Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2003, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
E ITALIANA N LA IO Z L A E UBBLICA R D T O IS TR G E R R LL'A 17 A 3 D E N. D E 67 T I N S 9 E 1 EN S 5- "E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3- S I E A G G LE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA 01 6 65 /03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: G.N. 9802/00 Dott. Rosario Dott. Ugo Riccardo Consigliere Consigliere Cron. 3863 PLENTEDA Dott. Donato Rep. FELICETTI Rel. Consigliere Dott. Francesco Ud. 16/10/2002 Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Ј ј DELLA GIULIANA 35, presso l'avvocato FEDERICA CASAGNI, rappresentato e difeso dall'avvocato SEBASTIANO CHIRONI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTO PROVINCIA DI SASSARI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 597/99 del Tribunale di SASSARI, depositata il 15/03/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1882 udienza del 16/10/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo 1 CA GI, con ricorso depositato il 10 aprile 1998, propose opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione con la quale gli era stato ingiunto il pa- gamento di lire 256.220 per una violazione del codice della strada. Dedusse che l'ordinanza-ingiunzione era stata emessa il giorno 11 febbraio 1998, dopo 211 giorni dal deposito del ricorso amministrativo avverso il verbale di accertamento - deposito avvenuto il 25 luglio 1997 con conseguente violazione dell'art. 204 del codice della strada. Instaurato il contraddittorio, il Tribunale di con sentenza depositataSassari rigettò l'opposizione il 15 marzo 2000. Avverso tale sentenza la CA ha proposto ri- corso а questa Corte, con atto notificato al Prefetto di Sassari il giorno 8 maggio 2000, formulando due mo- tivi di impugnazione. La parte intimata non ha
contro
- dedotto. 2 Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 204 del codice della strada, per avere il giudice dell'opposizione erroneamente ritenuto che la emanazione dell'ordinanza-ingiunzione dopo il decorso del termine di sessanta giorni ivi previsto non ne provocasse la illegittimità, non trattandosi di ter- mine perentorio. Si richiama in proposito la contraria giurisprudenza di questa Corte. Con il secondo motivo si denuncia l'omessa motiva- in ordine alla mancanza di motivazione zione dell'ordinanza-ingiunzione riguardo ai motivi formulati nel ricorso amministrativo. 2 Il ricorso va dichiarato fondato in relazione al primo motivo con assorbimento del secondo. Va premesso che, nel caso in cui il trasgressore di norme del codice della strada per le quali è previ- sta una sanzione amministrativa pecuniaria proponga ri- corso al Prefetto ex art. 203 di quel codice, come è incontroverso essere avvenuto nel Caso di specie, il Prefetto, ricevuti gli atti così come previsto da tale articolo (comma 2), a norma dell'art. 204, nel testo come modificato dall'art. 106 del d. lgs. n. 360 del se rite-1993 vigente all'epoca dei fatti di causa - neva fondato l'accertamento, doveva emettere, entro 3 sessanta giorni, ordinanza motivata di ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa da esso deter- minata secondo i criteri ivi indicati;
B ove invece non ritenesse fondato l'accertamento, nello stesso termine doveva emettere ordinanza motivata di archiviazione de- gli atti, comunicandola all'ufficio comando cui ap- parteneva l'organo accertatore, in quale ne deve dare notizia ai ricorrenti. Al riguardo questa Corte ha affermato, con giuri- sprudenza ormai consolidata, che l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione dopo il decorso del su detto termine, rende il relativo provvedimento viziato da violazione di legge e, pertanto, invalido e annullabile n.(Cass. 12 dicembre 2001, n. 15709; 18 luglio 2000, 9447; 27 aprile 1999, n. 4204; 17 aprile 1999, n. 3848). Con la precisazione, peraltro, che ai sessanta giorni previsti dall'art. 204 vanno aggiunti i trenta assegnati dall'art. 203 all'ufficio о comando cui ap- partiene l'organo accertatore ai fini dell'istruttoria, per cui il termine complessivo doveva ritenersi di no- vanta giorni (Cass. 25 febbraio 1998, n. 2064), a meno che l'opponente provasse che il Prefetto aveva ricevuto il ricorso prima della scadenza dei trenta giorni (Cass. 27 maggio 1999, n. 4204). La sentenza impugnata, affermando l'opposto prin- 4 - cipio della irrilevanza, ai fini della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, del rispetto del termine in questione, va pertanto cassata. Decidendosi la causa nel merito ex art. 384, com- ma 2, c.p.c., essendo incontroverso che l'ordinanza- ingiunzione fu emessa oltre il termine come sopra de- terminato, l'ordinanza ingiunzione n. 1950/97 emessa dal Prefetto di Sassari il giorno 11 febbraio 1998 va annullata. Si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di primo grado, condannan- dosi la Prefettura di Sassari alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano quanto agli onorari nel- la misura di euro duecentocinquanta e quanto alle spese vive nella misura di euro settanta.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso in re- lazione al primo motivo con assorbimento del secondo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 1950/97 emes- sa dal Prefetto di Sassari il 22 settembre 1998 nei di confronti CA GI. Compensa le spese del giudi- zio di primo grado e condanna il Prefetto di Sassari al pagamento, nei confronti della parte ricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella mi- 5 sura di euro duecentocinquanta quanto agli onorari e a euro settanta per spese vive. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2002, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente (Francesco Felicetti) (Rosario De Musis) Really unisрыщи EL CORTE SUPRE IL NC Samenco Plat aleps Dappattan ג... il 5 FEB. 2003 IL NCLERE "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" 6