CASS
Sentenza 4 luglio 2023
Sentenza 4 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2023, n. 28741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28741 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RT ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, dott. PIETRO GAETA che ha concluso per iscritto, ai sensi della disciplina emergenziale, chiedendo l'annullamento con rinviod- Penale Sent. Sez. 1 Num. 28741 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 14/04/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città, ha riqualificato in termini di tentativo di omicidio il fatto ascritto al capo a), che in primo grado era stato derubricato nel delitto di lesioni personali, ed ha confermato la penale responsabilità di AV Di IN per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento, di cui ai capi b), c) e d), tutti commessi in Ascoli Piceno il 21 ottobre 2020. Conseguentemente ha rideterminato la pena a lui irrogata, quantificandola in anni cinque, previo riconoscimento della continuazione. Ha individuato la pena base per il più grave reato di tentativo di omicidio in anni sette di reclusione, su cui ha operato gli aumenti di continuazione, con successiva complessiva riduzione per la scelta del rito abbreviato. 2. In data 21 ottobre 2020 nei pressi del bar "Musical" di Ascoli Piceno vi fu una violenta lite tra l'imputato e IO FA. Come riferito dal testimone oculare LA IC, l'imputato colpì al volto FA con due testate mentre quest'ultimo cercava di colpirlo con un pugno;
quindi, FA si accasciò a terra. Accorso per soccorrere FA, IC notò tracce di sangue all'altezza del braccio sinistro e dietro la schiena del malcapitato, che gli disse di essere stato accoltellato. Al Pronto soccorso dell'Ospedale a cui fu prontamente trasportato FA, gli furono riscontrate plurime ferite da punta e da taglio nella regione del braccio sinistro e nella regione interscapolare, che furono giudicate guaribili in giorni venticinque. La consulenza tecnica medico-legale disposta nel corso delle indagini preliminari accertò che a FA erano state prodotte sei lesioni a carattere esogeno penetrante, con caratteristiche compatibili con la posizione che egli aveva dichiarato di aver assunto al momento dell'aggressione. Le lesioni furono causate per il tramite di un mezzo appuntito e tagliente, assimilabile ad un coltello o altro tipo di arma bianca, anche impropria. Delle sei lesioni, l'unica potenzialmente letale risultò quella inferta alla schiena che, tuttavia, non si estese oltre i piani muscolari. 3. La Corte di appello ha ritenuto integrato il tentativo di omicidio in ragione delle specifiche caratteristiche dell'azione criminosa, per aver l'imputato infierito per sei volte, con uno strumento appuntito, sul corpo di IO FA, al quale in quel momento l'imputato stesso era avvinghiato per via della colluttazione fisica in cui i due erano impegnati. Ha aggiunto che, sebbene le lesioni siano risultate 1 essere di lieve entità sia per dimensioni che per profondità, la lesione localizzata in regione vertebrale, delle dimensioni massime di 4 cm, avrebbe potuto portare ad esiti letali ove fosse penetrata maggiormente in profondità raggiungendo uno dei due polmoni. Il colpo che ha prodotto questa ferita fu portato con una certa violenza perché produsse un consistente sanguinamento e fu distintamente avvertito dalla vittima. La Corte di appello ha aggiunto che il mancato rinvenimento dell'arma adoperata non è fatto n grado di intaccare il giudizio in ordine alla idoneità della condotta e ha precisato che il dolo omicida dell'imputato si desume anche dal fatto che, dopo le plurime coltellate, si allontanò repentinamente per liberarsi dell'arma e degli indumenti indossati senza minimamente interessarsi delle condizioni in cui VE FA. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di AV Di IN, che ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha ignorato la memoria difensiva in cui si era rappresentato che i colpi in zona potenzialmente vitale non erano stati sei ma uno soltanto e che l'arma utilizzata non era che il coltellino di un portachiavi senza alcuna potenziale letalità. I dati di fatto consegnati con la memoria difensiva, ignorata, ben avrebbero potuto scardinare il ragionamento condotto dalla Corte territoriale in punto di idoneità degli atti e animus necandi. