CASS
Sentenza 30 marzo 2023
Sentenza 30 marzo 2023
Massime • 1
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, l'inciso "mentre compie l'atto del suo ufficio" presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l'atto che non si esaurisce nell'istante in cui quest'ultimo si perfeziona, ma ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso. (Fattispecie in cui la reazione violenta verso gli operanti era intervenuta nel momento in cui essi, per riscontrare la segnalazione di evasione dagli arresti domiciliari a carico del ricorrente, operata da altra pattuglia, si erano portati presso la sua abitazione e gli avevano scattato una fotografia, da trasmettere agli autori della segnalazione per la comparazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2023, n. 13465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13465 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZI AY, nato in [...] il [...] ZI NN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 15/7/2022 dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udito l'avvocato Ottavia Brandizzi, la quale si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di condanna emessa Penale Sent. Sez. 6 Num. 13465 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 23/02/2023 nei confronti dei fratelli AD e AY UZ per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, commesse in occasione , di un controllo eseguito da appartenenti alla Polizia di Stato presso l'abitazione ove erano entrambi ristretti agli arresti donniciliari. La reazione violenta degli imputati si manifestava nel corso di un controllo volto a verificare la permanenza nel luogo degli arresti domiciliari di AD ZI, al fine di riscontrare una precedente segnalazione, fatta da altri operanti, che avevano notato per strada un soggetto da loro ritenuto essere il ZI. Proprio per tale particolare esigenza, gli operanti chiedevano di scattare una fotografia ad AD ZI, al fine di inviarla ai colleghi che, poco prima, ritenevano di averlo notato darsi alla fuga. I predetti fratelli avrebbero reagito violentemente proprio al compimento di tale atto, tentando di evitare che gli agenti intervenuti presso la loro abitazione potessero scattare la foto necessaria alla comparazione. 1.1. Il giudizio di primo grado è stato definito con rito abbreviato, a seguito del rigetto della richiesta di abbreviato condizionato all'escussione del padre dei ricorrenti, il quale avrebbe dovuto riferire in ordine alla condotta tenuta dagli agenti al fine di dimostrare la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis cod. pen. 2. I ricorrenti impugnano la predetta sentenza formulando cinque motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deducono la violazione dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., per effetto della mancata ammissione del rito abbreviato condizionato all'escussione dell'unico testimone presente ai fatti e che avrebbe potuto riferire sulla condotta degli agenti, ritenuta tale da legittimare la condotta di resistenza. Si sottolinea che, oltre alla evidente necessità di acquisire la suddetta prova, non era ipotizzabile alcuna incompatibilità con le esigenze di celerità del rito, posto che veniva richiesta l'escussione di un solo teste. 2.2. Con il secondo motivo, deducono la violazione dell'art. 337 cod. pen. ed il vizio di motivazione nella parte in cui i giudici di merito hanno collocato la condotta di resistenza prima dell'ultimazione dell'atto d'ufficio, consistente nell'identificazione di AD ZI anche mediante l'effettuazione di fotografie. Sostengono i ricorrenti che i giudici di merito avrebbero omesso di considerare i plurimi elementi probatori dai quali emergeva che la reazione era intervenuta dopo che gli operanti avevano già accertato l'identità delle persone presenti nell'appartamento e, precisamente, nel momento in cui uno degli operanti contattava la sala operativa per fornire la descrizione del soggetto notato da altra pattuglia per strada. Oltre all'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, i ricorrenti deducono anche la mancanza dell'elemento soggettivo, ritenendo che le condotte poste in 2 essere potevano al più integrare una forma di contestazione rispetto all'atto d'ufficio già compiuto. 2.3. Con il terzo motivo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso dell'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n.
