Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2005, n. 26462
CASS
Sentenza 6 luglio 2005

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Per l'accoglimento della domanda di restituzione delle cose sequestrate, avanzata dal possessore prosciolto, nel caso in cui manchi la prova dell'altruità delle cose e non vi siano state domande di restituzione da parte di altri soggetti, non occorre la prova positiva dello "ius possidendi" in capo al richiedente, ma è sufficiente il "favor possessionis".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2005, n. 26462
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26462
    Data del deposito : 6 luglio 2005

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