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. È manifestamente illogica l'affermazione della sentenza secondo cui, a fronte del principio per il quale la cd. prognosi postuma va condotta sulla base di dati oggettivi certi, non è rilevante che non si sia rinvenuta l'arma del delitto e non sia stato possibile apprezzarne l'idoneità lesiva. È ancora manifestamente illogica l'affermazione per il quale non rileva l'obiettiva lievità delle ferite perché, pur apprezzandone la scarsa rilevanza, non si esclude che sia stato fatto uso di un mezzo letale. Parimenti illogica è l'affermazione della sussistenza dell'animus necandi in quanto fondata sulla presunta idoneità del mezzo impiegato, dato che non si dispongono di dati certi per l'individuazione dell'arma utilizzata. Manifestamente illogica è poi l'enfatizzazione, ai fini della prova dell'animus necandi, della vicinanza dell'imputato alla vittima e il fatto che, inferti i colpi, l'imputato si allontanò dal luogo dell'aggressione. Illogicamente non è stata considerata la volontarietà dell'interruzione dell'azione aggressiva. 4.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge.è stata disposta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici nonostante 2 la pena irrogata per il reato più grave sia inferiore a cinque anni di reclusione, a nulla valendo a tal fine l'aumento a titolo di continuazione. 5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. 6. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, insistendo nella richiesta di annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. I primi due motivi sono fondati e il terzo rimane assorbito nella decisione di annullamento disposta in accoglimento dei precedenti. La Corte di appello ha richiamato in premessa i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di idoneità e inequivocità degli atti, con gli inevitabili riflessi sull'elemento soggettivo dell'animus necandi, ma non ne ha fatto corretta applicazione. Ha evidenziato, per motivare in ordine alla sussistenza del tentativo, il numero, cospicuo, di colpi inferti alla vittima e ha evidenziato che una ferita fu inferta nella regione vertebrale, quindi in zona corporea vitale, aggiungendo che avrebbe potuto condurre ad esiti letali se la lama fosse penetrata in profondità. Non ha però preso in esaustiva considerazione un altro aspetto, ossia il tipo di arma utilizzata, in uno con le caratteristiche dell'aggressione sì come ricostruite in sentenza. 3. Ha precisato che i colpi furono inferti mentre aggressore ed aggredito erano avvinghiati tra loro nella colluttazione, che i colpi, pertanto, furono condotti da distanza ravvicinata e con spiccata determinazione, ed ha aggiunto che le lesioni ebbero tutte scarsa profondità. Con queste premesse ricostruttive avrebbe però dovuto farsi carico di spiegare come mai colpi scagliati a distanza molto ravvicinata e con forza e determinazione abbiano tutti prodotto lesioni non profonde, tutte ferite "di tipo superficiale" (fl. 13 della sentenza impugnata). Il tema su cui l'impegno argomentativo risulta carente è quello del tipo di arma utilizzata, che ha sicuro rilievo nella individuazione degli indici di idoneità degli atti e di sussistenza dell'animus necandi. La giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermazione che "... per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento 3 psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il delitto di tentato omicidio per avere l'agente colpito la vittima alla zona orbitale con un cacciavite, penetrato nell'encefalo in modo obliquo solo per il movimento difensivo di questa)" Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rv. 283390; v., anche, Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Rv. 257881 -. Il tipo di arma assume centrale importanza, ai fini della qualificazione del fatto, per l'evidente ragione che se i colpi sono inferti con un oggetto, uno strumento che non ha neanche astrattamente la capacità di recare lesioni mortali, seppure le ferite interessino zone vitali o distretti corporei ad esse prossimi, non può parlarsi di idoneità degli atti e di animus necandi. 