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Sentenza 13 luglio 2023
Sentenza 13 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2023, n. 30516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30516 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BR IA CA nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 06/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. nnodd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SA CC, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30516 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 02/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 5 marzo 2019, confermava la sentenza di primo grado, che aveva condannato NO AN alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione per i reati di cui agli artt. 482 in relazione all'art. 476, 491 e 646 cod. pen. e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite PR NA, NG IL e AD PP. 1.1. Avverso detta sentenza l'imputato proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione riguardo al giudizio di responsabilità ed alla omessa rinnovazione dell'istruttoria in grado di appello. 1.2. Questa Corte di legittimità, con sentenza n. 19360/2021 del 25 marzo 2021 (emessa dalla Quinta Sezione), riteneva i motivi di ricorso inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto essi si limitavano a dedurre violazioni di legge e vizi motivazionali senza l'indicazione delle specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detti vizi dell'impugnata decisione sarebbero da ritenere esistenti, salvo richiamare principi noti e condivisibili, ma non calati nella realtà del presente procedimento. Il ricorrente non aveva richiamato, invero, nessuno dei passaggi motivazionali affetti, a suo giudizio, da illogicità, né aveva indicato quale fosse il compendio probatorio di cui la Corte di merito non avrebbe tenuto conto;
quanto alla rinnovazione dell'istruttoria, non aveva specificato nemmeno quale dovesse essere, a suo giudizio, l'accertamento da eseguire. Il che concreta, scolasticamente, un caso di genericità del ricorso. 1.3. Tuttavia, la sentenza impugnata veniva annullata per una ragione diversa da quelle prospettate;
AN NO, infatti, era stato condannato per aver formato due comunicazioni di cancelleria e un decreto apparentemente proveniente dal Tribunale dei Minorenni falsi (capi A e B), per aver alterato un assegno bancario modificando il nome dell'intestatario (capo C) e per appropriazione indebita (capo D). I giudici di merito e lo stesso ricorrente non avevano considerato, però, che l'assegno specificato al capo C) non era trasferibile mediante girata, per cui rientrava nelle ipotesi di depenalizzazione di cui al d.lgs. 15/1/2016, n. 7. Da ciò conseguiva - in considerazione del fatto che la pena base era stata commisurata proprio sul reato di cui al capo C) - l'impossibilità per la Corte di cassazione di scorporare la pena relativa al reato suddetto e la necessità del rinvio al giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Per tali ragioni, quindi, la sentenza impugnata veniva annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo C), perché il fatto non era previsto dalla legge 2 come reato e veniva annullata, rispetto al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. 2. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe e giudicando in sede di rinvio ha rideterminato la pena infliitta a AN NO in mesi otto di reclusione ed euro 700 di multa;
la Corte del rinvio ha ritenuto più grave il delitto di appropriazione indebita (capo D) e, avuto riguardo al valore della somma di cui l'imputato si era appropriato ed alle modalità di commissione del reato posto in essere nello svolgimento della attività di avvocato, ha ritenuto congrua la pena di mesi nove di reclusione ed euro 900 di multa, ridotta di un terzo per la concessione delle attenuanti generiche, con due aumenti di pena per la continuazione (per i reati sub A e B) nella misura di mesi uno di reclusione ed euro 50 di multa per i predetti reati pervenendo, così, alla pena finale sopra riportata. 3. Avverso la predetta sentenza AN NO, per mezzo dell'avv. Attilio Molinengo, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento della medesima. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla individuazione del reato ex art.646 cod. pen. (capo D della rubrica) come reato più grave;
la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere più grave il reato sopra indicato, anziché quello di cui al capo A) in quanto quest'ultimo è punito più severamente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto deve escludersi un concreto interesse del ricorrente alla impugnazione, considerato che con l'individuazione come più grave del reato sub A), la pena base sarebbe più alta rispetto a quella fissata in sede di rinvio. 3. In ogni caso deve ricordarsi che, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice più grave, in rapporto alle singole circostanze in cui la 3 fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez. U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255347 - 01). La Corte di appello, in sede di rinvio, si è attenuta a tale principio ed ha spiegato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - perché ha ritenuto più grave il reato di cui all'art.646 cod. pen., dando risalto al valore della somma di cui l'odierno ricorrente si era appropriato ed alle modalità di commissione dello stesso perpetrato nello svolgimento dell' attività di avvocato. Ne consegue che con i vizi lamentati si vorrebbe, in realtà, pervenire ad una differente (non ammessa in sede di legittimità) valutazione degli elementi di merito, coerentemente esaminati dalla Corte di appello. