Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1155
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Sentenza 29 gennaio 2002

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Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395, n. 1, cod. proc. civ., non basta la semplice violazione del dovere di lealtà e di probità, richiedendosi, invece, un'attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifizi o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale, e, quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità: requisiti, questi, ravvisabili anche nel mendacio o nel silenzio su fatti decisivi della causa, specie quando la stessa domanda giudiziale trovi fondamento su tale atteggiamento ed il successivo comportamento processuale, attuativo di questo iniziale disegno fraudolento, sia tale da impedire un'efficiente attività difensiva della controparte o, comunque, da pregiudicare l'accertamento della verità. Il giudice della revocazione deve, quindi, individuare ed accertare i singoli fatti in cui si è estrinsecata l'attività dolosa o la corrispondente condotta omissiva e darne, quindi, motivazione congrua e logicamente ineccepibile in merito alla deficienza difensiva e all'errore della sentenza che hanno determinato onde evitare il sindacato in sede di legittimità.

La trascrizione della domanda giudiziale nei casi in cui è prevista dalla legge si ricollega al principio fissato dall'art 111 cod. proc. civ. che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso e, mirando a risolvere un conflitto di diritto sostanziale tra più acquirenti dallo stesso dante causa, consente all'attore, che esercita una pretesa avente ad oggetto un diritto immobiliare, di rendere opponibile la sentenza anche a coloro che siano divenuti successori a titolo particolare del convenuto nelle more del giudizio. Pertanto gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda giudiziale ed è irrilevante il fatto che gli stessi abbiano o meno partecipato al giudizio de quo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1155
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1155
Data del deposito : 29 gennaio 2002

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