4. L'imputato ha sul punto dichiarato di aver fatto uso di un semplice coltellino-portachiavi, ma la Corte di appello ha ridimensionato il valore probatorio di tali dichiarazioni, a fronte del fatto che l'arma non è stata trovata, rilevandone la tardività e osservando che l'imputato non ha offerto alcun contributo per il rinvenimento dell'arma. Ha in tal modo omesso di raffrontare il dichiarato difensivo con le caratteristiche oggettive dell'aggressione, ossia con l'esistenza di ferite soltanto superficiali nonostante la distanza ravvicinata con cui furono sferrati i colpi, la determinazione con cui furono condotti e la reiterazione degli stessi. Non è sufficiente arrestarsi alla considerazione dell'astratta idoneità lesiva letale di "un mezzo ad azione di punta e taglio" (fl. 13 della sentenza impugnata) senza il doveroso approfondimento in ordine alla tipologia concreta dello strumento utilizzato dall'aggressore apprezzabile, ancor prima che sulla base del tempo in cui le dichiarazioni in merito dell'imputato sono state rese e dell'assenza di più incisivi apporti collaborativi, in riguardo agli effetti che sono stati prodotti e al contesto complessivo in cui essi sono venuti ad essere. Se pure le parti del corpo raggiunte dai colpi dell'aggressore siano, in parte, prossime alla sede di organi vitali, non per ciò solo può affermarsi la ricorrenza degli elementi proprio del tentativo di omicidio ove lo strumento con cui sono stati inferti non risulti avere una sufficiente potenzialità lesiva. E questa non può essere implicitamente attestata dalla riconducibilità alla categoria degli strumenti "ad azione di punta e taglio", perché in tale ambito possono essere iscritti anche oggetti che per le assai modeste dimensioni della lama non hanno alcuna micidialità, a prescindere dalla forza dei colpi, dalla distanza con cui sono dati, e dalla zona corporea raggiunta. 4 5. La sentenza impugnata è dunque carente di motivazione rafforzata sul punto indicato al paragrafo che precede, e pertanto deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso, il 14 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, dott. PIETRO GAETA che ha concluso per iscritto, ai sensi della disciplina emergenziale, chiedendo l'annullamento con rinviod- Penale Sent. Sez. 1 Num. 28741 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 14/04/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città, ha riqualificato in termini di tentativo di omicidio il fatto ascritto al capo a), che in primo grado era stato derubricato nel delitto di lesioni personali, ed ha confermato la penale responsabilità di AV Di IN per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento, di cui ai capi b), c) e d), tutti commessi in Ascoli Piceno il 21 ottobre 2020. Conseguentemente ha rideterminato la pena a lui irrogata, quantificandola in anni cinque, previo riconoscimento della continuazione. Ha individuato la pena base per il più grave reato di tentativo di omicidio in anni sette di reclusione, su cui ha operato gli aumenti di continuazione, con successiva complessiva riduzione per la scelta del rito abbreviato. 2. In data 21 ottobre 2020 nei pressi del bar "Musical" di Ascoli Piceno vi fu una violenta lite tra l'imputato e IO FA. Come riferito dal testimone oculare LA IC, l'imputato colpì al volto FA con due testate mentre quest'ultimo cercava di colpirlo con un pugno;
quindi, FA si accasciò a terra. Accorso per soccorrere FA, IC notò tracce di sangue all'altezza del braccio sinistro e dietro la schiena del malcapitato, che gli disse di essere stato accoltellato. Al Pronto soccorso dell'Ospedale a cui fu prontamente trasportato FA, gli furono riscontrate plurime ferite da punta e da taglio nella regione del braccio sinistro e nella regione interscapolare, che furono giudicate guaribili in giorni venticinque. La consulenza tecnica medico-legale disposta nel corso delle indagini preliminari accertò che a FA erano state prodotte sei lesioni a carattere esogeno penetrante, con caratteristiche compatibili con la posizione che egli aveva dichiarato di aver assunto al momento dell'aggressione. Le lesioni furono causate per il tramite di un mezzo appuntito e tagliente, assimilabile ad un coltello o altro tipo di arma bianca, anche impropria. Delle sei lesioni, l'unica potenzialmente letale risultò quella inferta alla schiena che, tuttavia, non si estese oltre i piani muscolari. 