CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2023, n. 28793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28793 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: parte civile DI BA ON (RINUNCIANTE) nato a [...] A MARE il 23/11/1953 nel procedimento a carico di: DI NO CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 28793 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 06/06/2023 Il Pr sidente RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1, TI difensore di NI Di Rari, parte civile costituita nel procedimento a carico di CA Di TI, ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 aprile 2022„ che ha confermato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Avellino il 28 ottobre 2020. Con la sentenza confermata in appplin, il Tribuna IP aveva ritenuto insussistente il fatto ascritto all'imputata, diversamente qualificato come violazione dell'art. 437 cod. pen. (la Di TI era stata tratta a giudizio per il reato di cui all'art. 451 cod. pen.). 2. Il giudizio di appello è stato instaurato a seguito dell'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino e da NI Di Bari. La sentenza della Corte di appello è stata impugnata, invece, dalla sola parte civile, la quale ha dedotto errata applicazione dell'art. 437 cod. pen. e carenza della motivazione. 3. In data 20 marzo 2023 è pervenuta una nota, sottoscritta dal difensore e procuratore speciale del ricorrente, che ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse conseguente ad un «arrnrrin transattivo intervenuto tra le parti». Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In tal senso ha concluso anche il Procuratore generale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità non può seguire la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende e neppure al pagamento delle spese del procedimento. Costituisce infatti principio consolidato, quello secondo cui, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente non segue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali o al versamento di una somma in favore della 6ssa per le ammende, non potendosi configurare in questo caso una ipotesi di soccombenza (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 76/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 -01, nonché, in precedenza, tra le altre, Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01 e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso_ Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 28793 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 06/06/2023 Il Pr sidente RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1, TI difensore di NI Di Rari, parte civile costituita nel procedimento a carico di CA Di TI, ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 aprile 2022„ che ha confermato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Avellino il 28 ottobre 2020. Con la sentenza confermata in appplin, il Tribuna IP aveva ritenuto insussistente il fatto ascritto all'imputata, diversamente qualificato come violazione dell'art. 437 cod. pen. (la Di TI era stata tratta a giudizio per il reato di cui all'art. 451 cod. pen.). 2. Il giudizio di appello è stato instaurato a seguito dell'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino e da NI Di Bari. La sentenza della Corte di appello è stata impugnata, invece, dalla sola parte civile, la quale ha dedotto errata applicazione dell'art. 437 cod. pen. e carenza della motivazione. 3. In data 20 marzo 2023 è pervenuta una nota, sottoscritta dal difensore e procuratore speciale del ricorrente, che ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse conseguente ad un «arrnrrin transattivo intervenuto tra le parti». Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In tal senso ha concluso anche il Procuratore generale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità non può seguire la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende e neppure al pagamento delle spese del procedimento. Costituisce infatti principio consolidato, quello secondo cui, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente non segue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali o al versamento di una somma in favore della 6ssa per le ammende, non potendosi configurare in questo caso una ipotesi di soccombenza (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 76/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 -01, nonché, in precedenza, tra le altre, Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01 e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso_ Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore