CASS
Sentenza 27 febbraio 2023
Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2023, n. 8532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8532 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI LV FE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/04/2022 del TRIB. LIBERTA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusion del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, sezione del riesame, ha rigettato l'appello proposto da DO Di LV (detto "Pescio") avverso il provvedimento con cui il quale il GIP presso il medesimo Tribunale aveva rigettato dell'istanza di declaratoria di decorrenza dei termini di custodia cautelare applicata nei suoi confronti. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8532 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 19/10/2022 L'ordinanza premetteva in fatto che il Di LV si trovava sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in forza dell'ordinanza emessa dal GIP in data 16.9.2021 (eseguita il 26.10.221) in ordine ai reati di cui all'art. 416-bis ed estorsione aggravata cod. pen. Riteneva che non potesse trova applicazione nella specie l'istituto della retrodatazione di cui all'art. 297 cod. proc. pen., come invece dedotto da!la difesa, in quanto la seconda misura cautelare era stata emessa anche per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. consumato in Latina nel 2015 con condotta permanente, e dunque anche successiva all'applicazione della prima ordinanza cautelare, né erano stati acquisiti elementi che consentissero di ritenere la cessazione della permanenza. A tale conclusione, secondo il Tribunale, non era di ostacolo il fatto che, dopo l'esecuzione del primo titolo custodiale, non vi fossero state ulteriori attività illecite da parte del Di LV, stante la tendenziale permanenza del vincolo associativo. Rilevava, altresì, come la difesa non avesse allegato, né risultassero in atti, elementi idonei a dimostrare la cesura del ricorrente dal sodalizio criminoso, tanto più che egli, fino all'esecuzione della seconda misura cautelare, era stato ristretto agli arresti domiciliari, in area territoriale limitrofa a quella controllata dalla associazione di appartenenza e insieme alla compagna, appartenente allo stesso contesto familiare in cui erano maturati i fatti addebitati. Inoltre, vi erano le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che aveva affermato che il Di LV collaborava nell'attività di spaccio degli stupefacenti e che stava assumendo una buona posizione all'interno dell'associazione. 2. Avverso tale ordinanza DO Di LV, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale deduce la violazione dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen., la mancata considerazione dell'assolvimento dell'onere di allegazione dell'interruzione del rapporto con il sodalizio criminoso e la carenza assoluta di motivazione sul punto. La difesa afferma di aver evidenziato nell'atto di appello che la commissione dei reati fine, consistenti in estorsioni, si sarebbe concentrata in un brevissimo arco temprale dal settembre al novembre 2019, mentre successivamente non sarebbe stata accertata nessun'altra condotta riconducibile alla associazione mafiosa. Pertanto„ era stato sottolineato come dalla data di commissione dell'ultimo di tali reati e fino all'arresto operato in esecuzione della prima ordinanza cautelare, il ricorrente non aveva commesso nessun altro reato. Sotto tale profilo l'ordinanza era priva di motivazione. Del pari il Tribunale del riesame non aveva motivato sulla circostanza evidenziata dalla difesa per cui successivamente all'applicazione degli arresti domiciliari il Di LV non aveva intrattenuto alcun rapporto con gli altri associati. 2 Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, il ricorrente rileva come, oltre a non essere supportate da alcun elemento di riscontro, queste si riferissero ruolo avuto dal Di LV nell'attività di gestione del traffico di stupefacenti, mentre la contestazione attiene solo a reati contro il patrimonio (estorsioni), oltre che al reato associativo, non essendogli invece contestato alcun reato in tema di stupefacenti. Pertanto, le suddette dichiarazioni sarebbero prive di rilievo non avendo alcun riscontro. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con successiva memoria di replica, il ricorrente ha osservato come la natura della prova della rescissione del legame associativo sia una prova negativa, la quale quindi non sottostà a rigidi canoni probatori, non essendo richiesta un'attività di collaborazione. Ha richiamato in proposito la recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la prova della rescissione del legame può essere data, ad esempio, dal lungo periodo di restrizione senza che siano mantenuti contatti con l'associazione. Pertanto, la restrizione detentiva costituirebbe elemento sintomatico del venir meno del legame associativo, che può essere superato dall'esistenza di altri elementi concreti di segno opposto, quali i frequenti contatti con associati, ovvero colloqui con gli stessi. Nella specie, non vi sarebbero elementi di tal genere, idonei a far presumere la permanenza del ricorrente all'interno dell'associazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di