Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 9215
CASS
Sentenza 10 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c bis) cod.proc.pen. in combinato disposto con l’art. 275, commi 3 e 3 bis, cod.proc.pen. e 309, comma 9, cod.proc.pen.

    Il ricorso è stato qualificato come appello cautelare ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen. in quanto non è ammesso il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che respinge la richiesta di revoca o modifica della misura cautelare. La Corte di legittimità ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse appellabile ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 292, comma 2, lett. d), cod.proc.pen. in relazione all’art. 274 comma 1, lett. a) cod.proc.pen.

    Il ricorso è stato qualificato come appello cautelare ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen. in quanto non è ammesso il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che respinge la richiesta di revoca o modifica della misura cautelare. La Corte di legittimità ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse appellabile ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen.

  • Inammissibile
    Manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene sussistente l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. c) cod.proc.pen.

    Il ricorso è stato qualificato come appello cautelare ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen. in quanto non è ammesso il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che respinge la richiesta di revoca o modifica della misura cautelare. La Corte di legittimità ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse appellabile ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen.

  • Inammissibile
    Manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui conferma il massimo presidio custodiale, ritenendo non proporzionata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico.

    Il ricorso è stato qualificato come appello cautelare ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen. in quanto non è ammesso il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che respinge la richiesta di revoca o modifica della misura cautelare. La Corte di legittimità ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse appellabile ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 9215
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9215
    Data del deposito : 10 marzo 2026

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