5-bis, cod. pen., per le lesioni commesse al fine di realizzare l'ulteriore reato di resistenza a pubblico ufficiale. Si assume che l'esistenza del nesso teleologico - oggetto dell'aggravante di cui all'art. 61, n.2 cod. pen. - determinerebbe una violazione del ne bis in idem sostanziale, posto che la condotta sanzionata, tanto con riferimento alle lesioni che alla resistenza, sarebbe sempre quella commessa mediante violenza ai danni del pubblico ufficiale. 2.4. Con il quarto motivo, si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del concorso nel reato di lesioni aggravate nei confronti di AD ZI, posto che il suo intervento sarebbe stato successivo rispetto alle lesioni, arrecate agli operanti dal solo fratello Ayuop. AD ZI, invece, si sarebbe limitato ad offendere e minacciare gli agenti, ma sempre in una fase successiva rispetto a quella iniziale che aveva visto il solo YO colpire l'agente D'Aucelli e spintonare, fino a farla cadere, l'agente Ricucci. 2.5 Con il quinto motivo, infine, si contesta la decisione sul trattamento sanzionatorio e sul riconoscimento della recidiva nei confronti di AY ZI, negando ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche, omettendo di rispondere alle puntuali argomentazioni proposte con l'appello e volte a dimostrare l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 2. Il primo motivo censura il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, sottolineando come solo l'escussione del teste indicato avrebbe consentito di acquisire gli elementi in fatto necessari per dimostrare la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis cod. proc. pen. Il motivo è inammissibile, posto che a seguito del rigetto della richiesta di abbreviato condizionato, gli imputati hanno optato per il rito abbreviato ordinario, anziché chiedere il giudizio ordinario per poi riproporre in quella sede la verifica circa la legittimità dell'esclusione del rito alternativo richiesto. Sul punto la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che è preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione 3 successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo in limine litis, ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative (Sez.2, n.13368 del 27/2/2020, Ruggiero, Rv. 278826). In applicazione di tale principio, è stato anche chiarito che qualora l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, chieda di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame (Sez.1, n. 12818 del 14/2/2020, Bergmann, Rv. 279324). Quanto detto comporta, pertanto, che la legittimità della decisione di non ammettere il rito abbreviato condizionato non poteva essere oggetto di impugnazione né con l'appello e, tanto meno, con il ricorso in cassazione. 3. Il secondo motivo di ricorso introduce il tema della contestualità della resistenza rispetto al compimento dell'atto d'ufficio, ovvero se la condotta illecita sia solo successiva al termine dell'atto, con conseguente esclusione del reato di cui all'art. 337 cod. pen. I ricorrenti incentrano i motivi sul fatto che, allorquando è iniziata la reazione violenta, gli operanti avevano già compiuto l'atto d'ufficio, consistente nel verificare se AD ZI si trovasse o meno in casa, ove era ristretto agli arresti domiciliari, al fine di riscontrare una segnalazione precedentemente ricevuta secondo cui il predetto era stato visto in strada e, quindi, fuori dal luogo di restrizione. Invero, il motivo di ricorso introduce una non consentita rivisitazione del fatto, contrapponendo una lettura degli atti alternativa rispetto a quella recepita dai giudici di merito, secondo i quali la resistenza è iniziata e proseguita nel mentre gli operanti compivano l'atto d'ufficio, anche al fine di impedire che questi scattassero una foto, evidentemente necessaria per inviarla alla pattuglia che aveva ritenuto di indentificare in AD ZI il soggetto che poco prima si era dato alla fuga. 3.1. Il motivo, peraltro, risulta infondato anche in punto di stretto diritto, poiché interpreta in modo formalistico l'inciso "mentre compie un atto di ufficio" contenuto nell'art. 337 cod. pen. La norma non fa riferimento a! solo momento in cui l'atto è formalmente compiuto, bensì richiama una circostanza temporale più ampia che ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive al compimento dell'atto vero e proprio, purchè direttamente funzionali alla completezza dello stesso. È lo stesso tenore letterale della norma che depone in 4 tal senso, posto che l'utilizzo della congiunzione "mentre" riferita al compimento dell'atto d'ufficio, presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l'atto, che non può esaurirsi nell'istante in cui si perfeziona l'atto stesso. Tanto più ciò vale nel caso in cui l'atto d'ufficio abbia natura complessa e presupponga una molteplicità di azioni, com'è avvenuto nel caso di specie, in cui gli operanti non dovevano limitarsi a constatare la mera presenza in casa di AD ZI, ma avevano anche l'ulteriore necessità di trasmettere la foto dello stesso alla pattuglia che sosteneva di averlo notato per strada. La condotta di resistenza, quindi, può sicuramente ritenersi intervenuta prima che l'intera sequenza degli atti sopra descritti si esaurisse, il che consente di ritenere configurato il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Né può rilevare la circostanza che la resistenza si sia manifestata solo in una delle fasi in cui sarebbe consistito il compimento dell'atto, avendo la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale qualsiasi condotta attiva od omissiva che si traduca in un atteggiamento volto ad impedire, intralciare o compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (Sez.6, n. 5147 del 16/1/2014, Picco, Rv. 258631). 3.2. Una volta concluso nel senso di ritenere che la resistenza si è manifestata quanto l'intervento degli agenti non era ancora concluso e, quindi, prima che fosse terminato il compimento dell'atto d'ufficio, ne consegue la manifesta infondatezza dell'ulteriore censura proposta in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo, posto che la motivazione resa dai giudici di merito, in ordine alla finalità della condotta illecita in relazione all'attività in corso di svolgimento, è immune da censure. 4. Il terzo motivo di ricorso, concernente la ritenuta incompatibilità tra l'aggravante dì cui all'art. 576, comma 1, n.