associaz:one per delinquere di stampo mafioso, la sopravvenuta detenzione non assume di per sé rilievo decisivo rispetto alla permanenza dell'affectio societatis, ben potendo il fatto associativo essere contestato a soggetti già ristretti in carcere, anche con riferimento a periodi successivi all'emissione del primo titolo. Ciò in ragione della tendenziale stabilità del vincolo, caratterizzato dalla complessità cella struttura del sodalizio, dalla complessità e dai forti legami tra gli aderenti e dal notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine che accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione 3 alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/1/2017, De Notaris, Rv. 269121). Pertanto, l'intervenuta carcerazione del soggetto non costituisce un elemento automaticamente idoneo ad integrare una presunzione assoluta di interruzione della permanenza della partecipazione al sodalizio, la quale viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di Matteo, Rv. 282661 - 02). 3. Applicando tali principi in tema di misure cautelari, ed in particolare di cd. "contestazioni a catena", si è affermato che la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, precisandosi tuttavia che tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222 - 01). Questa Corte ha altresì affermato che, al fine di evitare lo svuotamento delle esigenze sottese all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., è necessario operare una valutazione della situazione concreta, senza fermarsi al mero dato formale dell'assenza di forme espresse di dissociazione. Pertanto, il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi (Sez. 6, n.13568 del 29.11.2019, dep.2020, Alfano, Rv 278840; Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283 - 01). Occorre, dunque, che ricorrano elementi specifici e concreti dai quali dedurre la rescissione del legame dall'associazione, quale può essere, ad esempio, un lungo periodo di detenzione senza che siano stati mantenuti i contatti, una contrapposizione interna all'associazione cui sia conseguito l'allontanamento di uno dei sodali, nonché fatti oggettivi quali il trasferimento in luogo distanze da quello in cui opera la consorteria, sempre che non vi siano elementi dai quali desumere la continuità della partecipazione. 4 Ciò, peraltro, non comporta una sorta di inversione dell'onere probatorio, per effetto della quale spetterebbe all'imputato dimostrare il fatto negativo di non far più parte dell'associazione, essendo piuttosto richiesto esclusivamente un onere di allegazione di fatti circostanziati che, sottoposti al necessario controllo secondo le ordinarie regole del riparto probatorio, non consentano di ritenere l'effettiva cessazione dell'adesione al sodalizio criminoso. 4. Nel caso di specie, l'unico dato valorizzato dal Tribunale è costituito dalla mancanza di indici positivi dell'avvenuta rescissione del vincolo associativo dall'indagato detenuto e l'efficacia della contestazione formale della permanenza per un periodo successivo a quello di emissione del primo titolo custodiale. Tuttavia, la difesa ha evidenziato la circostanza che dopo le estorsioni, contestate al Di LV quali reati fine dell'associazione, poste in essere nel 2019, nessun'altra condotta criminosa è stata contestata al ricorrente. Inoltre, dopo l'applicazione della misura cautelare, egli non aveva avuto contatti con altri presunti associati, se non con i familiari più stretti. Ancora, ha messo in rilievo come il richiamo alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, ZI UP, oltre a non aver trovato elementi di riscontro, si riferivano a condotte concernenti il ruolo di coadiuvatore dell'attività di spaccio di stupefacenti che tuttavia non era mai stata contestata al Di LV. A fronte delle specifiche argomentazioni prospettate dall'indagato, il Tribunale non ha operato nessuna verifica in concreto in ordine al se la condotta partecipativa all'associazione mafiosa da parte del ricorrente si sia protratta anche successivamente all'applicazione della misura cautelare, essendosi limitato a richiamare solo l'assenza di indici positivi della avvenuta rescissione del vincolo associativo. In particolare, non vengono descritti contatti di valenza operativa durante la misura con altri associati, non si fa cenno a colloqui con familiari rivelatori della persistenza del rapporto con il gruppo, se non la circostanza che il ricorrente fosse ristretto ai domiciliari con la compagna che il Tribunale afferma essere «inserita nello stesso contesto familiare nel quale sono maturati i fatti in addebito». E tuttavia tale elemento di per sé assume poca rilevanza, atteso che esso doveva ritenersi conosciuto al momento dell'applicazione della misura ed è evidentemente stato considerato non significativo in relazione all'esigenza di salvaguardare le esigenze cautelari. 5. L'ordinanza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio;
il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà il principio indicato e verificherà se ed in che limiti siano sussistenti le condizioni previste dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. 5
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022.
