Sentenza 10 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2002, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POL IALIA0 02 64/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRINA CASSAZIONE Oggetto DIVISIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente PONTORIERI Dott. Franco R.G.N. 14345/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO 14813/99 - Consigliere Cron.455 Rep. 75 - Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 04/10/01 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere ha pronunciato la seguente Q4 SE NTENZA sul ricorso proposto da: CORTE EN DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Richiesta copla studio SFORZA PALLAVICINI 18, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. IL SOLE 24 ORE 4,55 LILIANA SENSINI, difeso dall'avvocato FRANCESCO per diritti 2002 #10 LEONARDI, giusta delega in atti;
IL CANCELLANE - ricorrente
contro
CANCELLERIA EN SANTINO;
- intimato OF012795 e sul 2° ricorso n° 14813/99 proposto da:2001 1314 EN SANTINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA -1- CRESCENZIO 74, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO AGAMENNONE, difeso dall'avvocato SEBASTIANO TRISCARI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonché
contro
EN DOMENICO;
- intimato avverso la sentenza n. 469/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 26/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. и пр -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 21 febbraio 1991 IN RE conveniva davanti al Tribunale di Milano il fratello OM RE, chiedendo che si procedesse alla divisione di un immobile di proprietà comune in Pioltello. OM RE, costituitosi, non si opponeva alla divisione, ma deduceva che nella stessa dovevano essere compresi altri immobili, che, pur essendo comuni, risultavano intestati al solo attore o alla moglie di questi. Con sentenza in data 3 giugno 1996 il Tribunale di Milano provvedeva alla sola divisione dell'immobile in ordine alla cui comunione non vi erano contestazioni. OM RE proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Milano con sentenza in data 26 febbraio 1999, in base alla seguente motivazione: Anche a voler riconoscere l'ampiezza indicata dalla difesa dell'appellante al rinvio da ritenersi operato dall'art. 1116 c.c. alle norme in materia di divisione ereditaria, non ci si potrebbe rimarcare che l'obbligotuttavia sottrarre dal sancito dall'art. 737 C. C. impone la collazione 3 solo dei beni donati all'erede. Proprio in ragione di ciò e dell'oggettiva impossibilità di includere in tale novero quelli che secondo le prospettazioni di parte appellante hanno formato oggetto di acquisti attuati in favore di terzi, ma della società con disponibilità istituita con il fratello, la precisazione operata in questa sede quanto all'oggetto della domanda riconvenzionale non può che far ritenere tale azione come concretamente volta all'accertamento di un credito in favore della società ed al conseguente computo dei conguagli dovuti per la divisione immobiliare delle ragioni di credito derivanti all'appellante a seguito dello scioglimento della società. Sembra quindi fuori di ogni dubbio che l'accoglimento dell'appello proposto per il mancato esame della domanda riconvenzionale presuppone alternativamente o l'affermazione della ricorrenza della necessità della trattazione congiunta delle questioni inerenti la divisione immobiliare e lo scioglimento della società ovvero l'attribuzione della natura di questione pregiudiziale allo scioglimento della società rispetto alla divisione. Condizioni queste che devono essere entrambe 4 escluse, essendo del tutto pacifico quanto alla prima che la valutazione dell'opportunità della riunione per connessione tra cause come nella specie collegate dalla contemporanea pendenza e dall'identità delle parti è rimessa all'insindacable apprezzamento discrezionale del giudice ed innegabile, quanto alla seconda, che la divisione immobiliare non presuppone affatto come necessaria la preventiva risoluzione delle scioglimento della controversie relative allo società in precedenza istituita tra i condiviventi. Contro tale decisione OM RE ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Resiste con controricorso IN RE, che ha anche proposto ricorso incidentale, con un unico motivo. Motivi della decisione Vo prelivennammenti disposto lo ric ional illi riconse Con l'unico motivo del ricorso principale OM RE deduce testualmente: Nella causa di divisione di immobili posseduti pro-indiviso promossa avanti al Tribunale di Milano м da RE IN nei