale ne sia stato il contenuto. Su tali decisivi profili l'ordinanza è del tutto silente e deve quindi essere annullata, Il Tribunale, applicando i principi indicati in tema di responsabilità concorsuale, formulerà un nuovo giudizio sulla gravità indiziaria e, eventualmente, un nuovo giudizio sulla sussistenza delle ipotizzate esigenze cautelari.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'avv. NZ Gennaro, difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei riguardi di NZ AR, ritenuto gravemente indiziato del delitto di concorso in estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen. (capo M). A AR è contestato, in concorso con altri, di avere estorto denaro ad alcune società impegnate nei lavori di progettazione e realizzazione di opere presso il Presidio ospedaliero di Tropea. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 51050 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 28/09/2023 L'estorsione sarebbe stata compiuta attraverso l'azione di appartenenti a diverse articolazioni del sodalizio mafioso denominato 'ndrangheta. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria che, si sostiene, sarebbe stato fatto discendere da una conversazione intercorsa il 17.12.2018 tra La OS AN, La OS EN e PO EN - tutti concorrenti nel reato per cui si procede - in cui, parlando dei lavori di ristrutturazione esterna dell'ospedale di Tropea, La OS AN riferiva che AO Lo BI - anch'egli compartecipe - gli aveva detto che l'indagato era stato incaricato "di seguire la vicenda" e da una frase ulteriore pronunciata dallo stesso Lopiano, secondo cui AR gli aveva detto che al riguardo avrebbe incontrato un dirigente che "veniva da Cosenza"; assume il ricorrente che tali conversazioni non avrebbero capacità dimostrativa del suo coinvolgimento nel reato, atteso che il gruppo di Tropea sarebbe intervenuto per portare a compimento il progetto indipendentemente dalla interlocuzione tra AR e il concorrente Lo BI, che, peraltro, si aggiunge, non parrebbe esservi stata realmente. Né il Tribunale avrebbe valutato due conversazioni segnalate/ del 17.12.2018 delle 10,43 e argini delle ore 17,32 della stessa giornata in cui La OS esprimeva dubbi sul fatto che "quelli" di Vibo fossero davvero intervenuti. Il Tribunale, ancora, non avrebbe considerato come non vi sia nessun altro riferimento all'indagato e non avrebbe spiegato in cosa fosse consistita in concreto la condotta del AR, non avendo nemmeno chiarito con chi questi avesse avuto contatti. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al pericolo di recidiva fatto discendere dalla modalità della condotta, in realtà, si assume, rimasta contenutisticamente sconosciuta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente. 2. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa e tuttavia ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con 2 l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). L'atipicità del contributo causale del complice, benché positivamente stabilita dal modello codicistico dell'art. 110 cod. pen., non coincide con l'indeterminatezza (o meglio con l'indifferenza) probatoria dell'opzione causale, circa le concrete forme del manifestarsi della condotta criminosa concorsuale come fenomeno della realtà. Secondo le Sezioni unite della Corte di Cassazione: - il contributo atipico del concorrente, di natura materiale o morale, deve avere una efficienza causale, deve essere cioè condizione per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto;
- ai fini dell'accertamento di natura causale, che svolge una funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti e per ciò delimitativa dell'area dell'illecito, non è affatto sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità ex ante - sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell'evento lesivo;
- la tesi, che pretende di prescindere dal paradigma eziologico, tende ad anticipare arbitrariamente la soglia di punibilità, in contrasto con il principio di tipicità e con l'affermata inammissibilità del mero tentativo di concorso;
- il ricorso alla causalità psichica c.d. da "rafforzamento" non consente di dissimulare l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato "le pretese difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai legittimare un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità e una nozione "debole" della stessa che, collocandosi sul terreno della teoria dell'"aumento del rischio", finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale;
- poiché la condizione "necessaria" si configura come requisito oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa l'identico rigore dimostrativo e il conseguente standard probatorio dell'oltre il ragionevole dubbio" che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato (Così, testualmente, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671; sul tema, per tutti, Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese). Dunque, si osserva acutamente in dottrina, la c.d. "flessibilizzazione" del paradigma condizionalistico nel campo degli illeciti plurisoggettivi non può tradursi nel carattere fittizio della causalità nelle ipotesi di concorso, in cui, per superare la difficoltà probatoria dell'effettiva efficacia determinatrice o rafforzatrice della condotta, si abbandona lo schema condizionalistico in favore di giudizi di carattere meramente prognostico- probabilistico. 3 Il criterio di imputazione causale dell'evento cagionato dalla condotta concorsuale costituisce il presupposto indispensabile di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato e la fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente. 3. Nel caso di specie, il Tribunale di Catanzaro non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Il giudizio di gravità indiziarla e l'intera ricostruzione accusatoria, che ipotizza un concorso del ricorrente, sono sostanzialmente fondatEt /su due conversazioni intercorse tra terzi soggetti, anche essi convolti nel medesimo fatto criminoso, da cui emergerebbe, parlando del fatto per cui si procede, che AR, ricevuto l'incarico di "seguire la vicenda", avrebbe avuto un ruolo di "intermediario con il dirigente dell'ASP di Cosenza per la "gestione dell'appalto". Si tratta di un ragionamento viziato e di una errata applicazione dei principi regolatori la compartecipazione criminosa, non essendo stato affatto chiarito: a) cosa in concreto abbia fatto l'imputato e che tipo di contributo abbia fornito;
b) in che termini AR abbia davvero "seguito" la vicenda;
c) se, in quali circostanze l'indagato abbia affettivamente avuto una interlocuzione con il dirigente a cui nella conversazione in questione si fa riferimento e, posto che l'abbia avuta, quale ne sia stato il contenuto. Su tali decisivi profili l'ordinanza è del tutto silente e deve quindi essere annullata, Il Tribunale, applicando i principi indicati in tema di responsabilità concorsuale, formulerà un nuovo giudizio sulla gravità indiziaria e, eventualmente, un nuovo giudizio sulla sussistenza delle ipotizzate esigenze cautelari.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.