Sentenza 17 dicembre 1999
Massime • 1
In tema di falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche, deve ritenersi che trovano nella legge n. 475 del 1925 identica tutela sanzionatoria sia i lavori richiesti per abilitazione ad insegnamento professionale ed all'esercizio di una professione, che quelli richiesti per il conferimento di lauree, titoli scolastici o accademici. Ne consegue che anche il semplice diploma scolastico, individuabile nel "titolo" enunciato dalla legge, assolve alla funzione attestatrice di specifica preparazione del candidato, ed è notoriamente prodromica oltre che indispensabile, per l'accesso ad abilitazioni e professioni; l'alterazione della genuinità dell'elaborato integra, pertanto, anche in simile ipotesi, violazione della legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/1999, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno FOSCARINI Presidente del 17.12.1999
1. Dott. Renato Luigi CALBRESE Consigliere SENTENZA
2. " Pierfrancesco MARINI " N.2243
3. " NA RR " REGISTRO GENERALE
4. " OR AU NE " N.45348/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Lo SO OR, nato a [...] il 10.1952;
Lo SO LO, nato a [...] il [...];
NZ NL, nato a [...] il [...];
GI IO AU, nato a [...] il [...];
GI RI, nata a [...] il [...]. avverso la sentenza in data 24.6.1999 della Corte di Appello di Caltanissetta. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore Avv.to Filippo Siciliano, per i ricorrenti GI IO AU, GI RI, che ha concluso per l'accoglimento nel ricorso (annullamento della sentenza, senza rinvio);
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 21.2.1995, il Pretore di Caltanissetta condannò la SO OR, Lo SO LO, UA PE, GI IO AU, De LI NO, NZ NL, AU PE, GI RI e UA NE, alla pena ciascuno di mesi uno e gg. dieci di reclusione, quali responsabili i primi sette di avere tentato di procurare alle seconde due lavori non propri in sede di loro esame di maturità, nonché alle medesime di avere tentato la presentazione di simili lavori.
I primi sette imputati, infatti, erano stati sorpresi all'interno dell'abitazione di Lo SO OR, sita nel perimetro del Liceo Scientifico LL di Riesi, e di cui esso Lo SO era custode, intenti ad ascoltare ciò che stava avvenendo nell'aula di esame in cui erano impegnate GI RI e UA NE;
l'ascolto era reso possibile da un apparecchio registratore, corredato di un trasformatore e di cuffie, collegato, mediante cavi elettrici alle plafoniere delle illuminazioni al neon della sala di esame. Il Tribunale ritenne evidente l'idoneità e l'univocità degli atti finalizzati alla redazione dell'elaborato da consegnarsi alle candidate;
del resto, nell'abitazione del custode, si erano pur rinvenute cassette audio recanti la registrazione del tema di esame del giorno precedente, nonché quella del compito appena dettato. Sul gravame degli imputati, la Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza 14.4.1999, sostituì la pena detentiva inflitta a GI IO AU e GI RI nella corrispondente pena pecuniaria di L.
1.000.000 di multa, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
Lo SO LO, Lo SO OR, NZ NL, GI IO AU e GI RI ricorrono per cassazione avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento senza rinvio. Con unico atto, il difensore di Lo SO LO e Lo SO OR deduce: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione, in ordine alla ravvisata ipotesi di tentativo di violazione dell'art. 2 della Legge 19.4.1925 n. 475, nello assunto che la presenza dello impianto di ricezione ed amplificazione nell'abitazione del custode non avrebbe consentito al medesimo di fare ingresso nell'istituto per consegnare l'elaborato alle studentesse che avesse inteso favorire, ne' l'impianto avrebbe permesso alcuna trasmissione dall'esterno; 2) inosservanza della legge penale e vizio della motivazione, quanto al giudizio di responsabilità del Lo SO LO, poiché la sentenza non avrebbe minimamente risposto all'assunto di occasionalità della di lui presenza nell'abitazione del custode (peraltro, fratello). I difensori del NZ e dei due GI deducono, identicamente, violazione di legge, nell'assunto che la Legge n. 475 del 1925 non tutelerebbe i titoli che esauriscono la loro efficacia nell'ambito della scuola e non sono finalizzati ad abilitazioni o all'esercizio di professioni.
I ricorsi sono infondati.
