CASS
Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2023, n. 8968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8968 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN EL, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 1581/2021 della Corte di appello di Trieste del 22 novembre 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi ORSI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 8968 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Trieste ha, con sentenza pronunziata in data 22 novembre 2021, confermato la sentenza con la quale, in data 8 novembre 2019 il Gup del Tribunale di tale medesima sede giudiziaria, in esito a processo celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di NS EL in ordine ai due reati a lui contestati, aventi, rispettivamente ad oggetto la violazione dell'art. 259 del dlgs n. 152 del 2006, per avere effettuato, in qualità di legale rappresentante della AS SrIS, spedizione di rifiuti, realizzata attraverso l'importazione non autorizzata sul territorio nazionale di n. 14 casse contenenti parti usate di autoveicoli, prive della necessaria documentazione, e dell'art. 256, comma 1, lettera a), del medesimo dlgs n. 152 del 2006 perché, nello svolgimento dell'attività descritta, effettuava raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti, in assenza della necessaria autorizzazione. Avendo il Tribunale inflitto all'imputato per tali condotte, unificate sotto il vincolo della continuazione e tenuto conto della diminuente per il rito prescelto, la pena di mesi 4 di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda, oltre accessori, fra i quali la confisca del camion utilizzato per il trasporto dei rifiuti in questione, la Corte di merito, rigettando l'appello da questo presentato, ha integralmente confermato la condanna inflitta all'imputato. Avverso la sentenza sopra indicata ha interposto ricorso per cassazione la difesa del NS, affidando le proprie censure a 5 motivi di ricorso. Il primo di essi ha ad oggetto il vizio di motivazione in punto di intervenuta impugnazione del rigetto da parte del Gup alla richiesta di ammissione del prevenuto al rito abbreviato condizionato allo svolgimento di una perizia volta a verificare, onde escluderne la natura di rifiuto, la funzionalità o meno delle parti di autoveicoli di cui a
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi ORSI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 8968 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Trieste ha, con sentenza pronunziata in data 22 novembre 2021, confermato la sentenza con la quale, in data 8 novembre 2019 il Gup del Tribunale di tale medesima sede giudiziaria, in esito a processo celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di NS EL in ordine ai due reati a lui contestati, aventi, rispettivamente ad oggetto la violazione dell'art. 259 del dlgs n. 152 del 2006, per avere effettuato, in qualità di legale rappresentante della AS SrIS, spedizione di rifiuti, realizzata attraverso l'importazione non autorizzata sul territorio nazionale di n. 14 casse contenenti parti usate di autoveicoli, prive della necessaria documentazione, e dell'art. 256, comma 1, lettera a), del medesimo dlgs n. 152 del 2006 perché, nello svolgimento dell'attività descritta, effettuava raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti, in assenza della necessaria autorizzazione. Avendo il Tribunale inflitto all'imputato per tali condotte, unificate sotto il vincolo della continuazione e tenuto conto della diminuente per il rito prescelto, la pena di mesi 4 di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda, oltre accessori, fra i quali la confisca del camion utilizzato per il trasporto dei rifiuti in questione, la Corte di merito, rigettando l'appello da questo presentato, ha integralmente confermato la condanna inflitta all'imputato. Avverso la sentenza sopra indicata ha interposto ricorso per cassazione la difesa del NS, affidando le proprie censure a 5 motivi di ricorso. Il primo di essi ha ad oggetto il vizio di motivazione in punto di intervenuta impugnazione del rigetto da parte del Gup alla richiesta di ammissione del prevenuto al rito abbreviato condizionato allo svolgimento di una perizia volta a verificare, onde escluderne la natura di rifiuto, la funzionalità o meno delle parti di autoveicoli di cui a