Sentenza 1 luglio 2004
Massime • 1
In tema di trasporto di oli minerali in ambito comunitario, ai fini della configurabilità del reato di cui agli artt. 40 e 49 del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 vanno considerati quali prodotti acquistati per fini commerciali, e come tali soggetti ad accisa nello Stato membro in cui il prodotto viene immesso in commercio, gli oli minerali trasportati da privati, o per loro conto, con modalità di trasporto atipico, quale quello effettuato con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzati da operatori professionali.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2004, n. 38762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38762 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 01/07/2004
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1512
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 16828/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PG Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano;
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, emessa il 06/12/01;
nei confronti di:
FE RH, nato il [...];
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Fuzio Riccardo che ha concluso per Accoglimento del ricorso con conseguente annullamento con rinvio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza emessa il 06/12/01, rigettava l'appello proposto dal PG della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Brunico in data 24/10/200, con la quale FE RH era stato assolto dal reato di cui agli artt. 49 e 40 Dlvo 504/95, poiché il fatto non costituisce reato.
Il PG della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art. 606, lett. b) c.p.p.. In particolare il PG esponeva che nella fattispecie vi era stato un trasporto atipico da parte di FE RH di olio da gas, con conseguente violazione della disciplina tributaria, ex artt. 49 e 40 Dlvo 504/95.
Tanto dedottoci PG chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Il PG. della Cassazione, nella pubblica udienza dell'01/07/04, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ad FE RH è stato contestato il reato di cui agli artt. 49 e 40 Dlvo 26/10/95 n. 504, per aver trasportato sulla autovettura VW Golf tg BZ 393293 complessivi litri 115 di olio da gas, senza la specifica documentazione prevista in relazione all'accisa e comunque con modalità atipiche ai sensi dell'art. 11 del Dlvo citato. L'imputato è stato assolto, all'esito del giudizio di primo grado, dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato. La Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha confermato la decisione di primo grado.
Nella motivazione della sentenza della Corte Territoriale si afferma che nella fattispecie andava applicata la normativa comunitaria di cui all'art. 8 Direttiva 92/12 CEE, secondo cui - trattandosi di prodotti acquistati da privati per proprio uso e trasportati dai medesimi - i diritti di accisa dovevano essere riscossi dallo Stato membro in cui i prodotti erano stati acquistati (nel caso in esame Austria).
Ancora, trattavasi di Direttiva della Comunità europea di immediata attuazione, con conseguente disapplicazione della normativa di diritto interno, di cui agli artt. 49 e 40 Dlvo 504/95. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Bolzano è errata in diritto.
In primo luogo, va precisato che la normativa di cui al Dlvo 504/95 è successiva alla direttiva comunitaria europea 92/12 CEE;
la stessa ha recepito la disciplina contenuta nella predetta Direttiva, per cui non vi è contrasto tra la normativa del diritto interno italiano e la Direttiva 12/92 CEE nella materia de qua. Nel caso in esame, il quantitativo di 115 Kg di olio di gas per riscaldamento, acquistato da FE RH in Austria, era trasportato nella sua autovettura con una tanica. Trattatasi di trasporto atipico.
Orbene - ai sensi della disciplina di cui agli artt. 10, 11, 49 Dlvo 504/95 - sono considerati prodotti acquistati per fini commerciali gli oli minerali trasportati da privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali. Trattandosi di olii minerali detenuti a scopo commerciale gli stessi sono soggetti ad accisa nello stato membro in cui il prodotto viene immesso in commercio.
In conclusione, alla luce della citata normativa di cui agli artt. 10, 11, 49 Dlvo 504/95, il quantitativo di olio da riscaldamento acquistato da FE RH in Austria, non era da considerarsi per uso privato, ma per uso commerciale, per cui non andava applicata la disciplina di cui all'art. 11 (relativa a prodotti acquistati per uso personale), ma quella di cui all'art. 10(relativa a prodotti per uso commerciale.
Va, altresì, precisato che, trattandosi di trasporto atipico, il quantitativo di olio da gas trasportato da FE RH era da considerarsi anche di provenienza illecita.
Va annullata, pertanto, delegata la sentenza della Corte di Appello di Bolzano emessa il 06/12/01, nei confronti di FE RH, con rinvio alla Corte di Appello di Trento, che si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Trento.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2004