Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2010, n. 26756
CASS
Sentenza 5 maggio 2010

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Il reato di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione (art. 1231 cod. nav.) è configurabile solo in caso di mancata osservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di sicurezza della navigazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la sussistenza del reato in una fattispecie nella quale era contestata ai conduttori di un natante l'effettuazione della pesca in zona non consentita, attraversando zone di basso fondale e procedendo a luci spente "causando pericolo alla navigazione", in violazione di ordinanze comunali e della Capitaneria di porto di Venezia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2010, n. 26756
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26756
    Data del deposito : 5 maggio 2010

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