Sentenza 1 luglio 1999
Massime • 1
In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, poiché la contravvenzione di cui all'art 707 cod.pen.punisce la condotta di colui che sia colto in possesso degli oggetti sopra indicati, per la realizzazione dell'elemento oggettivo del reato è necessario che il soggetto sia sorpreso in un contesto di contatto con le cose, le quali, dunque, dovranno o essere portate sulla persona o tenute comunque presso l'agente, in modo che lo stesso possa farne subito uso, senza doverle prelevare in altro luogo, ancorché contiguo. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva condannato il ricorrente per la contravvenzione ex art 707 cod.pen. in quanto lo stesso era stato trovato in possesso di una ricevuta di un deposito bagagli cui corrispondeva una borsa contenente arnesi atti allo scasso).
Commentario • 1
- 1. Articolo 707 Codice Penale: esegesi dogmatica di un reato vero o fantasma?Antonio Leggiero · https://www.filodiritto.com/ · 22 maggio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/1999, n. 10475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10475 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido Letti Presidente del 1.7.1999
Dott. Alfonso Malinconico Consigliere SENTENZA
Dott. Franco Marrone Consigliere N. 1456
Dott. Lucio Toth Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Carlo Cognetti Consigliere N. 49222/98
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OJ TO n. 19/7/1959 a Skopie
avverso la sentenza della corte d'appello di Venezia del 24/9/1998;
udita la relazione del cons. dott. Alfonso Malinconico;
udito il P.G. dott. Carmine Di Zenzo che ha chiesto annullarsi la sentenza senza rinvio in ordine al capo B);
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte d'appello ha confermato la sentenza del pretore di Venezia, sez dist. di Mestre, con la quale OJ TO era stato condannato alla pena di mesi cinque di reclusione e di mesi sette di arresto rispettivamente per i reati di cui agli artt. 477-482 (capo A) e 707 (capo B) c. p.
Col ricorso per cassazione si deduce la violazione di legge in ordine alla contravvenzione, in quanto gli oggetti atti allo scasso non furono trovati nel possesso del prevenuto;
inoltre la carenza di motivazione sull'entità della pena e sulle denegate attenuanti generiche.
Il primo motivo risulta fondato alla mera lettura delle circostanze di fatto risultanti dalla sentenza in cui è precisato che agenti della PolStato di Mestre controllavano, in Spinea, il passaporto dello OV (che riscontrarono alterato) ed inoltre trovavano addosso allo stesso uno scontrino del deposito bagagli della stazione di Mestre;
che, recatisi ivi, ritiravano una borsa contenente arnesi atti allo scasso.
Il tenore letterale dell'art. 707 c.p., che usa l'espressione "è colto in possesso", non ha dato mai luogo a dubbi sui requisiti della fattispecie contravvenzionale nel senso che per "possesso" si deve intendere disponibilità materiale e attuale delle cose;
che in tale condizione il soggetto deve essere "colto", il che significa sorpreso nella flagranza e cioè in un luogo determinato ed in un contesto di contatto con le cose, sicché o le porta indosso o le tiene altrimenti seco in modo da poterne fare subito uso senza cercarle in un luogo anche contiguo. Nel caso di specie gli agenti hanno solo rinvenuto lo scontrino e si sono dovuti recare al deposito bagagli per prelevare la borsa contenente gli arnesi atti allo scasso. È evidente, quindi, che il fatto corrispondente allo schema astratto non sussiste. La sentenza deve per tale ragione essere annullata senza rinvio, quanto alla contravvenzione, con implicita eliminazione della relativa pena.
Il secondo mezzo deve essere disatteso, perché indica censure che non si ricollegano ad uno specifico motivo d'appello.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato del capo B), perché il fatto non sussiste;
elimina la pena di mesi sette di arresto;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999