3. La Corte di appello ha ritenuto integrato il tentativo di omicidio in ragione delle specifiche caratteristiche dell'azione criminosa, per aver l'imputato infierito per sei volte, con uno strumento appuntito, sul corpo di IO FA, al quale in quel momento l'imputato stesso era avvinghiato per via della colluttazione fisica in cui i due erano impegnati. Ha aggiunto che, sebbene le lesioni siano risultate 1 essere di lieve entità sia per dimensioni che per profondità, la lesione localizzata in regione vertebrale, delle dimensioni massime di 4 cm, avrebbe potuto portare ad esiti letali ove fosse penetrata maggiormente in profondità raggiungendo uno dei due polmoni. Il colpo che ha prodotto questa ferita fu portato con una certa violenza perché produsse un consistente sanguinamento e fu distintamente avvertito dalla vittima. La Corte di appello ha aggiunto che il mancato rinvenimento dell'arma adoperata non è fatto n grado di intaccare il giudizio in ordine alla idoneità della condotta e ha precisato che il dolo omicida dell'imputato si desume anche dal fatto che, dopo le plurime coltellate, si allontanò repentinamente per liberarsi dell'arma e degli indumenti indossati senza minimamente interessarsi delle condizioni in cui VE FA. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di AV Di IN, che ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha ignorato la memoria difensiva in cui si era rappresentato che i colpi in zona potenzialmente vitale non erano stati sei ma uno soltanto e che l'arma utilizzata non era che il coltellino di un portachiavi senza alcuna potenziale letalità. I dati di fatto consegnati con la memoria difensiva, ignorata, ben avrebbero potuto scardinare il ragionamento condotto dalla Corte territoriale in punto di idoneità degli atti e animus necandi. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. È manifestamente illogica l'affermazione della sentenza secondo cui, a fronte del principio per il quale la cd. prognosi postuma va condotta sulla base di dati oggettivi certi, non è rilevante che non si sia rinvenuta l'arma del delitto e non sia stato possibile apprezzarne l'idoneità lesiva. È ancora manifestamente illogica l'affermazione per il quale non rileva l'obiettiva lievità delle ferite perché, pur apprezzandone la scarsa rilevanza, non si esclude che sia stato fatto uso di un mezzo letale. Parimenti illogica è l'affermazione della sussistenza dell'animus necandi in quanto fondata sulla presunta idoneità del mezzo impiegato, dato che non si dispongono di dati certi per l'individuazione dell'arma utilizzata. Manifestamente illogica è poi l'enfatizzazione, ai fini della prova dell'animus necandi, della vicinanza dell'imputato alla vittima e il fatto che, inferti i colpi, l'imputato si allontanò dal luogo dell'aggressione. Illogicamente non è stata considerata la volontarietà dell'interruzione dell'azione aggressiva. 4.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge.è stata disposta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici nonostante 2 la pena irrogata per il reato più grave sia inferiore a cinque anni di reclusione, a nulla valendo a tal fine l'aumento a titolo di continuazione. 5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. 6. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, insistendo nella richiesta di annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. I primi due motivi sono fondati e il terzo rimane assorbito nella decisione di annullamento disposta in accoglimento dei precedenti. La Corte di appello ha richiamato in premessa i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di idoneità e inequivocità degli atti, con gli inevitabili riflessi sull'elemento soggettivo dell'animus necandi, ma non ne ha fatto corretta applicazione. Ha evidenziato, per motivare in ordine alla sussistenza del tentativo, il numero, cospicuo, di colpi inferti alla vittima e ha evidenziato che una ferita fu inferta nella regione vertebrale, quindi in zona corporea vitale, aggiungendo che avrebbe potuto condurre ad esiti letali se la lama fosse penetrata in profondità. Non ha però preso in esaustiva considerazione un altro aspetto, ossia il tipo di arma utilizzata, in uno con le caratteristiche dell'aggressione sì come ricostruite in sentenza. 