Sentenza 29 gennaio 2002
Massime • 2
Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395, n. 1, cod. proc. civ., non basta la semplice violazione del dovere di lealtà e di probità, richiedendosi, invece, un'attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifizi o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale, e, quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità: requisiti, questi, ravvisabili anche nel mendacio o nel silenzio su fatti decisivi della causa, specie quando la stessa domanda giudiziale trovi fondamento su tale atteggiamento ed il successivo comportamento processuale, attuativo di questo iniziale disegno fraudolento, sia tale da impedire un'efficiente attività difensiva della controparte o, comunque, da pregiudicare l'accertamento della verità. Il giudice della revocazione deve, quindi, individuare ed accertare i singoli fatti in cui si è estrinsecata l'attività dolosa o la corrispondente condotta omissiva e darne, quindi, motivazione congrua e logicamente ineccepibile in merito alla deficienza difensiva e all'errore della sentenza che hanno determinato onde evitare il sindacato in sede di legittimità.
La trascrizione della domanda giudiziale nei casi in cui è prevista dalla legge si ricollega al principio fissato dall'art 111 cod. proc. civ. che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso e, mirando a risolvere un conflitto di diritto sostanziale tra più acquirenti dallo stesso dante causa, consente all'attore, che esercita una pretesa avente ad oggetto un diritto immobiliare, di rendere opponibile la sentenza anche a coloro che siano divenuti successori a titolo particolare del convenuto nelle more del giudizio. Pertanto gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda giudiziale ed è irrilevante il fatto che gli stessi abbiano o meno partecipato al giudizio de quo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rafaele CORONA - Presidente -
Dott. Antonino ELEGANTE - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere -
Dott. Sergio DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DR VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. PELLICO 2, presso lo studio dell'avvocato DARIO BIANCHINI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE CARLUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NE TT, NE NI;
- intimati -
e sul 2° ricorso n. 17160/99 proposto da:
NE TT, NE NI, elettivamente domiciliati in ROMA Via AGOSTINO DE PRETIS 60, presso lo studio dell'avvocato PIERFAUSTO PAGLIARA, difeso dall'avvocato SAVERIO DI IORIO e DE LIBERIS CORRADO, deceduto, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
DR VI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 146/99 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 28/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità dell'incidente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 novembre 1976, poi non impugnata e, quindi, divenuta definitiva ed irretrattabile, la Corte d'appello di Potenza - in esito a un complesso giudizio istituito dinanzi al Tribunale di Melfi, con atto del 28 aprile 1973, da NI e TA TE nei confronti di VI ZA, e nel quale le parti, con configgenti istanze, rispettivamente, principali e riconvenzionali, avevano fatto valere contrapposte ragioni aventi il titolo in una vendita con cui il convenuto aveva acquistato dalla dante causa degli attori IA ZA, per un prezzo di lire 14.000.000, alcuni terreni in agro di Lavello- rigettò tanto la principale domanda di risoluzione quanto quella riconvenzionale di esecuzione del contratto predetto.
Premesse le suesposte vicende processuali e soggiungendo di avere proceduto a offerta formale del prezzo, rifiutata dai TE, il ZA citò costoro davanti al Tribunale di Melfi cui chiese convalidarsi l'offerta e disporre la consegna in proprio favore dei terreni in questione.
I convenuti chiesero rigettarsi la domanda, avendo la Corte d'appello ritenuto la somma di lire 14.000.000 non più corrispondente alla prestazione dovuta, e, in via riconvenzionale, la risoluzione del rapporto per inadempimento dell'acquirente. L'adito tribunale, con sentenza 14 aprile 1982, rigettò la domanda principale e, in parziale accoglimento di quella riconvenzionale, dichiarò risolto il contratto per inadempimento di entrambi i contraenti.
Su impugnazione del ZA, la Corte d'appello di Potenza, con sentenza 26 aprile 1985, convalidò l'offerta reale e condannò i TE al rilascio dei beni compravenduti.
