Sentenza 6 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2002, n. 3204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3204 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
| Aula 'B' LA CORTE SUPRE3204/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONI Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' Presidente R.G.N. 8098/99 Consigliere Cron. 7482 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 18/12/01 Rel. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA DI MARCO PANFILO, studio dell'avvocato VIA CARLO POMA 2, presso lo ASSENNATO G. SANTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro ...... INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta 2001 delega in atti;
5210 -1- controricorrente di avverso la sentenza n. 262/98 del Tribunale AVEZZANO, depositata il 29/04/98 R.G.N. 1275/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato FERRA' per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.g. n. 8098/99 Svolgimento del processo Il sig. NF Di CO denuncia con un articolato motivo di ricorso per cassazione, ulteriormente illustrato da memoria, la sentenza del Tribunale di Avezzano, descritta in epigrafe che, accogliendo l'appello dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha escluso, in conformità ad una rinnovata ctu, che dovesse essergli corrisposta la rendita del 12% attribuitagli dal Pretore a decorrere dal 20 ago- sto 1990, avendo accertato "la normalità del trofismo muscolare degli arti inferiori, negato l'esistenza di segni clinici di sofferenza articolare del ginocchio di tipo artrosi- novitico cronico e sottolineato la normalità della deambulazione, la normalità dei le- gamenti crociati e collaterali e l'assenza di limitazioni funzionali articolari", giustifi- cando la diversa valutazione sulla base della "efficacia della terapia riabilitativa alla quale il Di CO si è sottoposto ripetutamente e prolungatamente". L'Istituto si è costituito con controricorso. Motivi della decisione Il sig. NF Di CO denuncia "la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 182, 2° comma, e 75, c.p.c.; 149 disp. att. c.p.c.; 74 e 83 T.U. n. 1124/65, oltre a o- messa insufficiente e contraddittoria motivazione". Sostiene, in particolare, che, non avendo la consulenza, in sede d'appello "messo in dubbio l'esame obiettivo" della prima consulenza, ma avendo ritenuto che il miglio- ramento riscontrato all'atto della visita dipendesse dalla terapia riabilitativa, cui l'assi- curato s'era sottoposto, il Tribunale "non poteva rigettare la domanda...", negando l'e- sistenza del suo diritto "fin dalla domanda e non dall'epoca della terapia riabilitativa, cui contraddittoriamente si riferisce per giustificare... il miglioramento...", oltretutto non essendo applicabile alla fattispecie l'art. 149, disp.att. c.p.c., ben potendo il mi- glioramento successivo essere soggetto a revisione. Rileva, infine, che la procura al difensore, rilasciata a suo tempo dal Direttore p.t. del- la sede Inail di Avezzano non è valida, non avendo costui dichiarato, all'atto di confe- rimento, di agire per l'Istituto, avendo ricevuto i relativi poteri rappresentativi dal Pre- sidente, sicché propone la nullità della costituzione in giudizio dell'Ente. L'Istituto, oltre a rilevare l'inammissibilità di quest'ultima censura, contesta l'impu- gnazione nel merito, osservando, in particolare, che la consulenza ha escluso "la sussi- stenza di postumi permanenti che potessero incidere sulla capacità lavorativa generi- ca" del Di CO, sicché neppure ha senso parlare di revisione, presupponendo que- st'istituto la costituzione della rendita, inibita dalla mancanza di postumi permanenti. Ciò premesso, occorre anzitutto esaminare l'accennata questione di carattere prelimi- nare sollevata dalla difesa ricorrente in tema d'invalidità originaria della costituzione in giudizio dell'Ente. Al riguardo è appena il caso di ricordare che costituisce ormai jus receptum di questa Corte quello secondo cui il conferimento della procura difensiva da parte del dirigente di una sede periferica dell'Istituto e la sua costituzione in giudizio è perfettamente va- lida e regolare. Infatti, l'art. 2 della 1. n. 72 del 1985 (di conversione del d.l. n. 2 del 1985), estendendo ai dirigenti degli uffici centrali e periferici degli enti pubblici non economici la nor- mativa di cui al d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sullo stato giuridico dei dirigenti statali, aveva determinato l'applicazione ai primi della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2 del cit. d.P.R. circa il potere di rappresentanza giuridica dell'amministrazio- ne nei confronti dei terzi, con la conseguente legittimazione dei dirigenti provinciali degli enti previdenziali a promuovere e resistere alle liti, senza necessità di preventiva delega da parte del Presidente dell'istituto. Tale situazione non è mutata in seguito al- l'abrogazione dell'art. 2 cit. unitamente alle disposizioni del capo I del d.P.R. n. 748 cit. e agli artt. 3 e 16 del d.lgs. n. 29 del 1993 da parte dell'art. 43 del d.lgs. n. 80/98, posto che l'art. 3 di quest'ultimo decreto legislativo ha ribadito che "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impe- gnano l'amministrazione verso l'esterno, mentre il successivo art. 11, lett. f) ha con- fermato il potere dei medesimi dirigenti di promuovere e resistere alle liti, di .conciliare e di transigere. (v., da ultimo, Cass. 20 gennaio 2000, n. 630). Quanto al merito, il secondo Ausiliare, pur confermando la valutazione diagnostica del primo, ha tuttavia escluso l'esistenza della maggior incidenza dell'infortunio sulla percentuale di incapacità lavorativa già riconosciuta, attribuendo, tuttavia, alla terapia riabilitativa, perseguita con costanza dall'assicurato, un miglioramento, sia pure infini- tesimale, che glia ha consentito di escludere un'indennizzabilità superiore all'11 %, cui s'è conformato Il Tribunale. Al riguardo soccorrono, anche per quest'aspetto, alcuni precedenti di questa Corte, dai quali non v'è motivo per discostarsi (v., ad esempio, 28 gennaio 1999, n. 766 e 12 set- tembre 1991, n. 9539), ma che sono stati ignorati dal Tribunale al fine dell'esatto in- quadramento giuridico della questione sollevata dall'assicurato, tesa ad accertare quale fosse, fra la cessazione dell'inabilità temporanea assoluta e l'esito finale della terapia riabilitativa, la misura concreta dell'inabilità permanente superiore al limite legale in- dennizzabile, atteso che la norma dell'art. 149, disp. att. cod. proc.civ, è applicabile in funzione del riconoscimento di un'invalidità prima inesistente, non in senso inverso, restando previsto a favore dell'INAIL, nell'ipotesi di miglioramento delle condizioni fisiche dell'assicurato, il rimedio del procedimento di revisione, ai sensi dell'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa, per un nuovo giudizio, alla Corte d'appello de L'Aquila, che si atterrà, in piena libertà d'iniziativa istruttoria, al principio surriferito, liquidando, infine le spese processuali anche di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello de L'Aquila anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2001. Il Consigliere Il Presidente A IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 6 MAR. 2002 oggi OCANCELLO fearvello 5