5-bis cod. pen. ed il reato di resistenza a pubblico ufficiale è infondato. La Corte di appello ha fatto applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n.
5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo (Sez.6, n.19262 del 20/4/2022, Cevallos, Rv. 283159; Sez.6, n.57234 del 9/11/2017, De Feo, Rv. 272203). Peraltro, i ricorrenti non possono vantare un concreto ed effettivo interesse a coltivare la doglianza, atteso che il riconoscimento dell'aggravante non ha prodotto alcun effetto sulla pena irrogata che, infatti, è stata computata considerando più grave il reato di cui all'art. 337 cod. pen. ed apportando l'aumento per il 5 concorrente reato di lesioni. Né risulta in alcun modo che i giudici di merito, nello stabilire l'aumento a titolo di continuazione, abbiano valorizzato la sussistenza dell'aggravante contestata in relazione all'art. 582 cod. pen. 5. Il quarto motivo di ricorso concerne la sola posizione di AD ZI, essendo volto a contestare il concorso di quest'ultimo nelle lesioni personali che, in base alla prospettazione difensiva, sarebbero state commesse dal solo AY. Il motivo è infondato, dovendosi rilevare come la Corte di appello - sia pur con argomentazione sintetica - abbia chiaramente individuato il contributo attivo fornito da AD nel mentre YU colpiva gli agenti, posto che il primo inveiva contro gli operanti, minacciandoli e dicendo di lasciar stare il fratello. Si tratta di una condotta che, pur non potendosi ascrivere al concorso materiale, integra quanto meno il concorso morale. 6. I motivi concernenti il trattamento sanzionatorio ed il riconoscimento della recidiva sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha ampiamente motivato in merito agli elementi di fatto dai quali desumere la particolare gravità della condotta, non limitandosi affatto ad una generica negazione dell'esistenza dei presupposti per riconoscere le attenuanti generiche. Peraltro, è significativa a tal riguardo anche la motivazione resa in ordine all'esclusione della sospensione condizionale della pena in favore di AD ZI. Parimenti motivato è il riconoscimento della recidiva AY ZI, posto che la Corte di appello ha escluso la mera rilevanza della precedente condanna, ancorando il giudizio di maggiore proclività a delinquere alla circostanza che il nuovo reato è stato commesso mentre l'imputato si trovava agli arresti domiciliari, elemento ritenuto - con valutazione di merito non sindacabile in questa sede - di per sé dimostrativo del presupposto richiesto per il riconoscimento della recidiva. 7. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udito l'avvocato Ottavia Brandizzi, la quale si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di condanna emessa Penale Sent. Sez. 6 Num. 13465 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 23/02/2023 nei confronti dei fratelli AD e AY UZ per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, commesse in occasione , di un controllo eseguito da appartenenti alla Polizia di Stato presso l'abitazione ove erano entrambi ristretti agli arresti donniciliari. La reazione violenta degli imputati si manifestava nel corso di un controllo volto a verificare la permanenza nel luogo degli arresti domiciliari di AD ZI, al fine di riscontrare una precedente segnalazione, fatta da altri operanti, che avevano notato per strada un soggetto da loro ritenuto essere il ZI. Proprio per tale particolare esigenza, gli operanti chiedevano di scattare una fotografia ad AD ZI, al fine di inviarla ai colleghi che, poco prima, ritenevano di averlo notato darsi alla fuga. I predetti fratelli avrebbero reagito violentemente proprio al compimento di tale atto, tentando di evitare che gli agenti intervenuti presso la loro abitazione potessero scattare la foto necessaria alla comparazione. 1.1. Il giudizio di primo grado è stato definito con rito abbreviato, a seguito del rigetto della richiesta di abbreviato condizionato all'escussione del padre dei ricorrenti, il quale avrebbe dovuto riferire in ordine alla condotta tenuta dagli agenti al fine di dimostrare la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis cod. pen. 2. I ricorrenti impugnano la predetta sentenza formulando cinque motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deducono la violazione dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., per effetto della mancata ammissione del rito abbreviato condizionato all'escussione dell'unico testimone presente ai fatti e che avrebbe potuto riferire sulla condotta degli agenti, ritenuta tale da legittimare la condotta di resistenza. Si sottolinea che, oltre alla evidente necessità di acquisire la suddetta prova, non era ipotizzabile alcuna incompatibilità con le esigenze di celerità del rito, posto che veniva richiesta l'escussione di un solo teste. 2.2. Con il secondo motivo, deducono la violazione dell'art. 337 cod. pen. ed il vizio di motivazione nella parte in cui i giudici di merito hanno collocato la condotta di resistenza prima dell'ultimazione dell'atto d'ufficio, consistente nell'identificazione di AD ZI anche mediante l'effettuazione di fotografie. Sostengono i ricorrenti che i giudici di merito avrebbero omesso di considerare i plurimi elementi probatori dai quali emergeva che la reazione era intervenuta dopo che gli operanti avevano già accertato l'identità delle persone presenti nell'appartamento e, precisamente, nel momento in cui uno degli operanti contattava la sala operativa per fornire la descrizione del soggetto notato da altra pattuglia per strada. Oltre all'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, i ricorrenti deducono anche la mancanza dell'elemento soggettivo, ritenendo che le condotte poste in 2 essere potevano al più integrare una forma di contestazione rispetto all'atto d'ufficio già compiuto. 2.3. Con il terzo motivo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso dell'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n.
