Sentenza 11 maggio 1998
Massime • 1
Anche sotto il vigore dei nuovi codici di procedura penale e della strada deve riconoscersi valore probatorio alle dichiarazioni rese dal contravventore agli agenti al momento della redazione del verbale di contestazione, delle quali, ai sensi dell'art. 200 cod. strad., egli può chiedere ed ottenere la verbalizzazione, diritto al quale corrisponde la validità ed utilizzabilità del verbale redatto, che costituisce atto pubblico. (Fattispecie in tema di art. 136, comma sesto, cod. strad. nella quale la prova della residenza in Italia da oltre un anno è stata ricavata dalle dichiarazioni rese dall'imputato agli agenti accertatori in assenza del difensore).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/1998, n. 6373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6373 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill. Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Ugo De ALOYSIO Presidente del 11 maggio 1998
1. Dott. Gianfranco TATOZZI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Benito Romano DE GRAZIA Consigliere N.1069
3. Dott. Antonio MERONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Silvana IACOPINO Consigliere N. 6459/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TU SE, nato a [...], l'[...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, in data 2 dicembre 1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. MERONE;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giuseppe VENEZIANO che ha concluso per la inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza;
1. FATTO E MOTIVI DEL RICORSO
UF SE è stato condannato, in entrambi i gradi di merito, perché ritenuto colpevole della contravvenzione di cui all'art. 136, comma 6, del codice della strada.
Ricorre avverso la sentenza specificata in epigrafe deducendo:
a) la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, in assenza del difensore, dalle quali i giudici di merito avevano ricavato la prova della sua residenza in Italia da oltre un anno;
b) la nullità della notifica effettuata il 5 luglio 1995, menzionata nella sentenza impugnata come prova della residenza in Italia, in quanto priva della indicazione della qualifica della persona asseritamente convivente con esso ricorrente;
c) nullità della dichiarazione di contumacia basata sulla relazione 15 giugno 1996 dei CC della stazione di S.Faustino, secondo la quale presso stabile indicato come luogo di residenza era disabitato da oltre due anni.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
2.1. L'eventuale nullità della notifica effettuata il 15 luglio 1995 è del tutto irrilevante ai fini del giudizio. Infatti, riguarda il decreto di convalida di sequestro che non risulta impugnato. I giudici di appello ne fanno menzione al solo fine di evidenziare come in realtà il ricorrente avesse una stabile residenza in Italia. L'atto è stato notificato presso l'indirizzo indicato come luogo di residenza (via Battaglie 39, Brescia), a mani di tale NC IS, convivente. Nè, peraltro, l'art. 157.1, c.p.p., richiede altre indicazioni.
Quanto alla relazione di CC, in data 15 giugno 1996, dalla stessa risulta:
a) che il ricorrente effettivamente era residente presso l'indirizzo indicato;
b) che presso l'abitazione risultava irreperibile, ai fini della successiva dichiarazione di contumacia.
La circostanza, contestata dal ricorrente, che l'abitazione risultava disabitata da circa due anni è del tutto irrilevante.
2.2. Nel merito, con riferimento alle dichiarazioni rese ai verbalizzanti, all'atto della contestazione, occorre rilevare quanto segue.
Questa Corte, per fattispecie giudicate secondo i parametri normativi del codice di rito penale e del codice della strada abrogati, ha affermato che "la contestazione di una contravvenzione stradale costituisce attività amministrativa, non soggetta a disciplina degli atti di cui agli artt. 304 bis e segg. c.p.p. Non sussiste nullità alcuna nella utilizzazione a fini probatori delle dichiarazioni, rese dal contravventore alla polizia stradale, senza la presenza del difensore" (Cass. Sez. IV, 10/6-13/11/1975, Corvi). Ancora: "Le dichiarazioni spontaneamente rese agli agenti accertatori dal contravventore al momento della contestazione immediata di contravvenzione stradale, ben possono essere utilizzate dal giudice del merito per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. IV, 6/2-27/3/1976, Menegatto). Ritiene il Collegio che il mutato quadro normativo non debba portare a conclusioni difformi. Infatti, le disposizioni contenute nell'art. 200, del nuovo codice della strada, che impone l'obbligo della immediata redazione del verbale di contestazione, stabilendone le modalità, sono previste a tutela del contravventore. La norma riconosce a quest'ultimo a) il diritto di fare inserire nel verbale "le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite" (comma 2);
b) il diritto alla consegna di copia del verbale (comma 3). Si tratta, dunque, di specifiche disposizioni di garanzia dettate in deroga a quanto previsto in linea di principio dal c.p.p., in considerazione della peculiarità delle procedure di accertamento dei reati previsti dal codice della strada (peraltro entrato in vigore successivamente al nuovo c.p.p.). In sostanza, non si può disconoscere il valore probatorio delle dichiarazioni rese dal contravventore, se non vanificando il diritto che gli viene attribuito di imporre la verbalizzazione delle dichiarazioni stesse. Vale a dire, se viene invocato il diritto alla verbalizzazione, tale diritto poi non puo valere soltanto in bonam partem. La norma, come già detto, si pone come una espressa deroga al precetto contenuto nel comma 6 dell'art. 350 c.p.p. che vieta ogni forma di documentazione (e, quindi di utilizzazione) delle notizie ed indicazioni fornite dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini. Una volta che sia stato riconosciuto il diritto alla verbalizzazione non si può poi negare la validità ed utilizzabilità del verbale. Il trasgressore è libero di chiedere o meno la verbalizzazione delle proprie dichiarazioni, ma dopo aver esercitato tale diritto non può più accampare ulteriori poteri di disposizione su un atto per sua natura pubblico.
Nè è ipotizzabile alcuna violazione del diritto di difesa. È ben diversa la posizione dell'indagato, soggetto passivo del rapporto processuale, o preprocessuale, che subisce le indagini e rilascia dichiarazioni spontanee, inutilizzabili ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p., rispetto a quella della persona alla quale è attribuito
(per la peculiarità delle procedure di accertamento) un ruolo attivo nella redazione di un atto pubblico, in quanto titolare di una potestas in forza della quale può chiedere ed ottenere di fare dichiarazioni che gli organi di polizia non possono rifiutarsi di verbalizzare.
2.3. Pertanto, il fatto che nella specie, la prova della residenza in Italia del UF da oltre un anno, che è uno dei due presupposti che determina la configurabilità del reato contestato (l'altro, pacifico, è quello del possesso di una patente di guida internazionale scaduta), sia stata ricavata proprio dalle dichiarazioni da lui rese all'atto della contestazione della contravvenzione non comporta alcuna violazione di legge. Infatti, per le considerazioni svolte, non può essere accolta la tesi difensiva della inutilizzabilità o della nullità delle dichiarazioni rese dal ricorrente sulle quali i giudici di merito hanno formato il loro convincimento.
2.4. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di L.1.000.000 (unmilione) favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 1998