Di tale decisione, i TE chiesero all'un tempo la cassazione e, pendente il relativo ricorso (contrassegnato col n.6559/1985), la revocazione a norma degli artt. 395 n.1, 2 e 3 e 396 c.p.c., da ciò traendo, con riguardo al momento rescissorio, la conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento del ZA e la condanna di costui alla restituzione degli immobili. Sostennero a tale ultimo riguardo che la pronuncia aveva dato per scontato che il ZA avesse provveduto al deposito, in realtà mai effettuato, presso alcuni istituti di credito delle somme corrispondenti al prezzo della compravendita e che la nuova, grave inadempienza rivelava la volontà dell'acquirente di sottrarsi definitivamente all'obbligo del pagamento del prezzo.
Sulla resistenza ulteriore del ZA, la Corte d'appello di Potenza, assunte sommarie informazioni e espletata una prova per testi, rigettò la domanda.
Anche contro questa decisione, depositata il 27 novembre 1993, i TE proposero ricorso per cassazione (iscritto con il numero 5917/1994).
Riuniti i due procedimenti, questa Suprema Corte, con sentenza n. 1510 del 1997, respinse il primo ricorso e cassò con rinvio alla Corte d'appello di Salerno la pronunzia impugnata con il secondo ricorso, in quanto inficiata da motivazione insufficiente e non immune da vizi logici sul punto decisivo, oggetto dell'impugnazione per revocazione, del pagamento del prezzo ad opera dell'acquirente, avendo la stessa corte potentina accertato che il deposito della intera somma non era sostanzialmente avvenuto.
Riassunta la causa dai TE, il giudice del rinvio, con sentenza depositata il 28 aprile 1999, revocò la sentenza della Corte di appello di Potenza del 26 aprile 1985 nella parte in cui aveva condannato TE NI e TE TA al rilascio in favore di ZA VI dei cespiti oggetto del contratto di compravendita, dispose la restituzione di detti beni ai germani TE in applicazione dell'art. 402 c.p.c. e respinse ogni altra domanda, osservando, per quanto interessa e rileva ai fini del presente giudizio di legittimità, che la corte potentina non si era limitata a convalidare l'offerta reale ma aveva ordinato la consegna dei beni nella certezza, indotta dalla reticenza dolosa della parte, che all'offerta avesse fatto seguito il deposito delle somme, in realtà mai integralmente eseguito, e che il debitore potesse ritenersi liberato dall'obbligo di pagamento del prezzo. Avverso tale pronuncia VI ZA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui NI e TA TE resistono con controricorso contenente anche ricorso incidentale affidato a un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale, entrambi proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti in un unico processo (art. 335 c.p.c.). Il ricorso incidentale contiene una esposizione dei fatti della causa tanto concisa da rivelarsi assolutamente inidonea a conseguire una comprensibile ricostruzione delle vicende processuali. Di conseguenza, poiché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 366, comma 1, n.3, e 371, comma 3, c.p.c., il ricorso incidentale deve contenere, a pena di inammissibilità, una esposizione dei fatti di causa sufficiente a fornire al giudice di legittimità una comprensibile ricostruzione delle vicende del processo, il ricorso considerato va dichiarato senz'altro inammissibile. Con il secondo motivo di ricorso, il cui esame è all'evidenza pregiudiziale, il ZA, denunziando la violazione degli artt. 2652 e 2690 c.c. e 102 c.p.c., deduce, in relazione al n.4 dell'art. 360 c.p.c., la nullità della sentenza. La corte di merito salernitana non si è avveduta che dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta addirittura dalla stessa parte appellata era emerso che i beni risultavano gravati da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Pur dando atto della necessità che in una tale evenienza sarebbe stato necessario citare gli interessati, non ha disposto l'integrazione del contraddittorio.
La doglianza è totalmente priva di fondamento.