5-bis, cod. pen., per le lesioni commesse al fine di realizzare l'ulteriore reato di resistenza a pubblico ufficiale. Si assume che l'esistenza del nesso teleologico - oggetto dell'aggravante di cui all'art. 61, n.2 cod. pen. - determinerebbe una violazione del ne bis in idem sostanziale, posto che la condotta sanzionata, tanto con riferimento alle lesioni che alla resistenza, sarebbe sempre quella commessa mediante violenza ai danni del pubblico ufficiale. 2.4. Con il quarto motivo, si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del concorso nel reato di lesioni aggravate nei confronti di AD ZI, posto che il suo intervento sarebbe stato successivo rispetto alle lesioni, arrecate agli operanti dal solo fratello Ayuop. AD ZI, invece, si sarebbe limitato ad offendere e minacciare gli agenti, ma sempre in una fase successiva rispetto a quella iniziale che aveva visto il solo YO colpire l'agente D'Aucelli e spintonare, fino a farla cadere, l'agente Ricucci. 2.5 Con il quinto motivo, infine, si contesta la decisione sul trattamento sanzionatorio e sul riconoscimento della recidiva nei confronti di AY ZI, negando ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche, omettendo di rispondere alle puntuali argomentazioni proposte con l'appello e volte a dimostrare l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 2. Il primo motivo censura il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, sottolineando come solo l'escussione del teste indicato avrebbe consentito di acquisire gli elementi in fatto necessari per dimostrare la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis cod. proc. pen. Il motivo è inammissibile, posto che a seguito del rigetto della richiesta di abbreviato condizionato, gli imputati hanno optato per il rito abbreviato ordinario, anziché chiedere il giudizio ordinario per poi riproporre in quella sede la verifica circa la legittimità dell'esclusione del rito alternativo richiesto. Sul punto la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che è preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione 3 successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo in limine litis, ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative (Sez.2, n.13368 del 27/2/2020, Ruggiero, Rv. 278826). In applicazione di tale principio, è stato anche chiarito che qualora l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, chieda di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame (Sez.1, n. 12818 del 14/2/2020, Bergmann, Rv. 279324). Quanto detto comporta, pertanto, che la legittimità della decisione di non ammettere il rito abbreviato condizionato non poteva essere oggetto di impugnazione né con l'appello e, tanto meno, con il ricorso in cassazione. 3. Il secondo motivo di ricorso introduce il tema della contestualità della resistenza rispetto al compimento dell'atto d'ufficio, ovvero se la condotta illecita sia solo successiva al termine dell'atto, con conseguente esclusione del reato di cui all'art. 337 cod. pen. I ricorrenti incentrano i motivi sul fatto che, allorquando è iniziata la reazione violenta, gli operanti avevano già compiuto l'atto d'ufficio, consistente nel verificare se AD ZI si trovasse o meno in casa, ove era ristretto agli arresti domiciliari, al fine di riscontrare una segnalazione precedentemente ricevuta secondo cui il predetto era stato visto in strada e, quindi, fuori dal luogo di restrizione. Invero, il motivo di ricorso introduce una non consentita rivisitazione del fatto, contrapponendo una lettura degli atti alternativa rispetto a quella recepita dai giudici di merito, secondo i quali la resistenza è iniziata e proseguita nel mentre gli operanti compivano l'atto d'ufficio, anche al fine di impedire che questi scattassero una foto, evidentemente necessaria per inviarla alla pattuglia che aveva ritenuto di indentificare in AD ZI il soggetto che poco prima si era dato alla fuga. 3.1. Il motivo, peraltro, risulta infondato anche in punto di stretto diritto, poiché interpreta in modo formalistico l'inciso "mentre compie un atto di ufficio" contenuto nell'art. 337 cod. pen. La norma non fa riferimento a! solo momento in cui l'atto è formalmente compiuto, bensì richiama una circostanza temporale più ampia che ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive al compimento dell'atto vero e proprio, purchè direttamente funzionali alla completezza dello stesso. È lo stesso tenore letterale della norma che depone in 4 tal senso, posto che l'utilizzo della