Sentenza 15 luglio 2000
Massime • 1
In tema di resistenza a pubblico ufficiale la minaccia può essere costituita da qualsiasi mezzo idoneo ad opporsi all'atto di ufficio (o di servizio) che si sta compiendo ed è integrata anche nel caso che si manifesti in modo indiretto (cioè all'indirizzo di soggetto diverso dal Pubblico Ufficiale) purché la pubblica funzione ne risulti impedita o soltanto ostacolata. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la minaccia fosse integrata da un cane di grossa taglia e ringhiante, chiuso nell'abitacolo, costituente ostacolo alle operazioni di rimozione, specie con riguardo al lavoro materiale riservato al conducente del carro-attrezzi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/07/2000, n. 8493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8493 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'ASARO Presidente del 5/7/2000
1. Dott. Raffaele LEONASI Consigliere SENTENZA
2. " Oreste CIAMPA Consigliere N. 1344
3. " Francesco SERPICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Nicola MILO Consigliere N. 632/00
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VE GI nato a [...] l'[...] -
avverso la sentenza del 12/10/1999 della Corte d'appello di Firenze - Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Leonasi
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale Dott. Veneziano che ha concluso per la inammissibilità del ricorso - Fatto
Con sentenza del 12/10/1999 la Corte d'appello di Firenze confermò decisione del Pretore-sede che aveva condannato TR GI per il reato di cui all'art. 337 C.P.- Secondo la ricostruzione del giudice, l'imputato si era opposto a che gli agenti rimuovessero forzatamente la sua auto, lasciata in sosta in zona di divieto siccome soggetta alla periodica pulizia notturna;
il TR allarmato dall'abbaiare del suo cane era sceso in strada e, trovata l'auto già agganciata al carro-attrezzi, aveva cominciato a discutere coi vigili sulla legittimità di quell'operato e quindi aveva chiuso il cane, che intanto ringhiava in modo minaccioso, nell'abitacolo di guisa che gli agenti e il conducente dell'autocarro ne rimasero intimoriti e desistettero dal compimento del servizio;
l'assunto difensivo che esso TR si era inutilmente dichiarato pronto a spostare il veicolo, era smentito, a giudizio della Corte, dal fatto stesso che quando gli agenti si allontanarono l'auto era ancora al suo posto, a disposizione del prevenuto.
Col proposto ricorso per cassazione l'imputato deduce primo motivo - che egli non profferì minacce di sorta, neppure aizzando il cane, all'indirizzo degli agenti (chiuse il cane in macchina unicamente per evitare che disturbasse la discussione); sentendosi, peraltro, vittima di un sopruso, telefonò anche al "113" per avere conforto al suo assunto, ossia che la vettura non poteva essere rimossa forzatamente una volta che lui si era dichiarato pronto a farlo di persona.
Il secondo motivo deduce che la presenza del cane in macchina non poteva integrare la violenza richiesta dall'art. 337 C.P.;
esplicita poi l'argomento che in ogni caso egli aveva ritenuto di esercitare un diritto a fronte di quello che ritenevo, un vero e proprio arbitrio da parte degli agenti.
Col terzo motivo si accenna al reato di cui all'art. 650 C.P. che però non risulta essere stato oggetto di contestazione. Diritto
I primi due motivi del ricorso da esaminare congiuntamente, appaiono infondati in modo manifesto.
È noto che in tema di resistenza a pubblico ufficiale la minaccia può essere costituita da qualsiasi mezzo idoneo ad opporsi all'atto di ufficio (o di servizio) che si sta compiendo ed è integrata anche nel caso che si manifesti in modo indiretto (cioè all'indirizzo di soggetto diverso dal p.u.) purché la pubblica funzione ne risulti impedita o soltanto ostacolata (cfr., tra le tante;
Cass. 9/8/1990, Mattioli;
28/4/1994, Maslovich;
25/5/1996, Solfrizzi). Pertanto, nella specie, rettamente i giudici del merito hanno ritenuto che il cane di grossa taglia e ringhiante, chiuso nell'abitacolo, costituisse ostacolo sufficiente alle operazioni di rimozione, specie con riguardo al lavoro materiale riservato al conducente del carro-attrezzi.
L'imputato non poteva, poi, seriamente sostenere l'esimente (reale o putativa) della reazione ad atto arbitrario, posto che anche qui risulta accertato che la di lui intenzione non era certo quella - manifestata, se si vuole, a parole - di spostare la vettura personalmente i vigili si erano allontanati, lasciando l'auto sul posto, proprio perché avevano esattamente giudicato che la situazione non poteva avere alcuno sbocco: e, d'altra parte, lo stesso proprietario se realmente fosse stato intenzionato in quel senso, avrebbe avuto ogni interesse ad aderire all'invito, in presenza degli stessi vigili, almeno per limitare le conseguenze patrimoniali del suo operato.
Nulla, evidentemente, sul terzo motivo.
Alla declaratoria di inammissibilità segue ex art. 616 CPP (condanna ad equa sanzione di L.1.000.000, non risultando che l'imputato sia stato immune da colpa nel proporre il ricorso (Corte cost. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2000