Il primo motivo, comune a Lo SO OR e Lo SO OR e Lo SO LO, contesta il giudizio di idoneità ed univocità degli atti esecutivi già posti in essere dagli imputati;
trattasi di motivo che - per vero, ai limiti di ammissibilità laddove pretende di sovrapporre differente lettura delle circostanze di fatto nelle quali gli atti vennero compiuti - si rivela incapace di cogliere alcuna inosservanza di norma penale o vizio di motivazione. Incensurabile, infatti, è la rilevazione di idoneità degli atti, consistiti nella predisposizione, all'interno dell'abitazione del custode della scuola, presso la quale si svolgevano gli esami di maturità, di apparecchiature in grado di acquisire in tale impropria sede il testo del compito dettato in aula;
un registratore, che peraltro già il giorno precedente aveva assolto alla propria inequivoca funzione (dandosi atto che risultava già registrato su una cassetta il compito di tal giorno) venne infatti rinvenuto collegato alle plafoniere delle luci dell'aula stessa, dotate di microfoni, mentre gli ascoltatori risultarono dotati di cuffie idonee alla ricezione.
Parimenti incensurabile è il giudizio di concreta idoneità alla consumazione del reato contestato, sulla constatata possibilità, tratta dall'apprestamento delle apparecchiature e dalla favorevole situazione dei luoghi, di comunicare all'esterno - e senza transitare per l'istituto scolastico (del tutto autonomo l'accesso "ab externo" alla casa del custode, al cui interno era sistemata la strumentazione) - la traccia del tema appena raccolta, al fine di fare elaborare il lavoro da terzi, e quindi rimettere il testo alle studentesse, raggiungibili in forza della libertà di manovra del Lo SO OR, custode della scuola (nel cui perimetro era pure situata l'abitazione).
E, quanto all'univocità, adeguato è il richiamo al contesto nel quale sono state realizzate le condotte, poiché il "dispiegamento di forze" nella casa del custode, la predisposizione di mezzi per nulla rudimentali (basti pensare agli ingegnosi collegamenti, fra la cucina della casa del custode e l'aula degli esami) e capaci di acquisire il testo del compito dettato, trasferito così in contenitori "esportabili", il rapporto di parentela della studentesse con due degli imputati, si qualificano come elementi indiscutibilmente rivelatori, dell'intenzione degli agenti;
non può negarsi, infatti, che, nella loro oggettività, gli atti posti in essere e denunciati in ricorso come semplicemente preparatori, fossero patentemente tali da rilevare la loro direzione verso il fine criminoso addebitato. Parimenti infondato è il motivo dedotto per il solo Lo SO LO;
l'assunto di una presenza occasionale nella fase di ascolto risulta, infatti, correttamente disatteso sul rilievo che lo stesso imputato ha annesso (come ogni altro) di non possedere cognizioni idonee allo svolgimento del compito, in tal modo finendo con il denunciare una mera curiosità intellettuale assolutamente sterile, se non ulteriormente soddisfatta da terzi;
in uno a tal rilievo, la sorpresa "in flagranza" di un ascolto "corale" di apparecchiature ricettive ingegnosamente collegate all'aula di esame, e la stessa pluralità di ascoltatori in tale concentrazione che, già "ex se" e per le circostanze in cui si è verificata, costituiscono elementi logicamente valorizzati per escludere un innocente motivo di pura curiosità.
Infondato, infine, è il motivo formulato identicamente dal NZ e dai due GI.
Il reato contestato è consistito, infatti, nel tentativo di procurare lavori "opera di altri" a due studentesse impegnate in esame che conferisce un titolo scolastico (diploma di maturità) in violazione dell'art.2 L. 19.4.1925 n. 475. La lettura di detta norma - che rimanda all'art. 1 per l'elencazione della categoria di lavori dei quali si vuole assicurare la genuinità - autorizza a ritenere, invero, per la enunciazione alternativa delle ipotesi, che trovino identica tutela "sanzionatoria" i lavori richiesti per abilitazione ad insegnamento professionale ed all'esercizio di una professione e quelli richiesti per il conferimento di lauree, titoli scolastici o accademici. Anche il semplice diploma scolastico, individuabile nel "titolo" enunciato dalla assolve alla funzione attestatrice di specifica preparazione del candidato, ed è notoriamente prodromica oltre che indispensabile, anche nella fattispecie (esame di maturità), per l'accesso ad abilitazioni e professioni;
l'alterazione della genuinità dell'elaborato integra, anche in simile ipotesi, una evidente violazione della legge.
I ricorsi, pertanto, debbono essere respinti, conseguendone in capo ai ricorrenti, in solido, il carico delle spese del procedimento.
P. Q. M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2000