Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2001, n. 10854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10854 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
62 022 ее 1 0854/ 01 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giovanni OLLA R. G. N. 19256/98 Consigliere Cron.23474 Dott. Enrico PAPA Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere Ud. 11/05/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: F.LLI ES DI ES RI & DI SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo E E L I N studio dell'avvocato BERRUTI GIULIANO, che la difende O I V I Z A S C S unitamente all'avvocato TOSI LORIS, giusta procura in A E C I N D 7 calce;
3 A O I M 0 E P R P 2 U M S - ricorrente A 6 E T C R O C contro . N MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2001 presso 1185 rappresenta e difende ope legis;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 3581/98 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 26/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decisione 14 gennaio 1986, la Commissione tributaria di secondo grado di Venezia, riformando 1'impugnata decisione di primo grado, annullò l'avviso di accertamento notificato alla F.LI Pe- sce di ES IN e IN s.n.c., con il quale, sulla premessa della rettifica del reddito d'impre- mediante la ripresa a tassazione di ricavi non sa, contabilizzati argomentati da acquisti senza fattu- ra per £ 6.091.000, il reddito imponibile era ele- vato da 20 a 33 milioni di lire per l'anno 1976. Proposta impugnazione dalla parte soccombente, la Commissione tributaria centrale, con decisione 26 giugno 1998, in riforma della decisione impugna- ta, ha ritenuto legittimo l'accertamento notificato alla società contribuente. Secondo la Commissione, la circostanza che la rettifica della dichiarazione Iva, notificata alla ditta venditrice di materie prime senza fattura, fosse stata annullata da altro organo del contenzioso non aveva rilevanza nella controversia giudicata, perché relativa ad altro tributo e perché fondata su dati generici, tali da non offrire alcuna prova valida. Contro questa sentenza la F.LI ES di ES IN e IN s.n.c. ha proposto ricorso per 5 8 1 1 cassazione con quattro motivi, notificandolo il 14 novembre 1998. Il Ministero delle finanze, in per- sona del ministro pro tempore, rappresentato e di- feso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denunzia la violazio- ne degli artt. 42, commi secondo e terzo d.P.R. 29 1973 n. 600, e degli artt. 2696 e SS.settembre C.C.; si deduce che l'avviso di accertamento non era motivato, mancando l'indicazione dei fatti e delle circostanze che sorreggono la pretesa tribu- taria e il metodo di accertamento adottato dall'Ufficio. La segnalazione della Guardia di fi- nanza, alla quale si faceva riferimento nell'accer- tamento, e il processo verbale di contestazione al- la ditta AT, presunta venditrice delle materie prime senza fattura, non erano stati notificati al- la società ricorrente. L'avviso di accertamento era dunque illegittimo per difetto di motivazione. Il motivo verte su violazione di legge, che la Commissione centrale avrebbe commessOtributaria nel giudicare su una questione che non risulta ri- proposta dalla società in quella sede, nel giudizio Ilcons/rel. rel. est. dr. Aldo/Reccherini d'impugnazione promosso dell'amministrazione. Il motivo è pertanto nuovo ed inammissibile.
2. Con gli altri motivi di ricorso si denuncia la violazione delle stesse norme di legge sotto il diverso profilo del difetto di motivazione circa un punto decisivo della causa, costituito dalla omessa dell'avviso di accertamento e dellamotivazione lamancanza di prova della pretesa dell'Ufficio; violazione degli artt. 39 e 40 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 2729, per difetto di moti- vazione circa un punto decisivo della causa, costi- tuito dall'insussistenza dei presupposti per l'ac- certamento con metodo analitico induttivo;
la vio- lazione degli artt. 39, 40 e 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, degli artt. 2727 SS.C.C. e dell'art. 116 c.p.c., per difetto di motivazione circa un punto decisivo della causa, costituito dalla corri- spondenza tra i quantitativi spediti dalla Ditta AT e i quantitativi risultanti dalla fattura n. 65 del 1976. Questi motivi vertono tutti su vizi della moti- vazione della sentenza impugnata, e sono pertanto inammissibili nel presente giudizio, l'impugnazione contro le sentenze della Commissione tributaria centrale essendo ammessa solo per violazione di legge. Aldo I ! c o n s / r e l . From Oh ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIÁ l a £