Sentenza 18 aprile 2002
Massime • 1
Non è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen. (fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti) in relazione ad attività riguardanti prodotti esclusi, in forza di provvedimento amministrativo, dal novero delle sostanze esplodenti. (Fattispecie concernente sequestro, ritenuto illegittimo, di articoli pirici non più considerati prodotti esplodenti dal D.M. 4 aprile 1973)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2002, n. 20244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20244 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 18/04/2002
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - N. 1665
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - N. 046437/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CC DO N. IL 07/08/1959
avverso ORDINANZA del 30/11/2001 TRIB. LIBERTÀ di COSENZA sentita la relazione fatta al Consigliere Dott. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario FAVALLI, il quale chiede il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Stefania ORECCHIO, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 30 novembre 2001 il Tribunale di Cosenza rigettava la richiesta di riesame avanzata da CC RA, legale rappresentante della ditta D.F.G., e da IR LE, oggi non ricorrente), avverso il decreto adottato dal pubblico ministero presso il Tribunale di Castrovillari, con il quale era stato convalidato il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria di 238 colli di cartone, contenenti articoli pirici in libera vendita, di proprietà della sunnominata ditta, trasportati senza la richiesta autorizzazione del competente Prefetto.
Il tribunale rilevava che nella specie sussisteva il fumus commissi delicti in ordine alla contestata contravvenzione di cui all'art. 678 c.p. in relazione all'art. 47 t.u.l.p.s. e che a nulla rilevava, nel procedimento incidentale di cautela reale, che a norma del D.M. 4.4.19733 - che aveva parzialmente modificato l'allegato A del R.D.
6.5.1940 n. 635 regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza il materiale sottoposto a sequestro non era più considerato come "prodotto esplodente".
Precisava che, essendo la norma di cui al citato art. 678 compresa nel titolo del codice penale concernente la prevenzione di infortuni nell'industria o nella custodia degli esplodenti, essa mira a tutelare l'incolumità di chi può essere coinvolto in incidenti o in eventi disastrosi, con la conseguente necessità dell'agente che trasporta le sostanze in sequestro di munirsi della prevista autorizzazione a prescindere dalla catalogazione delle stesse come "materie (rectius: prodotti) esplodenti".
2. Ricorre per cassazione il CC, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 324 stesso codice, 678 c.p. e 471
t.u.l.p.s.), asserendo che, sulla scorta della documentazione prodotta dall'interessato in sede di udienza camerale di riesame e di quanto stabilito dal D.M. 4.4.1973, era evidente l'insussistenza del reato di cui all'art. 678 c.p., posto a giustificazione del sequestro del materiale pirico in questione, in quanto il medesimo non era più classificato come prodotto per il trasporto del quale era invece necessaria l'autorizzazione rilasciata dalla competente autorità amministrativa, residuando l'applicabilità della norma incriminatrice ai soli articoli pirici non ancora declassificati dal competente commissione operante presso il Ministero degli Interni.
3. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va precisato in sede di riesame cautelare reale il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza di un'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito a un soggetto in una determinata ipotesi di reato (SS.UU., 25.3.1993, Gifuni, Cass. pen., 1993, 1969), di tal che il suo esame concerne la verifica della rispondenza del fatto, così come contestato dal pubblico ministero, alla previsione normativa penalmente sanzionata.
Ne discende che una evidente discrepanza tra il contenuto della contestazione e gli elementi necessari previsti dalla norma incriminatrice per la sussistenza del reato indicato dalla pubblica accusa deve essere rilevata dal giudice del riesame, non sussistendo in tal caso il c.d., fumus commissi delicti, al cui accertamento positivo è limitato l'operato del decidente.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, la Corte rileva che la c.d. declassificazione dal novero dei prodotti esplodenti effettuata dal D.M. 4.4.1973 (in G.U. 10.5.1973 n. 120) degli articoli pirici sottoposti a sequestro ed elencati in maniera specifica dall'odierno ricorrente nella documentazione prodotta - fattura di accompagnamento dei colli in questione posta in comparazione con il contenuto del citato decreto ministeriale - esclude la necessità della previa autorizzazione prefettizia per il loro trasporto, di guisa che viene meno uno degli elementi materiali del reato di cui all'art. 678 c.p.. Infatti, come più volte affermato da questa Corte (cfr., tra le tante, Sez. 5^, 1.10.1998 (c.c. 20.8.1998), Perozzi, rv. n. 211.523), la disposizione dell'art. 678 c.p. ha carattere meramente sanzionatorio dell'obbligo dell'agente di munirsi per la sua attività - nella specie che ci occupa quella di trasporto di materiale genericamente esplodente - della autorizzazione della competente autorità amministrativa secondo quanto stabilito dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento.
Ne consegue che per il completamento del precetto l'interprete deve fare riferimento a dette fonti normative e, nella specie, hanno escluso con il più volte citato decreto ministeriale che i prodotti pirici in sequestro rientrino nel novero di quelli esplodenti, per i quali soltanto, in ragione del combinato disposto degli artt. 47 r.d. 18.6,1931 n. 773, 81 e 82 r.d.
6.5.1940 n. 635 e 2 d.m.
8.8.1972 modificato dal d.m.
4.4.1973 in relazione allegato A del r.d. 635/1940, è tuttora richiesta per il loro trasporto l'autorizzazione prefettizia.
Per compiutezza motivazionale è opportuno precisare che tutte le altre materie esplodenti, piriche o meno, ancora comprese nel sopra indicato allegato A ed esplicitamente elencate nel novero dei prodotti esplodenti sono tuttora sottoposte, per il legittimo esercizio delle attività loro connesse, alle autorizzazione amministrative di legge, sicché in carenza della stessa è configurabile la violazione dell'art. 678 c.p.. Mentre (cfr., ex plurimis, Cass. Sez., 11.4.1994 (ud. 93. 1994), Lamonica, rv, n. 197.187) gli stessi giocattoli pirici o altre materie qualificate come esplodenti, non micidiali se singolarmente considerati, possono, in determinate circostanze, acquistare tali caratteristiche, quando dalla loro concentrazione, nelle specifiche circostanze di fatto, derivi un'oggettiva e intrinseca potenzialità di pericolo per persone o cose, di guisa che nel loro insieme assumono la caratteristica della micidialità con conseguente configurazione della loro detenzione o porto come violazione., sussistendone gli altri presupposti, degli artt. 10 e 12 della legge 14.10.1974 n. 474 e non dell'art. 678 c.p..
Sussistendo la doglianza dedotta dal ricorrente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata.
L'annullamento, peraltro, deve essere disposto con rinvio, in quanto dal testo (pag. 2) del provvedimento cassato emerge che soltanto "gran parte dei prodotti pirici in sequestro..", e non tutti, non sono più classificati come prodotti esplodenti, di guisa che lo stesso tribunale del riesame, in diversa composizione soggettiva, dovrà esaminare dettagliatamente il materiale in sequestro, distinguendo tra i prodotti ancora classificati come esplodenti dal sopra indicato allegato A., in quanto tali sottoponibili a sequestro per le ragioni sopra evidenziate, e quelli non più qualificati come tali e, quindi, non sequestrabili.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2002