lette le conclusion del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, sezione del riesame, ha rigettato l'appello proposto da DO Di LV (detto "Pescio") avverso il provvedimento con cui il quale il GIP presso il medesimo Tribunale aveva rigettato dell'istanza di declaratoria di decorrenza dei termini di custodia cautelare applicata nei suoi confronti. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8532 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 19/10/2022 L'ordinanza premetteva in fatto che il Di LV si trovava sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in forza dell'ordinanza emessa dal GIP in data 16.9.2021 (eseguita il 26.10.221) in ordine ai reati di cui all'art. 416-bis ed estorsione aggravata cod. pen. Riteneva che non potesse trova applicazione nella specie l'istituto della retrodatazione di cui all'art. 297 cod. proc. pen., come invece dedotto da!la difesa, in quanto la seconda misura cautelare era stata emessa anche per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. consumato in Latina nel 2015 con condotta permanente, e dunque anche successiva all'applicazione della prima ordinanza cautelare, né erano stati acquisiti elementi che consentissero di ritenere la cessazione della permanenza. A tale conclusione, secondo il Tribunale, non era di ostacolo il fatto che, dopo l'esecuzione del primo titolo custodiale, non vi fossero state ulteriori attività illecite da parte del Di LV, stante la tendenziale permanenza del vincolo associativo. Rilevava, altresì, come la difesa non avesse allegato, né risultassero in atti, elementi idonei a dimostrare la cesura del ricorrente dal sodalizio criminoso, tanto più che egli, fino all'esecuzione della seconda misura cautelare, era stato ristretto agli arresti domiciliari, in area territoriale limitrofa a quella controllata dalla associazione di appartenenza e insieme alla compagna, appartenente allo stesso contesto familiare in cui erano maturati i fatti addebitati. Inoltre, vi erano le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che aveva affermato che il Di LV collaborava nell'attività di spaccio degli stupefacenti e che stava assumendo una buona posizione all'interno dell'associazione. 2. Avverso tale ordinanza DO Di LV, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale deduce la violazione dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen., la mancata considerazione dell'assolvimento dell'onere di allegazione dell'interruzione del rapporto con il sodalizio criminoso e la carenza assoluta di motivazione sul punto. La difesa afferma di aver evidenziato nell'atto di appello che la commissione dei reati fine, consistenti in estorsioni, si sarebbe concentrata in un brevissimo arco temprale dal settembre al novembre 2019, mentre successivamente non sarebbe stata accertata nessun'altra condotta riconducibile alla associazione mafiosa. Pertanto„ era stato sottolineato come dalla data di commissione dell'ultimo di tali reati e fino all'arresto operato in esecuzione della prima ordinanza cautelare, il ricorrente non aveva commesso nessun altro reato. Sotto tale profilo l'ordinanza era priva di motivazione. Del pari il Tribunale del riesame non aveva motivato sulla circostanza evidenziata dalla difesa per cui successivamente all'applicazione degli arresti domiciliari il Di LV non aveva intrattenuto alcun rapporto con gli altri associati. 2 Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, il ricorrente rileva come, oltre a non essere supportate da alcun elemento di riscontro, queste si riferissero ruolo avuto dal Di LV nell'attività di gestione del traffico di stupefacenti, mentre la contestazione attiene solo a reati contro il patrimonio (estorsioni), oltre che al reato associativo, non essendogli invece contestato alcun reato in tema di stupefacenti. Pertanto, le suddette dichiarazioni sarebbero prive di rilievo non avendo alcun riscontro. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con successiva memoria di replica, il ricorrente ha osservato come la natura della prova della rescissione del legame associativo sia una prova negativa, la quale quindi non sottostà a rigidi canoni probatori, non essendo richiesta un'attività di collaborazione. Ha richiamato in proposito la recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la prova della rescissione del legame può essere data, ad esempio, dal lungo periodo di restrizione senza che siano mantenuti contatti con l'associazione. Pertanto, la restrizione detentiva costituirebbe elemento sintomatico del venir meno del legame associativo, che può essere superato dall'esistenza di altri elementi concreti di segno opposto, quali i frequenti contatti con associati, ovvero colloqui con gli stessi. Nella specie, non vi sarebbero elementi di tal genere, idonei a far presumere la permanenza del ricorrente all'interno dell'associazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di associaz:one per delinquere di stampo mafioso, la sopravvenuta detenzione non assume di per sé rilievo decisivo rispetto alla permanenza