La trascrizione della domanda giudiziale, nei casi in cui è prevista dalla legge (artt. 2652 e 2690 c.c., rispettivamente, per beni immobili e beni mobili registrati), si ricollega al principio fissato dall'art. 111 c.p.c., che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso. Essa mira di regola a risolvere un conflitto, di diritto sostanziale, tra più acquirenti dallo stesso dante causa;
consente all'attore, che esercita una pretesa avente ad oggetto un diritto reale immobiliare, di rendere opponibile la sentenza anche al successore a titolo particolare del convenuto;
costituisce un onere che, in relazione alla norma dell'art. 111 c.p.c., opera nel senso di rendere possibile che l'efficacia della sentenza retroagisca secondo i principi generali (ove a ciò non osti la sua particolare natura) al momento della domanda giudiziale e si svolga, comunque, anche rispetto a coloro che, nelle more del giudizio, si siano resi acquirenti, a titolo particolare, del diritto controverso o abbiano acquistato diritti in base a un atto trascritto o iscritto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale;
questi, per non avere partecipato al giudizio, potrebbero respingere gli effetti della sentenza pronunciata nei confronti del loro dante causa, qualora, mediante la trascrizione, l'esistenza della domanda giudiziale non fosse portata a loro conoscenza prima dell'acquisto del bene a cui inerisce il diritto litigioso. Il suddetto sistema normativo non solo non prevede alcuna norma prescrivente la partecipazione al giudizio dei terzi che hanno acquistato diritti in virtù di atti soggetti a trascrizione o iscrizione, ma appunto è dettato proprio per l'ipotesi che essi non partecipino al giudizio.
Vero è che in un passo della motivazione della sentenza qui impugnata si legge che "ove i beni fossero stati gravati da iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli la controversia dovrebbe essere decisa in contraddittorio con gli interessati, avuto riguardo agli artt.2652 e 2690 c.c.", ma, francamente, risultano assolutamente incomprensibili il senso e il valore della surriportata espressione adottata dalla corte potentina. Con il primo motivo, in relazione ai nn. 1 (recte:3) e 5 dell'art. 360 c.p.c., il ZA denunzia i vizi di falsa applicazione degli artt. 1470 e ss., 1206, 1208, 1210 e 1213 c.c. nonché di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. La corte salernitana ha disposto il rilascio dei beni ex art.402 c.p.c., malgrado una tale pronuncia fosse stata chiesta dai TE come conseguenza della domanda di risoluzione rigettata dalla sentenza della Corte di Appello di Potenza del 10 novembre1976 ormai passata in giudicato e benché fosse divenuta regiudicata (col rigetto in toto del relativo ricorso per cassazione n. 6559/1 9859) anche la sentenza, emessa il 26 aprile1985 dalla stessa Corte potentina, di convalida delle offerte reali effettuate dal ZA il 7 ed il 24 maggio 1977 con la condanna dei convenuti-appellati germani TE a consegnare i fondi in contesa. Fu in tal guisa definitivamente consacrata la validità del contratto di compravendita perfezionatosi con la semplice prestazione del consenso;
da quel momento i beni entrarono a far parte del patrimonio del compratore ZA che ne aveva chiesto e ottenuto la consegna dopo aver offerto ritualmente ai venditori il corrispettivo pattuito. Nessuna giuridica rilevanza poteva rivestire, ai fini della validità ed efficacia del contratto di vendita, il successivo deposito delle somme, avuto riguardo, per un verso, al rifiuto (ingiustificato) delle offerte poi convalidate - che, ancorché non seguite dal deposito, furono sufficienti ad escludere l'inadempimento del compratore e determinarono la mora accipiendi- e, per altro verso, al fatto che eseguire il deposito è una facoltà o meglio un diritto attribuito dalla legge al debitore al solo fine di ottenere la sua completa liberazione dall'obbligazione. Ha errato infine la corte salernitana nel ritenere configurabile nella specie il dolo processuale revocatorio. Le statuizioni contenute nella sentenza n. 79/85 della Corte potentina si basarono solo sulla fondatezza e la legittimità delle offerte reali, sicché nessuna decisività in senso contrario a quanto statuito avrebbe avuto la conoscenza del mancato deposito delle somme. Peraltro, la corte salernitana ha ravvisato gli estremi della revocazione nell'avere il ZA dolosamente taciuto la circostanza del mancato deposito, laddove il dolo revocatorio non si identifica nel semplice mendacio, nelle false allegazioni o nel silenzio di uno dei litiganti su circostanze di fatto preesistenti o sopravvenute nel corso del giudizio che potrebbero giovare all'altra parte.
