Sentenza 5 maggio 2010
Massime • 1
Il reato di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione (art. 1231 cod. nav.) è configurabile solo in caso di mancata osservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di sicurezza della navigazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la sussistenza del reato in una fattispecie nella quale era contestata ai conduttori di un natante l'effettuazione della pesca in zona non consentita, attraversando zone di basso fondale e procedendo a luci spente "causando pericolo alla navigazione", in violazione di ordinanze comunali e della Capitaneria di porto di Venezia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2010, n. 26756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26756 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/05/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 883
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 46450/209
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN LU N. IL 03/10/1972;
2) IN IA N. IL 24/01/1975;
avverso la sentenza n. 301285/2008 TRIBUNALE di VENEZIA, del 19/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per il rigetto.
OSSERVA
LA CA e LA NE propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Venezia - giudice monocratico di Mestre - li ha ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 1231 c.n., condannandoli alla pena di Euro 200 di ammenda ciascuno.
Agli imputati erano stati originariamente contestati, oltre al reato citato, quello di cui all'art. 650 cod. pen. e art. 1218 c.n. per avere a bordo di un natante da pesca professionale effettuato la pesca in acque precluse in violazione dell'ordinanza 10803/94 e 91172/94 del comune di Venezia ed in zona non consentita (canale marittimo) in violazione dell'ordinanza 26/94 della capitaneria di porto di Venezia, attraversando zone di basso fondale e procedendo a luci spente causando pericolo alla navigazione.
Gli imputati stesi erano stati assolti dal reato di cui all'art. 650 cod. pen. perché il fatto non sussiste e dal reato di cui all'art.1218 c.n. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Deducono in questa sede i ricorrenti:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale rilevando che la disposizione dell'art. 1231 c.n. non è configurarle per ragioni diverse dalla sicurezza della navigazione e che nella decisione impugnata:
a) non viene indicato - perché inesistente - il provvedimento dell'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione che si assume violato dai ricorrenti;
b) le ordinanze citate nella contestazione non attengono alla materia della sicurezza e non prevedono divieti di navigazione nel canale dove sono stati fermati gli imputati limitandosi a vietare esclusivamente la pesca;
2) contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione, contestandosi che dagli elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale si potesse rilevare che gli imputati abbiano navigato in zone di basso fondale precluse alla navigazione creando pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose. Si aggiunge anche che il canale dove il natante è stato fermato è navigabile e profondo e che in esso la navigazione è consentita anche nelle sponde con fondale più basso. Si eccepisce, infine, che in ogni caso non sarebbe stata raggiunta la prova in ordine alla concreta pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione della manovra dei ricorrenti.
Il ricorso è fondato.
In ordine al primo motivo si osserva quanto segue.
È effettivamente vero che l'art. 1231 c.n. - Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione - recita: "Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione ... se il fatto non costituisce un più grave reato".
Presupposto indefettibile per la sussistenza del reato è, dunque, l'esistenza di una norma di legge o di regolamento o, in mancanza, di un provvedimento dell'autorità amministrativa impositivo di obblighi attinenti alla sicurezza della navigazione. Non appare effettivamente sufficiente, pertanto, come nella specie, il riferimento generico alla pericolosità della navigazione o il richiamo altrettanto generico ad ordinanze che, almeno in parte, attengono indubbiamente a profili estranei alla sicurezza.
Occorre invece che il giudice di merito si faccia carico di indicare con precisione il provvedimento normativo di riferimento e le ragioni per le quali quest'ultimo deve intendersi violato.
Il profilo in esame è assorbente rispetto alle altre questioni dedotte.
La sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio per consentire un nuovo esame della questione che tenga conto del principio affermato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010