Sentenza 10 ottobre 2013
Massime • 1
La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è compatibile con la sottoposizione del soggetto ad una misura alternativa alla detenzione, quale l'affidamento in prova al servizio sociale; le due misure possono, quindi, essere eseguite contemporaneamente, qualora il giudice della prevenzione rilevi la sussistenza dell'attuale pericolosità sociale del proposto, fornendo adeguata motivazione anche alla luce degli elementi sopravvenuti all'esecuzione della misura. (Fattispecie in cui la S.C. ha confermato la decisione della Corte di Appello che aveva respinto una richiesta di revoca della sorveglianza speciale fondata sull'ammissione all'affidamento in prova dopo il buon comportamento tenuto in carcere e sul successivo svolgimento di attività lavorativa, sul presupposto che vi fossero, comunque, elementi concreti che non consentivano di ritenere cessata la pericolosità del soggetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2013, n. 45277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45277 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 10/10/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 3219
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 13575/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL NI N. IL 20/01/1971;
avverso il decreto n. 9/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 26/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Roma, con provvedimento del 26/6/2012, confermava l'ordinanza del Tribunale di Roma di rigetto della richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni due, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, applicata a IL NO.
La richiesta richiamava la buona condotta serbata dal IL durante la detenzione, con accesso a permessi premio e poi all'affidamento in prova al servizio sociale, nonché lo svolgimento di attività lavorativa.
La Corte richiamava il precedente provvedimento di conferma della misura di prevenzione, motivato sulla base dei numerosi reati contro il patrimonio commessi fin dal 2001 e della partecipazione al trasporto di un ingente carico di hashish dall'estero, condotta che indicava collegamenti con trafficanti internazionali;
riteneva l'affidamento in prova non sufficiente, di per sè, a far ritenere cessata la pericolosità sociale del soggetto ai fini della misura di prevenzione, fondata su elementi diversi che giustificano la concessione delle misure alternative alla detenzione. Il giudice di primo grado aveva indicato una serie di elementi sintomatici del permanere della pericolosità sociale: lo svolgimento della medesima attività lavorativa che aveva permesso a IL di compiere il trasporto della droga nonché le notizie della Questura secondo cui mancavano elementi per ritenere scemata la pericolosità del soggetto.
Di conseguenza, secondo la Corte territoriale, la condotta durante la detenzione e l'ammissione all'affidamento in prova non consentivano di modificare il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto;
l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza continuava ad essere giustificato dalla consumazione delle condotte illecite in varie città di Italia e anche all'estero.
2. Ricorre per cassazione il difensore di IL NO, deducendo come unico motivo violazione di legge.
La Corte territoriale aveva affermato la compatibilità tra il giudizio di pericolosità sociale posta a base dell'applicazione della misura di prevenzione e la prosecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, senza evidenziare alcun elemento materiale da cui desumere concretamente la pericolosità attuale del soggetto: gli elementi evidenziati erano aleatori e non potevano mettere in ombra l'effettivo percorso di rieducazione intrapreso dal IL;
per di più la Corte avrebbe dovuto valutare il lungo periodo di svolgimento dell'affidamento in prova al servizio sociale.
Il ricorrente conclude per l'annullamento del decreto impugnato.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte ha ripetutamente affermato la compatibilità astratta tra il regime di affidamento in prova al servizio sociale e l'applicabilità di una misura di prevenzione, onerando, però, il giudice della prevenzione di valutare la possibilità in concreto della contemporanea esecuzione in danno dello stesso soggetto di misure coercitive diverse e soprattutto di supportare con elementi concreti il giudizio sulla attualità della pericolosità del preposto, adeguando la motivazione del provvedimento alla situazione concreta ed attuale e valutando, a tal fine, anche gli elementi sopravvenuti all'esecuzione della misura: è quindi plausibile un diverso giudizio di pericolosità compiuto a fini diversi (rispettivamente affidamento in prova e misura di prevenzione), ne' il Giudice della prevenzione può considerare irrilevante nella valutazione della pericolosità le vicende concernenti l'esecuzione della pena (Sez. 1, n. 3681 del 18/01/2007 - dep. 31/01/2007, De Fusco, Rv. 235798; Sez. 5, n. 8119 del 19/11/2003 - dep. 25/02/2004, Tusa, Rv. 228771).
La Corte territoriale ha adeguatamente adempiuto all'onere motivazionale, confermando il giudizio del Tribunale in ordine ad una pericolosità attuale del ricorrente, senza tralasciare le vicende concernenti l'ottenuto affidamento in prova al servizio sociale, ma evidenziando elementi concreti che fanno ritenere non ancora esprimibile un giudizio di cessata pericolosità del soggetto, risultando ancora troppo breve il periodo di restituzione del soggetto pericoloso al contesto sociale in cui ha operato, senza escludere un futuro diverso giudizio alla luce dell'espletamento della misura alternativa alla detenzione.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013