Sentenza 28 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il diritto alla rendita dell'assicurato, ove la consulenza tecnica d'ufficio eseguita nel corso del procedimento giudiziario ne abbia accertato - con riguardo alla cessazione dell'inabilità temporanea assoluta - un'inabilità permanente superiore al limite legale indennizzabile, non può essere escluso per il fatto che a seguito di un'ulteriore indagine dello stesso o altro consulente d'ufficio si sia accertato un successivo miglioramento delle condizioni dell'assicurato, tale da ridurne l'inabilità (permanente) sotto il limite sopra indicato, atteso che la norma dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. è applicabile in funzione del riconoscimento di un'invalidità prima inesistente, non in senso inverso, restando previsto a favore dell'INAIL, nella detta ipotesi di miglioramento dell'assicurato, il solo rimedio del procedimento di revisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/1999, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DA RA GI, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO VANNUCCI ZAULI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliato in Via IV Novembre n. 144; rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, PASQUALE VARONE giusta procura speciale atto notar Angelo SCUTO coadiutore temporaneo del Dr. Carlo Federico TUCCARI di Roma del 3/9/96 Rep. n. 44352;
- resistente con sola procura - avverso la sentenza n. 683/95 del Tribunale di LUCCA, depositata il 24/07/95 R.G.N. 5039/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/6/98 dal Consigliere relatore Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato Rita RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30 giugno 1995/24 luglio 1995 il Tribunale di Lucca, in riforma della sentenza del Pretore della stessa città in data 12/26-5-1992, rigettava la domanda proposta da SE Da RA nei confronti dell'INAIL diretta a ottenere il riconoscimento della natura professionale della angioneurosi, determinata da strumenti vibranti, e la condanna dell'Istituto convenuto al pagamento della relativa rendita.
Il Tribunale affermava che sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta in appello e non contestata dalle parti era da escludere che attualmente la Da RA fosse affetta dalla lamentata patologia angioneurotica, quantunque questa fosse stata presente nella misura del 15% fino alla metà dell'anno 1993.
Contro la suindicata sentenza la Da RA propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L'INAIL non si è costituito ma ha depositato procura partecipando all'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i dedotti motivi di ricorso, che per connessione vanno trattati unitariamente, la Da RA denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 74, 131 e 137 D.P.R. 30.6.1965 n.1124, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n.3 e 5 c.p.c., e sostiene che erroneamente il Tribunale ha disconosciuto il diritto azionato. Infatti il consulente tecnico nominato in appello aveva confermato la sussistenza dell'angioneurosi nel periodo compreso tra l'8.3.1989, data di presentazione della domanda amministrativa, e la priima metà dell'anno 1993, sicché meritava conferma la sentenza pretorile, depositata il 12.5.1992, secondo cui spettava la rendita. Quanto poi, al periodo successivo al maggio 1992, il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere, in contrasto anche con il proprio consulente, che il diritto alla rendita fosse ormai inesistente, posto che l'art. 149 disp. att. c.p.c. consente al giudice di tenere conto dei successivi aggravamenti e non già dei successivi miglioramenti, i quali devono formare oggetto di un'apposita procedura di revisione ad opera dell'INAIL, e dal momento che nella specie l'Istituto aveva accertato proprio in sede di procedimento di revisione conclusosi il 13.1.1995 la permanenza della patologia. Il ricorso è fondato.
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali questa Corte ha già affermato che il diritto alla rendita ove la consulenza tecnica d'ufficio eseguita nel corso del procedimento giudiziario abbia accertato, la sussistenza di un'inabilità permanente superiore al limite legale indennizzabile, non può essere escluso per il fatto che a seguito di successiva indagine dello stesso o di altro consulente tecnico d'ufficio si sia accertato un successivo miglioramento delle condizioni dell'assicurato tale da ridurre l'inabilità permanente sotto il limite indennizzabile (11%). L'art. 149 disp.att. C.p.C., infatti, è applicabile soltanto in funzione del riconoscimento di un'invalidità prima inesistente, ma non per l'ipotesi contraria favorevole all'Istituto assicuratore, il quale, nell'ipotesi di miglioramento predetta, potrà avvalersi del solo rimedio del procedimento di revisione nell'ambito dell'autotutela utilizzabile dalla P.A. (Cfr. Cass. 12.9.1991 n. 9539). Nella specie, in cui la consulenza tecnica disposta in appello aveva assodato che il grado d'inabilità della malattia professionale riconosciuta dal Pretore era perdurato, nella misura indennizzabile del 15%, sino alla metà dell'anno 1993, e cioè sino al 30.6.1993, e che solo e cioè sino al 30.6.1993, e che solo dopo tale data v'era stato un miglioramento, erroneamente il Tribunale ha assegnato rilievo a tale ultima circostanza - e cioè ha considerato determinante il fatto che all'attualità, secondo il consulente, il grado d'inabilità fosse sceso al di sotto della soglia indennizzabile - per desumere la conclusione che le pretese connesse allo stato invalidante per il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda amministrativa e la data corrispondente alla prima metà dell'anno 1993 dovessero "costituire oggetto di altra domanda" e per rigettare la pretesa attinente al periodo successivo. Ma, così argomentando, il Tribunale per un verso ha trascurato che la domanda sottoposta al suo esame concerneva una inabilità indennizzabile e di rimarchevole durata, già ripetutamente accertata in giudizio (fino alla data di miglioramento indicata dal C.T.U. d'appello), e, per altro verso, ha indebitamente esteso "a rovescio" la portata dell'art. 149 cit., obliterando la funzione propria del procedimento di revisione.
Considerando che la difesa dell'INAIL non ha contestato, nel presente giudizio, l'assunto della difesa della ricorrente che il procedimento di revisione ancora in data 13.1.1995 ha sortito un esito favorevole all'assicurata, il Collegio reputa non necessari ulteriori accertamenti in fatto, e pertanto, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., dichiara sussistente la malattia professionale con il grado d'indennizzabilità del 15%, con il conseguente diritto della Da RA alla rendita postulata a decorrente dal 1.4.1989. Conferma la statuizione della sentenza pretorile sulle spese e condanna l'INAIL alle spese del giudizio d'appello, che liquida in complessive L. 2.000.000, di cui L. 600.000 per diritti e L.
1.400.000 per onorari, ed alle spese del presente giudizio di legittimità in L. 18.000, oltre a L.
3.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto della ricorrente alla rendita da inabilità permanente per malattia professionale nella misura del 15% con decorrenza dal 1° aprile 1989..
Conferma la pronunzia di I° grado sulle spese e condanna il soccombente Istituto alle spese del giudizio d'appello in L.
2.000.000 complessive, ivi comprese L.
1.400.000 per onorari ed a quelle del giudizio di Cassazione in L. 18.000, oltre L.3.000.000 (tremilioni) per onorari.
Roma 24.6.1998.