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Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2026, n. 17988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17988 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI NZ nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/02/2026 del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLI Udita la relazione svolta dal Consigliere Egle PI;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, PASQUALE SANSONETTI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 17 febbraio 2026, a seguito di giudizio di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, ha rigettato il gravame proposto nell'interesse di IA NZ avverso l'ordinanza del 13 gennaio 2026 della Corte di appello di Napoli con la quale era stata respinta l'istanza volta alla sostituzione della misura cautelare personale della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. IA risulta essere stato condannato dalla Corte di appello a seguito di concordato in quanto partecipe di una associazione di tipo mafioso facente capo Penale Sent. Sez. 5 Num. 17988 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 22/04/2026 2 ad TA AT (art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6, cod. pen.), nonché per i reati di cui all’art. 74 e reati fine di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90. 2. Ricorre per cassazione avverso la ordinanza il difensore di fiducia deducendo il motivo di cui in seguito. Con l’unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari. La contestazione associativa non è contestata con formulazione aperta, ma piuttosto fino al 18 gennaio 2023. Dunque, la motivazione del Tribunale che richiama automaticamente la presunzione di cui all’art. 275 bis cod. proc. pen. risulta apparente. L’ordinanza impugnata non ha inoltre considerato la comunità terapeutica indicata dalla difesa ai fini della sottoposizione al regime degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Secondo l’orientamento consolidato e constante di questa Corte la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è, invero, prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (ex multis Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep.2021, Morabito, Rv. 280452). Sempre secondo un consolidato orientamento di questa Corte, con particolare riguardo alle mafie "storiche", la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, [...], Rv. 286267; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131; Sez. 5, n. 3 36389 del 15/07/2019, Rv. 276905; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Rv. 268726). 2. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha fornito risposta esaustiva alle censure avanzate evidenziando che non si evince dagli atti alcun elemento che riveli la rescissione dei legami del ricorrente con il clan di appartenenza e la dissociazione dal gruppo capeggiato dallo zio AT TA. Inoltre, la presunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere impedisce di valutare presidi meno afflittivi quale quello degli arresti domiciliari anche presso una comunità terapeutica. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Egle PI AZ OS NA IC
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, PASQUALE SANSONETTI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 17 febbraio 2026, a seguito di giudizio di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, ha rigettato il gravame proposto nell'interesse di IA NZ avverso l'ordinanza del 13 gennaio 2026 della Corte di appello di Napoli con la quale era stata respinta l'istanza volta alla sostituzione della misura cautelare personale della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. IA risulta essere stato condannato dalla Corte di appello a seguito di concordato in quanto partecipe di una associazione di tipo mafioso facente capo Penale Sent. Sez. 5 Num. 17988 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 22/04/2026 2 ad TA AT (art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6, cod. pen.), nonché per i reati di cui all’art. 74 e reati fine di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90. 2. Ricorre per cassazione avverso la ordinanza il difensore di fiducia deducendo il motivo di cui in seguito. Con l’unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari. La contestazione associativa non è contestata con formulazione aperta, ma piuttosto fino al 18 gennaio 2023. Dunque, la motivazione del Tribunale che richiama automaticamente la presunzione di cui all’art. 275 bis cod. proc. pen. risulta apparente. L’ordinanza impugnata non ha inoltre considerato la comunità terapeutica indicata dalla difesa ai fini della sottoposizione al regime degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Secondo l’orientamento consolidato e constante di questa Corte la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è, invero, prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (ex multis Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep.2021, Morabito, Rv. 280452). Sempre secondo un consolidato orientamento di questa Corte, con particolare riguardo alle mafie "storiche", la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, [...], Rv. 286267; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131; Sez. 5, n. 3 36389 del 15/07/2019, Rv. 276905; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Rv. 268726). 2. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha fornito risposta esaustiva alle censure avanzate evidenziando che non si evince dagli atti alcun elemento che riveli la rescissione dei legami del ricorrente con il clan di appartenenza e la dissociazione dal gruppo capeggiato dallo zio AT TA. Inoltre, la presunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere impedisce di valutare presidi meno afflittivi quale quello degli arresti domiciliari anche presso una comunità terapeutica. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Egle PI AZ OS NA IC