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. nnodd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SA CC, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30516 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 02/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 5 marzo 2019, confermava la sentenza di primo grado, che aveva condannato NO AN alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione per i reati di cui agli artt. 482 in relazione all'art. 476, 491 e 646 cod. pen. e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite PR NA, NG IL e AD PP. 1.1. Avverso detta sentenza l'imputato proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione riguardo al giudizio di responsabilità ed alla omessa rinnovazione dell'istruttoria in grado di appello. 1.2. Questa Corte di legittimità, con sentenza n. 19360/2021 del 25 marzo 2021 (emessa dalla Quinta Sezione), riteneva i motivi di ricorso inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto essi si limitavano a dedurre violazioni di legge e vizi motivazionali senza l'indicazione delle specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detti vizi dell'impugnata decisione sarebbero da ritenere esistenti, salvo richiamare principi noti e condivisibili, ma non calati nella realtà del presente procedimento. Il ricorrente non aveva richiamato, invero, nessuno dei passaggi motivazionali affetti, a suo giudizio, da illogicità, né aveva indicato quale fosse il compendio probatorio di cui la Corte di merito non avrebbe tenuto conto;
quanto alla rinnovazione dell'istruttoria, non aveva specificato nemmeno quale dovesse essere, a suo giudizio, l'accertamento da eseguire. Il che concreta, scolasticamente, un caso di genericità del ricorso. 1.3. Tuttavia, la sentenza impugnata veniva annullata per una ragione diversa da quelle prospettate;
AN NO, infatti, era stato condannato per aver formato due comunicazioni di cancelleria e un decreto apparentemente proveniente dal Tribunale dei Minorenni falsi (capi A e B), per aver alterato un assegno bancario modificando il nome dell'intestatario (capo C) e per appropriazione indebita (capo D). I giudici di merito e lo stesso ricorrente non avevano considerato, però, che l'assegno specificato al capo C) non era trasferibile mediante girata, per cui rientrava nelle ipotesi di depenalizzazione di cui al d.lgs. 15/1/2016, n. 7. Da ciò conseguiva - in considerazione del fatto che la pena base era stata commisurata proprio sul reato di cui al capo C) - l'impossibilità per la Corte di cassazione di scorporare la pena relativa al reato suddetto e la necessità del rinvio al giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Per tali ragioni, quindi, la sentenza impugnata veniva annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo C), perché il fatto non era previsto dalla legge 2 come reato e veniva annullata, rispetto al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. 2. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe e giudicando in sede di rinvio ha rideterminato la pena infliitta a AN NO in mesi otto di reclusione ed euro 700 di multa;
la Corte del rinvio ha ritenuto più grave il delitto di appropriazione indebita (capo D) e, avuto riguardo al valore della somma di cui l'imputato si era appropriato ed alle modalità di commissione del reato posto in essere nello svolgimento della attività di avvocato, ha ritenuto congrua la pena di mesi nove di reclusione ed euro 900 di multa, ridotta di un terzo per la concessione delle attenuanti generiche, con due aumenti di pena per la continuazione (per i reati sub A e B) nella misura di mesi uno di reclusione ed euro 50 di multa per i predetti reati pervenendo, così, alla pena finale sopra riportata. 3. Avverso la predetta sentenza AN NO, per mezzo dell'avv. Attilio Molinengo, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento della medesima. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla individuazione del reato ex art.646 cod. pen. (capo D della rubrica) come reato più grave;
la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere più grave il reato sopra indicato, anziché quello di cui al capo A) in quanto quest'ultimo è punito più severamente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto deve escludersi un concreto interesse del ricorrente alla impugnazione, considerato che con l'individuazione come più grave del reato sub A), la pena base sarebbe più alta rispetto a quella fissata in sede di rinvio. 3. In ogni caso deve ricordarsi che, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice più grave, in rapporto alle singole circostanze in cui la 3 fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez. U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255347 - 01). La Corte di appello, in sede di rinvio, si è attenuta a tale principio ed ha spiegato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - perché ha ritenuto più grave il reato di cui all'art.646 cod. pen., dando risalto al valore della somma di cui l'odierno ricorrente si era appropriato ed alle modalità di commissione dello stesso perpetrato nello svolgimento dell' attività di avvocato. Ne consegue che con i vizi lamentati si vorrebbe, in realtà, pervenire ad una differente (non ammessa in sede di legittimità) valutazione degli elementi di merito, coerentemente esaminati dalla Corte di appello. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023.