Sentenza 20 febbraio 2002
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il giudice monocratico dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'erroneità delle indicazioni relative alla facoltà dell'imputato di ricorrere ai procedimenti speciali, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, non è abnorme, perché non si colloca al di fuori dei poteri conferiti al giudice dall'ordinamento ne' provoca una situazione di stasi processuale non rimediabile, con la conseguenza che, per il principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568 cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso proposto nei suoi confronti. (Nel caso di specie, gli avvisi previsti dall'art. 552 comma 1 lett. f) cod. proc. pen. erano stati formulati sulla base della normativa precedente alle modifiche apportate dall'art. 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2002, n. 11916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11916 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 20/02/2002
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - N. 681
3. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO LIVIO - Consigliere - N. 029494/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO per il TRIBUNALE di SIDERNOnei confronti di:
1) AVATI ON N. IL 25/04/1956
avverso ORDINANZA del 27/06/2001 TRIBUNALE di SIDERNO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Anna Maria DE SANDRO, che chiede dichiarararsi l'inammissibilità del ricorso;
- premesso che avverso l'ordinanza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, deducendo violazione di legge, per l'abnormità del provvedimento adottato dal giudice di merito, il quale aveva dichiarato la nullità - a norma del secondo comma dell'art. 552 c.p.p. - del decreto di citazione diretta a giudizio, perché
contenente erronee indicazioni in materia di possibilità di ricorrere ai riti alternativi, in quanto formulato in base alla normativa, anteriore alla modificazione apportata all'art. 552 c.p.p. dall'art. 44 della legge 16.12.1979 n. 479, non più in vigore alla data di emissione del decreto di citazione a giudizio;
- considerato, che il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato, perché avverso l'ordinanza impugnata non è prevista alcuna impugnazione e, inoltre, perché la stessa non può essere ritenuta abnorme - dovendosi ritenere tale il provvedimento non corrispondente al sistema normativo o per difetti di carattere strutturali, che lo rendono estraneo al sistema processuale, ovvero per difetti di ordine funzionale, allorché, pur corrispondendo in astratto a uno schema processuale, tuttavia è emesso al di fuori delle ipotesi previste e dei casi consentiti (cfr., SS.UU., 26.1.2000, Magnani, sent. n. 26/00) - in quanto l'accertamento della nullità del decreto di citazione a giudizio per carenza di uno degli elementi (nella specie l'avviso all'imputato di potere ricorrere ai riti alternativi), la cui mancanza è prevista detta sanzione processuale, e la conseguente dichiarazione rientrano tra i poteri del giudice del dibattimento con conseguente regressione del processo allo stato e grado nel quale si trovava anteriormente all'emissione dell'atto dichiarato nullo e obbligo dell'autorità giudiziaria in quella fase procedente - nella specie il pubblico ministero - di provvedere alla sua rinnovazione;
che i motivi sopra evidenziati dell'inammissibilità del gravame ostano all'esame delle ulteriori doglianze avanzate dal p.m. ricorrente, quali l'asserita mancanza di interesse dell'imputato ad eccepire in sede dibattimentale la nullità del decreto di citazione, essendogli consentito in tale sede di ricorrere ai riti alternativi;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2002