Sentenza 22 novembre 2005
Massime • 1
In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, in caso di applicazione concordata di pena in relazione all'inosservanza, da parte dello straniero, di una prima intimazione a lasciare il territorio dello Stato, il nuovo provvedimento di espulsione va eseguito mediante accompagnamento coattivo alla frontiera e, solo in caso di materiale, motivata impossibilità e in presenza degli altri presupposti di legge, l'espulsione può essere disposta ai sensi dell'art. 14, comma quinto bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato da ultimo dalla L. 12 novembre 2004 n. 271.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2005, n. 44894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44894 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 22/11/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1192
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 029523/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) CO MARUS, N. IL 25/03/1985;
avverso SENTENZA del 25/02/2005 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO sulle conformi conclusioni del P.G.. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha assolto il cittadino moldavo CO Marus, imputato del reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 14, comma 5 ter, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Rileva che lo straniero era stato una prima volta espulso mediante ingiunzione a lasciare entro cinque giorni il territorio nazionale e, arrestato per inottemperanza, aveva patteggiato la pena il 16/04/2004; veniva pertanto in applicazione la disposizione del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, comma 5 ter, u.p., che in tal caso prescrive tassativamente e senza alternative l'accompagnamento forzato alla frontiera (forma di esecuzione dell'espulsione del resto già prevista in generale e solo in via di eccezione sostituibile con l'intimazione all'adempimento spontaneo ai sensi dei precedenti commi). Nel caso di specie il Questore aveva invece nuovamente disposto, il 16/02/2005, l'espulsione mediante intimazione, onde il provvedimento doveva essere disapplicato perché emesso in violazione di legge. Il Procuratore Generale del distretto ha proposto ricorso immediato per cassazione, denunciando erronea applicazione della norma in questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Infatti, come osserva lo stesso giudice "a quo", la "ratio" sottostante alla vigente disciplina dell'espulsione è quella "di garantire l'effettività dell'allontanamento dal territorio dei soggetti clandestini". Poiché, come peraltro previsto dal legislatore, non sempre è possibile la materiale esecuzione dell'espulsione mediante accompagnamento forzato (nel senso che, portato l'immigrato irregolare alla frontiera, egli non potrà varcarla, non essendo lo Stato di destinazione disposto ad accoglierlo) le forme alternative di esecuzione contemplate nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 e seguenti sono in ogni caso necessari succedanei dell'accompagnamento e valgono ad assicurare, nei limiti del possibile, quell'effettività del provvedimento espulsivo cui è preordinata la normativa (cfr. in tal senso Cass., Sez. 1, 27/04-26/05/2004, P.M. in proc. Cheredimenko). In particolare, la detta disciplina alternativa è necessariamente applicabile anche al caso in esame, in cui il soggetto, riportata una condanna per inosservanza di una prima espulsione mediante intimazione, debba essere nuovamente allontanato: dovrà essere nuovamente valutata la possibilità di accompagnamento alla frontiera ma, se questo si riveli inefficace, sarà necessario far ricorso alle alternative per tale ipotesi previste, essendo evidentemente irragionevole e contrario all'esigenza di effettività ritenere - come vorrebbe il giudice "a quo" - che non possa essere più disposta l'espulsione nelle forme possibili e consentite e che il soggetto permanga a tempo illimitato nel territorio dello Stato in condizioni di irregolarità senza soggiacere a sanzione penale in caso di ingiustificata inottemperanza all'invito ad allontanarsene, nonostante la pervicacia e la maggiore pericolosità per l'ordine pubblico dimostrata.
La sentenza impugnata - appellabile - va perciò annullata con rinvio, giusta la previsione dell'art. 569 c.p.p., comma 4, al giudice competente per l'appello, che si atterrà al principio per cui, in caso di applicazione di pena per inosservanza di una prima intimazione a lasciare il territorio dello Stato, il nuovo provvedimento espulsivo va eseguito, se possibile, mediante accompagnamento forzato, ma nel caso di materiale impossibilità e ricorrendone gli ulteriori presupposti normativi è legittimamente disposto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d'Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2005