CASS
Sentenza 5 gennaio 2023
Sentenza 5 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/2023, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI AN, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 21/02/2022 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'avvocato Salvatore Garufi, depositata nell'interesse di RI AN in cui insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 21/02/2022 Tribunale di Messina, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello di AN RI, gravemente indiziato dei delitti di falso, corruzione e associazione a delinquere, avverso il Penale Sent. Sez. 6 Num. 178 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 16/11/2022 provvedimento del Giudice dell'indagini preliminari del 16 dicembre 2021 di rigetto della revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore, enunciato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 299, 310 e 127 cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza del Tribunale aveva erroneamente ritenuto inammissibili i nuovi motivi di appello contenuti nella memoria difensiva depositata il 15 febbraio 2022 e le ulteriori istanze avanzate oralmente in udienza e supportate dalla documentazione prodotta, sostenendo che si trattasse di documenti non prodotti in sede di interrogatorio dinanzi al giudice delle indagini preliminari. Infatti, la memoria difensiva chiariva e approfondiva gli originari motivi di appello e l'istanza di misura cautelare meno afflittiva era stata avanzata in via subordinata dinnanzi al giudice per le indagini preliminari. Il ricorso, inoltre, sottolinea che il giudicato cautelare non preclude la valutazione del mutamento di situazioni di fatto quali, nel caso di specie, la cessazione definitiva dal servizio del ricorrente, rispetto ai quali non vi è limite alla produzione di documentazione attestante elementi nuovi, sia preesistenti che sopravvenuti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 289 e 274, lett. c) cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza del Tribunale, proprio in forza dell'assunta preclusione documentale, non esamina la richiesta subordinata di applicazione di una misura cautelare meno afflittiva sebbene già alla data di discussione dell'appello del 21 febbraio 2022 ci fossero state: la sospensione del ricorrente dal servizio e poi la definitiva cessazione del rapporto di lavoro pubblico, nonché la sua sostituzione con altro comandante. Detta mutata situazione di fatto, proprio alla luce della lettera dell'art. 289 cod. poc. pen. e della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di misure cautelari nei reati contro la pubblica amministrazione, avrebbe imposto al Tribunale di motivare circa I' inidoneità di una misura cautelare meno afflittiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Invero, in data odierna, con separata sentenza, è stata accolta la domanda principale posta dal ricorrente nel procedimento principale RGN. 2 La Consigliera estensora Il r-'dente 29705/2022, avverso il provvedimento emesso il 9 giugno 2022 dal Tribunale di Messina che è stato annullato con rinvio. Da ciò consegue che, in forza della citata sentenza rescindente, le questioni poste con il presente ricorso, allo stato e per motivi sopravvenuti, sono prive di interesse in quanto assorbite nel giudizio complessivo menzionato. 3. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza condanna alla spese alla luce dell'accoglimento della domanda principale nel separato giudizio per ragioni non imputabili al RI e frutto dell'evoluzione del procedimento cautelare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16 novembre 2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'avvocato Salvatore Garufi, depositata nell'interesse di RI AN in cui insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 21/02/2022 Tribunale di Messina, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello di AN RI, gravemente indiziato dei delitti di falso, corruzione e associazione a delinquere, avverso il Penale Sent. Sez. 6 Num. 178 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 16/11/2022 provvedimento del Giudice dell'indagini preliminari del 16 dicembre 2021 di rigetto della revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore, enunciato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 299, 310 e 127 cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza del Tribunale aveva erroneamente ritenuto inammissibili i nuovi motivi di appello contenuti nella memoria difensiva depositata il 15 febbraio 2022 e le ulteriori istanze avanzate oralmente in udienza e supportate dalla documentazione prodotta, sostenendo che si trattasse di documenti non prodotti in sede di interrogatorio dinanzi al giudice delle indagini preliminari. Infatti, la memoria difensiva chiariva e approfondiva gli originari motivi di appello e l'istanza di misura cautelare meno afflittiva era stata avanzata in via subordinata dinnanzi al giudice per le indagini preliminari. Il ricorso, inoltre, sottolinea che il giudicato cautelare non preclude la valutazione del mutamento di situazioni di fatto quali, nel caso di specie, la cessazione definitiva dal servizio del ricorrente, rispetto ai quali non vi è limite alla produzione di documentazione attestante elementi nuovi, sia preesistenti che sopravvenuti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 289 e 274, lett. c) cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza del Tribunale, proprio in forza dell'assunta preclusione documentale, non esamina la richiesta subordinata di applicazione di una misura cautelare meno afflittiva sebbene già alla data di discussione dell'appello del 21 febbraio 2022 ci fossero state: la sospensione del ricorrente dal servizio e poi la definitiva cessazione del rapporto di lavoro pubblico, nonché la sua sostituzione con altro comandante. Detta mutata situazione di fatto, proprio alla luce della lettera dell'art. 289 cod. poc. pen. e della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di misure cautelari nei reati contro la pubblica amministrazione, avrebbe imposto al Tribunale di motivare circa I' inidoneità di una misura cautelare meno afflittiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Invero, in data odierna, con separata sentenza, è stata accolta la domanda principale posta dal ricorrente nel procedimento principale RGN. 2 La Consigliera estensora Il r-'dente 29705/2022, avverso il provvedimento emesso il 9 giugno 2022 dal Tribunale di Messina che è stato annullato con rinvio. Da ciò consegue che, in forza della citata sentenza rescindente, le questioni poste con il presente ricorso, allo stato e per motivi sopravvenuti, sono prive di interesse in quanto assorbite nel giudizio complessivo menzionato. 3. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza condanna alla spese alla luce dell'accoglimento della domanda principale nel separato giudizio per ragioni non imputabili al RI e frutto dell'evoluzione del procedimento cautelare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16 novembre 2022