Insussistenti sono le denunciate violazioni di legge perché la corte salernitana non ha messo in discussione ne' la validità del contratto di compravendita ne' la correttezza del principio per cui la convalida dell'offerta prescinde dall'effettività del deposito. Detta corte di merito ha invece correttamente specificato che con la sentenza impugnata per revocazione la corte potentina accolse la domanda di consegna dei beni non sulla base della sola offerta (convalidata) ma nella certezza che all'offerta avesse fatto seguito il deposito sicché il debitore potesse ritenersi liberato dall'obbligo di pagamento del prezzo.
Delle altre censure esposte nel complesso motivo di ricorso si appalesa pregiudiziale quella concernente il vizio di motivazione della sentenza in punto di accertata sussistenza del dolo processuale revocatorio.
Detta doglianza trova consenso, con conseguente assorbimento delle altre.
In proposito, questa Suprema Corte (cfr. sentt. nn. 7576/1994, 6322/1993, 4866/1991, 1128/1987, 3642/1986, 507/1984, 3768/1983, 1418/1982, 403/1975) ha già avuto occasione di affermare che a integrare il dolo processuale revocatorio, ex art. 395, n. 1, c.p.c., non basta la semplice violazione dell'obbligo di comportarsi in giudizio con lealtà e probità (art. 88 c.p.c.) ne' sono di per sè sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma si richiede un'attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri soggettivamente diretti ed oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità. È vero che, secondo un più recente orientamento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 9213 del 1990), anche il mendacio o il silenzio su fatti decisivi possono integrare gli estremi del dolo processuale revocatorio, ma soltanto a condizione che costituiscano elementi essenziali di un'attività diretta a trarre in inganno la controparte e idonei - in relazione alle circostanze - a sviarne o pregiudicarne la difesa e a impedire al giudice l'accertamento della verità. Ciò deve dirsi soprattutto quando la stessa domanda giudiziale trovi fondamento nel mendacio o nell'occultamento del vero, quali strumenti per conseguire un ingiusto profitto, e il successivo comportamento processuale, attuativo del disegno fraudolento, sia tale da impedire un'efficiente attività difensiva della controparte e, comunque, da pregiudicare l'accertamento della verità.
In siffatta prospettiva, per comprendere che cosa possa concretamente significare la ricorrenza del dolo di una parte in danno dell'altra (come richiede il n. 1 dell'art. 395 c.p.c.) occorre considerare che: a) la sentenza è atto del giudice;
b) la revocazione è un mezzo di impugnazione contro l'errore del giudice nella sentenza;
c) il dolo lede il diritto di difesa dal cui adeguato esercizio dipende il corretto esito del processo. Il giudice della revocazione, quindi, deve individuare ed accertare i singoli fatti in cui l'attività dolosa si è estrinsecata, la deficienza difensiva che hanno determinato, l'errore della sentenza che ne è l'effetto.
E solamente un'attività fraudolenta positivamente manifestatasi, e non anche il semplice mendacio ovvero il silenzio sui fatti decisivi e neppure la mancata produzione di documenti, può integrare gli estremi del dolo revocatorio processuale.
