Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/1999, n. 2165
CASS
Sentenza 17 dicembre 1999

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In tema di falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche, deve ritenersi che trovano nella legge n. 475 del 1925 identica tutela sanzionatoria sia i lavori richiesti per abilitazione ad insegnamento professionale ed all'esercizio di una professione, che quelli richiesti per il conferimento di lauree, titoli scolastici o accademici. Ne consegue che anche il semplice diploma scolastico, individuabile nel "titolo" enunciato dalla legge, assolve alla funzione attestatrice di specifica preparazione del candidato, ed è notoriamente prodromica oltre che indispensabile, per l'accesso ad abilitazioni e professioni; l'alterazione della genuinità dell'elaborato integra, pertanto, anche in simile ipotesi, violazione della legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/1999, n. 2165
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2165
    Data del deposito : 17 dicembre 1999

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