Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2001, n. 4427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4427 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) . O E B N C , E 1 A E 9 P N 9 1 O O I D Z 1 1 A - E 1 R C T 2 I S PUBBLICA ITALIANA . I D L 0442 7 /0 1 G U E 9 I R 3 G A E E D 6 E 4 N T . . T T N CORTE SUPREMA DICASSAZION E T S I Oggetto S R ( E A Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17212/98 - Presidente Dott. Angelo. GIULIANO Dott. Ugo FAVARA Consigliere PREDEN Rel. Consigliere Cron. 9502 Dott. Roberto PURCARO Consigliere Rep. Dott. Italo Consigliere Ud. 30/11/00 Dott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVORRANO 12 SC B INT 4, presso lo studio dell'avvocato GIANNARINI MARIO, difeso dall'avvocato DIMARTINO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LI CO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato LUPIS STEFANO, che lo difende unitamente all'avvocato CILIA GIOVANNI, giusta delega in atti;
2000 - controricorrente avverso la sentenza n. 44/98 del Giudice di pace di 1941 RAGUSA emessa il 19/05/98, depositata il 19/05/98; RG.210/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del I motivo del ricorso e l'assorbimento degli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 4.4.1997, SC Baieli conveniva davanti al giudice di pace di Ragusa Rosario ZO per ottenere il risarcimento dei danni arrecati all'immobile al predetto locato, rilasciato a seguito di sfratto per morosità il 21.5.1996, quantificati in £. 2.000.000; a tal fine chiedeva di essere autorizzato ad incamerare il deposito cauzionale di £.
1.950.000 e chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della residua somma di £. 50.000. Il convenuto eccepiva preliminarmente l'incompetenza per materia del giudice adito sul rilie- vo che, vertendosi in tema di causa relativa a rapporto di locazione di immobili urbani, sussisteva la compe- tenza del pretore ai sensi dell'art. 8, comma 2, n. 3, c.p.c.; nel merito, contestava la fondatezza della do- 2 manda e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del locatore alla restituzione del deposito cauzionale. Il giudice di pace, con sentenza del 19.5.1998, di- chiarava la propria competenza;
accoglieva la domanda;
rigettava la riconvenzionale. Avverso la sentenza il ZO ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Ha resistito, con controricorso, il Baieli. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 7, comma 1, e 8, comma 2, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 2, c.p.c. Deduce il ricorrente che il giudice di pace ha er- rato nel negare la competenza per materia del pretore, affermando la propria, sul rilievo che oggetto del con- tendere non era il contratto di locazione, ormai cessa- to con la riconsegna dell'immobile, ma il credito deri- vante dai danni arrecati dal conduttore all'immobile. Sostiene che la competenza per materia del pretore per le cause relative a rapporti di locazione di immo- bili urbani, prevista dall'art. 8, comma 2, n. 3, c.p.c., ha portata generale e riguarda quindi anche la domanda di risarcimento dei danni arrecati dal condut- tore all'immobile locato, ancorchè proposta dopo la cessazione del rapporto e la riconsegna dell'immobile. 3 2. Il motivo è fondato. L'art. 8, comma 2, n. 3, c.p.c., come sostituito dall'art. della legge 26.11.1990 n. 353, in vigore dal 30.4.1995, attribuisce alla competenza per materia del pretore "le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani. Con tale disposizione è stata concentrata davanti ad un unico giudice (il pretore) la competenza a cono- scere, quale che ne sia il valore, di tutte le
contro
- versie che traggano origine da un rapporto di locazio- ne. La formulazione della norma è invero della massima latitudine, ed è in quanto tale suscettiva di abbrac- ciare la totalità delle cause che abbiano con il rap- porto di locazione un vincolo di mera relazione. Vinco- lo che va ravvisato in ogni caso in cui siano dedotte in giudizio pretese fondate sulla regolamentazione con- venzionale del rapporto ovvero sulla sua disciplina le- gale. D'altra parte, l'interpretazione la più ampia pos- sibile, nei sensi suindicati, trova sostegno anche nel- la ratio della norma, palesemente ispirata da esigenze di chiarezza e di semplificazione circa l'individuazione del giudice competente in materia di controversie locatizie. Tale individuazione nonera in- 4 fatti sempre agevole nel previgente regime, nel quale la competenza del pretore riguardava (oltre al procedi- mento per convalida di sfratto: art. 661 c.p.c.) le specifiche controversie elencate dagli artt. 30 e 45 della legge n. 392 del 1978 (abrogati dalla citata leg- ge n. 353 del 1990 a decorrere dal 30.4.1995), e con- correva, per quelle nelle suindicate disposizioni non previste, in ragione del criterio del valore (ai sensi dell'art. 12, comma 2, anch'esso abrogato dalle citata legge con eguale decorrenza), con la competenza del tribunale. Consegue che, concernendo la controversia in esame la pretesa del locatore a conseguire il risarcimento dei danni derivanti da deterioramento dell'immobile lo- cato, e cioè una pretesa implicante l'applicazione del- la disciplina della responsabilità del conduttore ex art. 1588 c.c., la causa, in quanto relativa ad un rap- porto di locazione di immobile urbano, era di competen- za del pretore. Ed è appena il caso di notare che non assumeva al- cuna rilevanza l'avvenuta riconsegna dell'immobile, poiché la pretesa azionata era fondata sulla violazione di obblighi nascenti dal contratto, ed era esercitabi- le, sino alla maturazione della prescrizione, una volta che, riconsegnato l'immobile, erano divenuti accertabi- 5 li i danni da deterioramento.
3. In accoglimento del primo motivo, l'impugnata sentenza va pertanto cassata.
4. Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
5. A seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, disposta dall'art. 1 del d.lgs. 19.2.1998 n. 51, e decorrente dal 2.6.1999, la causa va rinviata al tribunale, quale giudice unico di primo grado, al quale sono trasferite le competenze già attribuite al pretore. Il giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Ragusa, provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo;
dichiara assor- (all giustizio of cansasione, biti gli altri;
cassa e rinvia, anche per spese al O 4 L 7 L E K 3 . O E Tribunale di Ragusa. B C N N A , O 1 P I Z 9 I 9 A 1 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- D R - T 1 E S 1 I - C I G 1 E 2 terza sezione civile della Corte di cassazione, D il la R . U L I A 9 D G 3 E E T 30.11.2000. E N N 6 . E 4 T S . E S IL PRESIDENTEА Л I T ( IL CONSIGLIERE EST. T R RoboPotan Foly A Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 mendola Oggi, 27 MAR. 2001 Concetta A IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola