Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/1999, n. 10475
CASS
Sentenza 1 luglio 1999

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In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, poiché la contravvenzione di cui all'art 707 cod.pen.punisce la condotta di colui che sia colto in possesso degli oggetti sopra indicati, per la realizzazione dell'elemento oggettivo del reato è necessario che il soggetto sia sorpreso in un contesto di contatto con le cose, le quali, dunque, dovranno o essere portate sulla persona o tenute comunque presso l'agente, in modo che lo stesso possa farne subito uso, senza doverle prelevare in altro luogo, ancorché contiguo. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva condannato il ricorrente per la contravvenzione ex art 707 cod.pen. in quanto lo stesso era stato trovato in possesso di una ricevuta di un deposito bagagli cui corrispondeva una borsa contenente arnesi atti allo scasso).

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  • 1Articolo 707 Codice Penale: esegesi dogmatica di un reato vero o fantasma?
    Antonio Leggiero · https://www.filodiritto.com/ · 22 maggio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/1999, n. 10475
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10475
Data del deposito : 1 luglio 1999

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