confronti del fratello RE а Р OM, questi, costituendosi in causa, aveva eccepito che lo scioglimento della comunione non riguardava i soli beni cointestati, ma anche, per 5 equivalente, quelli che pur acquistati con denaro comune avevano ritenuto di dover formalmente intestare a terza persona (alla moglie del IN l'appartamento sito in Pioltello in Via Roma n. 47) al solo IN (quelli di Cortefranco). Ed о all'effetto svolgeva apposita domanda riconvenzionale ritenendo essere questa, in rito, la sua sede naturale. A sostegno deduceva capitoli di prova per testi, in articoli separati, su fatti specifici, con l'indicazione delle persone da interrrogare. Giunto il processo al giudice di legittimità l'RE OM ignora e/o non sa ancora - se la domanda riconvenzionale era legittima, era stata ritualmente introdotta e sia 0 meno fondata. E questo perché i Giudici del merito nulla hanno detto e/o deciso relativamente ad essa. Non il Tribunale di Milano per essersi questo limitato ad affermare, nella parte motiva, che la prova dedotta era inammissibile perchè andava "data per iscritto" e, essere la provacomunque, per testimoniale essa pure inammissibile in quanto del tutto generica. E poiché si era, di contro, in presenza di una azione personale e non reale e poichè la prova dedotta si presentava conforme a 6 legge conseguiva che il Tribunale era incorso in omessa pronuncia. Non la Corte di Appello di Milano avanti la quale aveva impugnato la sentenza del Tribunale per essere essa pure incorsa in omessa pronuncia e, comunque ed in ogni caso, in erronea individuazione della domanda, in travisamento del fatto ed in omessa e/o insufficiente motivazione. Ma non è proprio così perché gli acquisti vennero fatti dagli RE IN e OM in proprio e non come soci così come in proprio acquistarono gli altri beni oggetto della causa di divisione. L'aggancio alla società sta solo non avendo altri redditi nel fatto che ne utilizzarono i proventi che, in termini giuridici, si identificano negli utili che, in luogo di dividere e quando erano entrati nel loro patrimonio personale, utilizzarono nell'acquisto di beni immobili;
in un primo momento essendo agli inizi dell'attività e temendo che la stessa avesse potuto anche non avere successo intestarono a terze persone ed in seguito quando l'attività divenne redditizia a se stessi. - com'è incontestato il diritto E se è così dell'RE OM di vedersi attribuito per equivalente, il valore dei beni che, pur essendo 7 intestati a terzi furono acquistati con denaro comune (anche suo quindi), rituale la domanda riconvenzionale all'uopo avanzata nella causa di scioglimento della comunione, conforme al diritto il richiamo all'art. 737 al quale espressamente rimanda l'art. 1116 C.C. rituale ed ammissibile la prova testimoniale ed all'occorrenza per giuramento decisorio - per essere in presenza di un'azione personale dal momento che non viene in discussione la proprietà del bene bensi l'accertamento del suo valore per equivalente. Il ricorso è infondato. Il ricorrente principale non sembra, infatti, percepire che la domanda riconvenzionale gli è correttamente rigettata in quanto basatastata sulla pretesa che il condividente imputi alla propria quota il valore della quota di beni intestati a terzi ma acquistati con gli utili di una attività sociale svolta in comune, in applicazione dell'art. 737 cod. civ., che, invece, è norma specifica alla comunione ereditaria e еч riguarda la collazione da parte degli eredi delle р donazioni degli stessi ricevutė. Con l'unico motivo del ricorso incidentale IN RE si lamenta della conferma della compensazione 8 delle spese del giudizio di secondo grado, motivata con la parziale reciproca soccombenza, deducendo sostanzialmente che era risultato totalmente vittorioso nel merito. Il motivo è infondato. E' sufficiente, in proposito ricordare che IN RE era stato soccombente nel giudizio di appello in ordine alla impugnazione della compensazione delle spese del giudizio di primo grado. 109T 129,11 In definitiva, entrambi i ricorsi vanno rigettati. 4557 0,99 In considerazione della reciproca soccombenza, TOT. 160,10 ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
RIUNISCE la Corte (rigetta) i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 4 ottobre 20014 ottobre 2001 Franco жовом ILC ELLIERE C1 Dott.s Donatella D'Anna DEPOSITATO LEWA 10 GEN 2002 AGENZIA DELLE Roma IL CANCELLIERECT ROMA 2 9011.2002 Registrato in dat Serie 4. In 4.6.107 110,10 euro CENTOS p. N Dirigt Servizi (Dott.ssa Mala Grec LIPPO) Il Responsabile Servizio Giudiziari 0 1 1 (Dr. M. RACCIHIN!) 2 0 9 0