3. Ha precisato che i colpi furono inferti mentre aggressore ed aggredito erano avvinghiati tra loro nella colluttazione, che i colpi, pertanto, furono condotti da distanza ravvicinata e con spiccata determinazione, ed ha aggiunto che le lesioni ebbero tutte scarsa profondità. Con queste premesse ricostruttive avrebbe però dovuto farsi carico di spiegare come mai colpi scagliati a distanza molto ravvicinata e con forza e determinazione abbiano tutti prodotto lesioni non profonde, tutte ferite "di tipo superficiale" (fl. 13 della sentenza impugnata). Il tema su cui l'impegno argomentativo risulta carente è quello del tipo di arma utilizzata, che ha sicuro rilievo nella individuazione degli indici di idoneità degli atti e di sussistenza dell'animus necandi. La giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermazione che "... per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento 3 psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il delitto di tentato omicidio per avere l'agente colpito la vittima alla zona orbitale con un cacciavite, penetrato nell'encefalo in modo obliquo solo per il movimento difensivo di questa)" Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rv. 283390; v., anche, Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Rv. 257881 -. Il tipo di arma assume centrale importanza, ai fini della qualificazione del fatto, per l'evidente ragione che se i colpi sono inferti con un oggetto, uno strumento che non ha neanche astrattamente la capacità di recare lesioni mortali, seppure le ferite interessino zone vitali o distretti corporei ad esse prossimi, non può parlarsi di idoneità degli atti e di animus necandi. 4. L'imputato ha sul punto dichiarato di aver fatto uso di un semplice coltellino-portachiavi, ma la Corte di appello ha ridimensionato il valore probatorio di tali dichiarazioni, a fronte del fatto che l'arma non è stata trovata, rilevandone la tardività e osservando che l'imputato non ha offerto alcun contributo per il rinvenimento dell'arma. Ha in tal modo omesso di raffrontare il dichiarato difensivo con le caratteristiche oggettive dell'aggressione, ossia con l'esistenza di ferite soltanto superficiali nonostante la distanza ravvicinata con cui furono sferrati i colpi, la determinazione con cui furono condotti e la reiterazione degli stessi. Non è sufficiente arrestarsi alla considerazione dell'astratta idoneità lesiva letale di "un mezzo ad azione di punta e taglio" (fl. 13 della sentenza impugnata) senza il doveroso approfondimento in ordine alla tipologia concreta dello strumento utilizzato dall'aggressore apprezzabile, ancor prima che sulla base del tempo in cui le dichiarazioni in merito dell'imputato sono state rese e dell'assenza di più incisivi apporti collaborativi, in riguardo agli effetti che sono stati prodotti e al contesto complessivo in cui essi sono venuti ad essere. Se pure le parti del corpo raggiunte dai colpi dell'aggressore siano, in parte, prossime alla sede di organi vitali, non per ciò solo può affermarsi la ricorrenza degli elementi proprio del tentativo di omicidio ove lo strumento con cui sono stati inferti non risulti avere una sufficiente potenzialità lesiva. E questa non può essere implicitamente attestata dalla riconducibilità alla categoria degli strumenti "ad azione di punta e taglio", perché in tale ambito possono essere iscritti anche oggetti che per le assai modeste dimensioni della lama non hanno alcuna micidialità, a prescindere dalla forza dei colpi, dalla distanza con cui sono dati, e dalla zona corporea raggiunta. 4 5. La sentenza impugnata è dunque carente di motivazione rafforzata sul punto indicato al paragrafo che precede, e pertanto deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso, il 14 aprile 2023.