Sentenza 2 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/02/2004, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 47, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO DE MARTINO, difeso dall'avvocato ANGELO RAFFAELE BEATRICEO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MILANO ASSIC SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 651/01 del Giudice di pace di RIMINI, emessa il 15/09/01 e depositata il 05/10/01 (R.G. 1407/00);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 19/12/03 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con il ricorso in oggetto NI AR impugna per SS la sentenza emessa in giudizio di equità necessaria ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. dal giudice di pace di Rimini in data 2.10.2001, con la quale era rigettata la sua domanda principale e quella riconvenzionale della convenuta società Milano Assicurazioni spa in tema di contratto di assicurazione contro i danni;
rilevato che con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente contesta la mancata valutazione di alcuni documenti, di cui assume la rilevanza ai fini della decisione, e critica la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice del merito aveva ritenuto non provata la richiesta della somma di lire 400.000, indicata in citazione;
rilevato che con il secondo mezzo di doglianza deduce, sotto il profilo sempre del vizio di motivazione, che il giudice di pace non avrebbe indicato con coerenza e logicità le fonti del suo convincimento;
ritenuto che le censure, oltre che infondate nel merito, non prospettano un vizio di motivazione apprezzabile in termini di insanabile contraddittorietà o di mera apparenza, siccome si richiede avverso le sentenze del giudice di pace ricorribili per SS (Cass., n. 716/99), giacché le argomentazioni esposte in sentenze sono logiche e convincenti, dato che il giudice del merito da atto che per l'infortunio subito il ricorrente ha ottenuto dalla società di assicurazione la somma complessiva di lire 6.100.000, che copre e supera ampiamente quanto spettante a titolo di indennizzo dovuto, sicché il AR non può pretendere l'ulteriore importo di lire 400.000 pari alla franchigia che l'assicuratore aveva diritto a trattenere in base alla previsione pattizia;
considerato, pertanto, che ricorrono i presupposti della pronuncia in Camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ. trattandosi di motivi inammissibili, onde il ricorso deve essere rigettato senza altra pronuncia in ordine alle spese, non avendo la parte intimata svolto difese;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2004