Questo perché il comportamento della parte nel processo va valutato in relazione alla struttura del processo stesso, che è dominato dai principi del contraddittorio e dell'onere della prova, per cui detto comportamento, ancorché possa essere censurabile sotto il profilo dell'art. 88 c.p.c., non assurge a motivo di revocazione se non si risolve in un'attività positiva tale da paralizzare o sviare la difesa avversaria e da impedire al giudice l'accertamento della verità, essendo estranei al concetto espedienti difensivi ed il fatto di giovarsi di una minorata difesa in cui controparte possa trovarsi.
In particolare, e con più specifico riferimento al caso in esame, deve ritenersi che la falsità di una circostanza probatoria, quale, appunto, quella concernente il deposito della somma già formante oggetto di un'offerta reale - ipotesi non sussumibile nella previsione del comma 1 nn. 2 e 3 dell'art. 395 c.p.c., per non esservi stato riconoscimento convenzionale o giudiziale di prove riguardanti il fatto posto a base della sentenza di revocazione ne' il reperimento di un documento considerato come mezzo di controllo dei fatti posti a fondamento delle contrapposte pretese - può configurare dolo revocatorio della sentenza, ai sensi del comma 1, n. 1 art. 395 cit., solo se rappresenti elemento di una macchinazione fraudolenta, che abbia concretamente inciso sul contraddittorio e sul diritto di difesa o, comunque, sull'accertamento della verità.
Nulla di tutto questo sembra essere avvenuto nel caso di esame, in cui il comportamento incriminato si sarebbe limitato alla produzione di documenti inidonei a giustificare adempiuto l'obbligo del pagamento del prezzo, ossia a comportamenti agevolmente percepibili da una difesa dotata di un minimo di impegno e diligenza. Nel caso specifico, la motivazione della sentenza impugnata sul punto di cui trattasi si è limitata, in sostanza, a due proposizioni del tutto generiche (l'affermazione del mendacio sulla circostanza dell'avvenuto deposito e la considerazione che la realtà era stata dolosamente taciuta) senza spiegare - valutando in concreto il comportamento del ZA nell'ambito dell'azione dallo stesso intrapresa - come tali fatti siano stati attuativi di disegno fraudolento ed abbiano concretamente impedito l'esercizio della difesa e determinato l'errore del giudice.
Il giudice della revocazione, quindi, non ha dato motivazione congrua e logicamente ineccepibile, e come tale insindacabile in questa sede di legittimità, ma ha apoditticamente ravvisato nella fattispecie la configurabilità del dolo revocatorio processuale, omettendo di indicare nel comportamento processuale del ZA la presenza di un disegno fatto di macchinazioni, artifici e reticenze, diretto a sviare la difesa della controparte e ad impedire al giudice l'accertamento della verità. In definitiva, la motivazione non risponde ai requisiti richiesti dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e non si sottrae al sindacato della Corte di
Cassazione invocato a norma dell'art. 360 c.p.c. Ed invero quando si tratta della qualificazione giuridica di un punto decisivo della causa, occorre un minimo di esposizione delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a una certa conclusione. La nuda e semplice affermazione che un fatto vada sussunto in una determinata fattispecie giuridica non può costituire sufficiente motivazione, giacché non consente alcun controllo dell'iter logico seguito dai giudici del merito nell'apprezzamento delle emergenze processuali, impedendo di affermare che queste furono vagliate e qualificate alla stregua di esatti criteri logici e giuridici. La sentenza denunciata, che non ha assolto l'obbligo di una sufficiente motivazione sul punto decisivo della causa, ma ha apoditticamente affermato che il comportamento decettivo dell'attore costituisse dolo revocatorio, in modo da non consentire la certezza che il convincimento raggiunto sia stato frutto di un attento ed esauriente esame del materiale probatorio offerto in giudizio e da non permettere, quindi, il controllo della logicità e giuridica correttezza della valutazione compiuta, deve, pertanto, essere cassata.
A colmare le lacune motivazionali sopra evidenziate provvederà il giudice del rinvio, designato nella Corte di appello di Bari, cui appare opportuno rimettere il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, rigetta il secondo motivo del ricorso principale, accoglie per quanto di ragione il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2002