Sentenza 6 luglio 2005
Massime • 1
Per l'accoglimento della domanda di restituzione delle cose sequestrate, avanzata dal possessore prosciolto, nel caso in cui manchi la prova dell'altruità delle cose e non vi siano state domande di restituzione da parte di altri soggetti, non occorre la prova positiva dello "ius possidendi" in capo al richiedente, ma è sufficiente il "favor possessionis".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2005, n. 26462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26462 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 06/07/2005
Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1206
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina - Consigliere - N. 040069/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di TERAMO;
nei confronti di:
1) DI RO NT N. IL 17/12/1954;
2) IA DO N. IL 04/05/1963;
avverso DECRETO del 22/10/2004 GIP TRIBUNALE di TERAMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Favalli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso il 22 ottobre 2004 il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Teramo emetteva decreto di archiviazione del procedimento penale iscritto nei confronti di Di CC ON, AR RM e De MA AR per infondatezza della notizia dei reati di cui agli articoli 636, 639 bis, 727 e 485 cod. penale, non emergendo alcuna prova dei fatti contestati.
Per l'effetto, disponeva il dissequestro dei cavalli e dei puledri in sequestro e la loro restituzione agli aventi diritto, Di CC ON e AR RM.
Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Pubblico Ministero del medesimo ufficio giudiziario deducendo l'erronea applicazione dell'art. 262 cod. proc. penale, dal momento che gli indagati non avevano dimostrato il legittimo possesso degli animali e non potevano avvalersi di un generico jus possessionis. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Venuto meno il titolo cautelare, una volta caduta l'ipotesi accusatoria per mancanza di prova, non vi sono motivi per derogare, in sede di restituzione dei beni ai soggetti cui erano stati sequestrati, alla regola generale in tema di possesso " possideo quia possideo" e subordinare la riconsegna alla prova della legittimità originaria del possesso, in carenza di contrapposte pretese di terzi. In caso contrario, si trasformerebbe la fattispecie restitutoria, effetto riflesso della caducazione di una misura cautelare, ad un ordinario procedimento civile - se non di rivendica con la necessità; addirittura, dell'allegazione di un legittimo titolo di provenienza), quanto meno di tipo possessorio - soggetto ai principi della domanda e dell'onere della prova.
Si deve, per contro, rilevare la perfetta simmetria di presupposti tra il momento genetico del provvedimento cautelare, legato al "fumus commissi delicti" che giustifichi la sottoposizione a vincolo delle cose oggetto di reato o pertinenti al reato, ed il momento risolutivo della misura, che evidentemente non può introdurre elementi ulteriori e diversi da quelli dell'originaria disponibilità da parte dei soggetti spossessati, per giustificare la restituzione, ponendone a loro carico l'onere probatorio.
Il precedente di questa Corte (Cass., sez. unite, 18 ottobre 1995, n. 10372, rv. 202268) citata dal Pubblico ministero ricorrente, a conforto dell'insufficienza dell'allegazione dell'art. 1153 cod. civile (possesso vale titolo), non giova alla tesi, giacché in quel caso la corte ha escluso "in limine" l'interesse a richiedere la restituzione)dal momento che era provata la nullità,per illiceità,del titolo di acquisto del possesso della somma di denaro sequestrata (nella specie, provento di vendita di droga). Non può invece essere condivisa la "ratio decidendi", effettivamente difforme, di Cass., sez. 2, 24 Marzo 1994 - 11 Aprile 1994, n. 1613, rv. 197315, la quale richiede espressamente la prova positiva del "jus possidendi" da parte del richiedente. Per le ragioni suesposte, tale orientamente renderebbe ingiustificatamente più gravosa la posizione dei sequestrati Di CC e AR, nel momento della revoca rispetto a quello genetico del vincolo cautelare: non essendo evidentemente ammissibile, in origine, disporre il sequestro dei cavalli sulla sola base dell'assenza di prova di un titolo idoneo degli indagati per conservarne la disponibilità, al di fuori di un'ipotesi accusatoria che prefigurasse un rapporto pertinenziale con il reato prospettato (nella specie) venuta meno nel corso delle indagini.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2005