Sentenza 20 giugno 2014
Massime • 1
È abnorme la sentenza con la quale il giudice dibattimentale, avendo accertato che il fatto è stato commesso al di fuori della circoscrizione del proprio Tribunale, dichiari di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per mancanza di una condizione di procedibilità, anziché dichiarare la propria incompetenza per territorio e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente.
Commentario • 1
- 1. Art. 23 c.p.p. Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo gradohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/06/2014, n. 31469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31469 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 20/06/2014
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 13793
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto - Consigliere - N. 1756/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA;
nel procedimento nei confronti di:
1) TA MI, n. il 25.5.1971;
2) ON IN, n. il 27.5.1942;
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona-Sezione distaccata di Fabriano del 12.3.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ricorre per cassazione avverso la sentenza del locale Tribunale- Sezione distaccata di Fabriano del 12.3.2013, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di TA MI e TR IN in ordine al delitto di truffa aggravata commesso in danno della società "Linea Marche S.p.A.".
2. Con l'unico motivo di ricorso, deduce l'abnormità della sentenza impugnata, per avere il giudice - dopo aver ricostruito il fatto accertando che il reato sarebbe stato commesso in Roma e non in Acervia (come contestato) - dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale e il proscioglimento definitivo dell'imputato; con ciò sovrapponendo categorie del tutto diverse quali la competenza territoriale, da un lato, e le condizioni di procedibilità dell'azione penale, dall'altro.
La censura è fondata.
Com'è noto, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
Come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte, l'abnormità dell'atto processuale può presentarsi sotto due forme, in quanto essa può riguardare tanto il "profilo strutturale", allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il "profilo funzionale", quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass., Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999 Rv. 215094). Nel caso di specie, con la sentenza impugnata, il giudice di merito, avendo accertato che la commissione del fatto-reato era avvenuta nel territorio di altro Tribunale, anziché dichiarare la propria incompetenza ai sensi dell'art. 23 c.p.p., e ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, ha invece - del tutto inopinatamente - prosciolto definitivamente l'imputato dal reato ascrittogli per mancanza di una condizione di procedibilità.
Tale pronuncia è sicuramente abnorme, perché sottrae l'imputato al proprio giudice naturale e finisce per trasformare un errore nella determinazione della competenza per territorio in una causa di non punibilità dell'imputato (per la sussistenza dell'abnormità in tema di incompetenza per territorio, Sez. 1, n. 28868 del 11/06/2009 Rv. 244310).
Ne risultano violati persino il principio di legalità e quello di obbligatorietà dell'azione penale, che pretendono che coloro che hanno violato la legge penale siano puniti secondo legge. Deve considerarsi, peraltro, che le cause di proscioglimento sono stabilite dall'ordinamento in modo tassativo e non possono essere create ad libitum dal giudice (Sez. 4, n. 12784 del 26/02/2003 Rv. 223822; Sez. 6, n. 758 del 16/03/1993 Rv. 194530). Poiché alla rilevata incompetenza territoriale la legge fa seguire il dovere del giudice procedente di dichiarare la propria incompetenza e trasmettere il procedimento al giudice competente, non può quel giudice trasformare quella che è solo una causa di trasmigrazione del procedimento in una causa di proscioglimento definitivo dell'imputato dal reato ascrittogli.
Priva di alcun pregio è l'argomento contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui la pronuncia di proscioglimento sarebbe imposta dal principio del "ne bis in idem". Tale principio, infatti, vieta che un soggetto sia giudicato due volte per lo stesso fatto;
mentre il giudice, facendo erronea applicazione di tale principio, ha precluso - nel caso di specie - che l'imputato fosse giudicato per la prima volta nel merito dell'accusa mossagli.
In definitiva, va affermato il seguente principio: "È abnorme la sentenza con la quale il giudice dibattimentale, avendo accertato che il fatto è stato commesso al di fuori della circoscrizione del proprio Tribunale, dichiari non doversi procedere nei confronti dell'imputato per mancanza di una condizione di procedibilità, anziché dichiarare la propria incompetenza per territorio e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente".
3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio e gli atti vanno restituiti al Tribunale di Ancona per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Penale, il 20 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2014