congiunzione "mentre" riferita al compimento dell'atto d'ufficio, presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l'atto, che non può esaurirsi nell'istante in cui si perfeziona l'atto stesso. Tanto più ciò vale nel caso in cui l'atto d'ufficio abbia natura complessa e presupponga una molteplicità di azioni, com'è avvenuto nel caso di specie, in cui gli operanti non dovevano limitarsi a constatare la mera presenza in casa di AD ZI, ma avevano anche l'ulteriore necessità di trasmettere la foto dello stesso alla pattuglia che sosteneva di averlo notato per strada. La condotta di resistenza, quindi, può sicuramente ritenersi intervenuta prima che l'intera sequenza degli atti sopra descritti si esaurisse, il che consente di ritenere configurato il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Né può rilevare la circostanza che la resistenza si sia manifestata solo in una delle fasi in cui sarebbe consistito il compimento dell'atto, avendo la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale qualsiasi condotta attiva od omissiva che si traduca in un atteggiamento volto ad impedire, intralciare o compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (Sez.6, n. 5147 del 16/1/2014, Picco, Rv. 258631). 3.2. Una volta concluso nel senso di ritenere che la resistenza si è manifestata quanto l'intervento degli agenti non era ancora concluso e, quindi, prima che fosse terminato il compimento dell'atto d'ufficio, ne consegue la manifesta infondatezza dell'ulteriore censura proposta in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo, posto che la motivazione resa dai giudici di merito, in ordine alla finalità della condotta illecita in relazione all'attività in corso di svolgimento, è immune da censure. 4. Il terzo motivo di ricorso, concernente la ritenuta incompatibilità tra l'aggravante dì cui all'art. 576, comma 1, n.
5-bis cod. pen. ed il reato di resistenza a pubblico ufficiale è infondato. La Corte di appello ha fatto applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n.
5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo (Sez.6, n.19262 del 20/4/2022, Cevallos, Rv. 283159; Sez.6, n.57234 del 9/11/2017, De Feo, Rv. 272203). Peraltro, i ricorrenti non possono vantare un concreto ed effettivo interesse a coltivare la doglianza, atteso che il riconoscimento dell'aggravante non ha prodotto alcun effetto sulla pena irrogata che, infatti, è stata computata considerando più grave il reato di cui all'art. 337 cod. pen. ed apportando l'aumento per il 5 concorrente reato di lesioni. Né risulta in alcun modo che i giudici di merito, nello stabilire l'aumento a titolo di continuazione, abbiano valorizzato la sussistenza dell'aggravante contestata in relazione all'art. 582 cod. pen. 5. Il quarto motivo di ricorso concerne la sola posizione di AD ZI, essendo volto a contestare il concorso di quest'ultimo nelle lesioni personali che, in base alla prospettazione difensiva, sarebbero state commesse dal solo AY. Il motivo è infondato, dovendosi rilevare come la Corte di appello - sia pur con argomentazione sintetica - abbia chiaramente individuato il contributo attivo fornito da AD nel mentre YU colpiva gli agenti, posto che il primo inveiva contro gli operanti, minacciandoli e dicendo di lasciar stare il fratello. Si tratta di una condotta che, pur non potendosi ascrivere al concorso materiale, integra quanto meno il concorso morale. 6. I motivi concernenti il trattamento sanzionatorio ed il riconoscimento della recidiva sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha ampiamente motivato in merito agli elementi di fatto dai quali desumere la particolare gravità della condotta, non limitandosi affatto ad una generica negazione dell'esistenza dei presupposti per riconoscere le attenuanti generiche. Peraltro, è significativa a tal riguardo anche la motivazione resa in ordine all'esclusione della sospensione condizionale della pena in favore di AD ZI. Parimenti motivato è il riconoscimento della recidiva AY ZI, posto che la Corte di appello ha escluso la mera rilevanza della precedente condanna, ancorando il giudizio di maggiore proclività a delinquere alla circostanza che il nuovo reato è stato commesso mentre l'imputato si trovava agli arresti domiciliari, elemento ritenuto - con valutazione di merito non sindacabile in questa sede - di per sé dimostrativo del presupposto richiesto per il riconoscimento della recidiva. 7. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2023 Il Consigliere estensore