Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/1999, n. 766
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Sentenza 28 gennaio 1999

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In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il diritto alla rendita dell'assicurato, ove la consulenza tecnica d'ufficio eseguita nel corso del procedimento giudiziario ne abbia accertato - con riguardo alla cessazione dell'inabilità temporanea assoluta - un'inabilità permanente superiore al limite legale indennizzabile, non può essere escluso per il fatto che a seguito di un'ulteriore indagine dello stesso o altro consulente d'ufficio si sia accertato un successivo miglioramento delle condizioni dell'assicurato, tale da ridurne l'inabilità (permanente) sotto il limite sopra indicato, atteso che la norma dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. è applicabile in funzione del riconoscimento di un'invalidità prima inesistente, non in senso inverso, restando previsto a favore dell'INAIL, nella detta ipotesi di miglioramento dell'assicurato, il solo rimedio del procedimento di revisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/1999, n. 766
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 766
    Data del deposito : 28 gennaio 1999

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