dell'affectio societatis, ben potendo il fatto associativo essere contestato a soggetti già ristretti in carcere, anche con riferimento a periodi successivi all'emissione del primo titolo. Ciò in ragione della tendenziale stabilità del vincolo, caratterizzato dalla complessità cella struttura del sodalizio, dalla complessità e dai forti legami tra gli aderenti e dal notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine che accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione 3 alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/1/2017, De Notaris, Rv. 269121). Pertanto, l'intervenuta carcerazione del soggetto non costituisce un elemento automaticamente idoneo ad integrare una presunzione assoluta di interruzione della permanenza della partecipazione al sodalizio, la quale viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di Matteo, Rv. 282661 - 02). 3. Applicando tali principi in tema di misure cautelari, ed in particolare di cd. "contestazioni a catena", si è affermato che la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, precisandosi tuttavia che tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222 - 01). Questa Corte ha altresì affermato che, al fine di evitare lo svuotamento delle esigenze sottese all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., è necessario operare una valutazione della situazione concreta, senza fermarsi al mero dato formale dell'assenza di forme espresse di dissociazione. Pertanto, il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi (Sez. 6, n.13568 del 29.11.2019, dep.2020, Alfano, Rv 278840; Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283 - 01). Occorre, dunque, che ricorrano elementi specifici e concreti dai quali dedurre la rescissione del legame dall'associazione, quale può essere, ad esempio, un lungo periodo di detenzione senza che siano stati mantenuti i contatti, una contrapposizione interna all'associazione cui sia conseguito l'allontanamento di uno dei sodali, nonché fatti oggettivi quali il trasferimento in luogo distanze da quello in cui opera la consorteria, sempre che non vi siano elementi dai quali desumere la continuità della partecipazione. 4 Ciò, peraltro, non comporta una sorta di inversione dell'onere probatorio, per effetto della quale spetterebbe all'imputato dimostrare il fatto negativo di non far più parte dell'associazione, essendo piuttosto richiesto esclusivamente un onere di allegazione di fatti circostanziati che, sottoposti al necessario controllo secondo le ordinarie regole del riparto probatorio, non consentano di ritenere l'effettiva cessazione dell'adesione al sodalizio criminoso. 4. Nel caso di specie, l'unico dato valorizzato dal Tribunale è costituito dalla mancanza di indici positivi dell'avvenuta rescissione del vincolo associativo dall'indagato detenuto e l'efficacia della contestazione formale della permanenza per un periodo successivo a quello di emissione del primo titolo custodiale. Tuttavia, la difesa ha evidenziato la circostanza che dopo le estorsioni, contestate al Di LV quali reati fine dell'associazione, poste in essere nel 2019, nessun'altra condotta criminosa è stata contestata al ricorrente. Inoltre, dopo l'applicazione della misura cautelare, egli non aveva avuto contatti con altri presunti associati, se non con i familiari più stretti. Ancora, ha messo in rilievo come il richiamo alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, ZI UP, oltre a non aver trovato elementi di riscontro, si riferivano a condotte concernenti il ruolo di coadiuvatore dell'attività di spaccio di stupefacenti che tuttavia non era mai stata contestata al Di LV. A fronte delle specifiche argomentazioni prospettate dall'indagato, il Tribunale non ha operato nessuna verifica in concreto in ordine al se la condotta partecipativa all'associazione mafiosa da parte del ricorrente si sia protratta anche successivamente all'applicazione della misura cautelare, essendosi limitato a richiamare solo l'assenza di indici positivi della avvenuta rescissione del vincolo associativo. In particolare, non vengono descritti contatti di valenza operativa durante la misura con altri associati, non si fa cenno a colloqui con familiari rivelatori della persistenza del rapporto con il gruppo, se non la circostanza che il ricorrente fosse ristretto ai domiciliari con la compagna che il Tribunale afferma essere «inserita nello stesso contesto familiare nel quale sono maturati i fatti in addebito». E tuttavia tale elemento di per sé assume poca rilevanza, atteso che esso doveva ritenersi conosciuto al momento dell'applicazione della misura ed è evidentemente stato considerato non significativo in relazione all'esigenza di salvaguardare le esigenze cautelari. 5. L'ordinanza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio;
il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà il principio indicato e verificherà se ed in che limiti siano sussistenti le condizioni previste dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. 5
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022.