Sentenza 26 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2002, n. 9291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9291 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
i le l al l هيه e TT 0 9 2 9 11/10 200 f REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE Oggetto uspousallite SEZIONE TERZA CIVILE Contrattual Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21886/98 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente - Consigliere Dott. Ernesto LUPO Ion. 25076 r Dott. Michele VARRONE Consigliere 1864 Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Ud.14/01/02 Dott. RU DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per diritti € 31 RD FE, elettivamente domiciliato in ROMA 26/06/0 il 51, presso lo studio dell'avvocato RUFINI IL CANCELLIERE VLE CARSO FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvocato MACCONE FEDERICO, con studio in Milano 20100 VIA VISCONTI DI MODRONE N.18, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GALIMBERTI BRUNO, in proprio e quale già liquidatore della ECOPREST Cooperativa s.r.l., ARRIGO SCHILKE, nella qualità di Commissario Liquidatore della System 2002 Coop., BOFFI NERINO, in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NICOLAI 48, presso lo studio 37 dell'avvocato BARTOLI GIUSEPPE, che li difende unitamente all'avvocato BOFFI NERINO, giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
SYSTEM COOP SRL IN LIQ;
- intimato avverso la sentenza n. 1346/98 della Corte d'Appello di MILANO, sezione terza civile emessa il 10/2/1998, depositata il 15/05/98; RG.120/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE BARTOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO r.l.Con citazione del 5.3.1987 la Cooperativa a RE in liquidazione, premesso di aver compiuto opere edili a mezzo di propri operai nel cantiere della ditta individuale SF di AG DI, espose di non aver ricevuto dalla SF il corrispettivo pattuito e, quindi, la convenne dinanzi al Tribunale di Monza per sentirla condannare, a tal titolo, al pagamento 2 della somma di L. 14.607.960. L'AG resistette alla domanda, che fu accolta dal Tribunale con sentenza del 10.6.1993. Su appello dell'AG (OSFER) la Corte di Milano, con sentenza del 15.5.1998 ha confermato la de- 2 cisione del Tribunale ed ha condannato la SF al pa- gamento delle spese del giudizio di appello, che ha di- stratto in favore dell'avvocato Nerino Boffi, difensore della RE. Ricorre AG DI con due moti- vi. Resisto con controricorso GA RU, già li- quidatore della RE, SC GO, commissario liquidatore della System Coop. A r.l., incorporante la RE, l'avv. Nerino Boffi in proprio. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 75, 82, 83 e 347 cod.proc.civ. Deduce che il 27.4.1988 e cioè nel corso del giudizio di primo grado la Cooperativa RE si estinse perché fu in- _ corporata dalla System Coop a r.l. e sostiene che, di conseguenza, il liquidatore della RE, RU Ga- limberti, non avrebbe potuto conferire all'avv. Nerino Boffi il mandato a difendere in grado di appello la società ormai estinta. Da questa premessa il ricorrente fa derivare, come conseguenza, non soltanto la nullità del predetto mandato, ma anche la nullità di tutta l'attività processuale svolta dall'avv. Boffi in sede 3 di gravame per la società estinta ed, infine, anche la nullità del procedimento e della sentenza di appello, con conseguente nullità del provvedimento di distrazio- ne delle spese e degli onorari in favore del detto di- fensore. Le censure sono fondate solo in parte. Il man- dato conferito per il giudizio di appello all'avv. Bof- fi dal liquidatore della RE (società all'epoca estinta perché incorporata dalla System Coop) era ef- fettivamente inesistente. Ciò, tuttavia, non ha inciso sulla integrità del contraddittorio processuale, che si è validamente instaurato, ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ., mediante la notificazione dell'appello dell'AG al procuratore costituito per la RE nel precedente grado di giudizio, né ha comportato la nullità del procedimento e della sentenza di secondo grado (Cass. 26.3.1991 n. 3258). L'inesistenza del man- dato ha determinato soltanto la contumacia della System Coop, che, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., avreb- be dovuto costituirsi nel giudizio di appello e nei cui confronti l'appello avrebbe dovuto considerarsi effet- tivamente rivolto. Con l'ulteriore conseguenza che, non avrebbero potuto essere liquidate in favore di un di- fensore privo di una valida procura le spese del proce- dimento di secondo grado. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazio- 4 ne degli artt. 1 della legge. 23.10.1960 n. 1369, 1418 e 1421 cod.civ. Sostiene che la RE si era limita- ta a fornire alla SF mere prestazioni di lavoro dei suoi dipendenti, onde il contratto avrebbe dovuto con- siderarsi affetto da nullità, rilevabile di ufficio, per contravvenzione alle disposizioni di cui alla legge n. 1369 del 1960. La censura è inammissibile. Il Tribu- nale, avendo condannato l'AG in favore della Eco- prest in forza del contratto dedotto in giudizio, ha implicitamente ritenuto valido quel contratto, onde, non essendo stata impugnata la pronunzia del primo giu- dice sotto tale specifico profilo, il giudicato che in tal modo si è formato sul punto ha precluso qualsiasi diverso apprezzamento in ordine alla validità del con- tratto. La impugnata sentenza va, dunque, cassata senza rinvio limitatamente al capo investito dalla censura accolta. Stimasi di compensare per la metà le spese del giudizio di cassazione. I resistenti vanno condannati, in solido, al pagamento della residua metà, ivi compre- si gli onorari, liquidati in € 1000,00.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il secondo. Cassa sen- za rinvio il capo della sentenza impugnata relativo al- 5 la condanna dell'appellante alle spese. Condanna l'avv. Nerino Boffi, GA RU e la System Coop al rim- corrispondente € 113, 33 borso di metà delle spese del giudizio di cassazione re dei relativi onorari e liquida la rimanente metà di questi ultimi in € 1000,00. Roma, 14.1.2002. IL CONSIGLIERE/EST. IL PRESIDENTE виталий Шааба IL CANCELIERE C1 Dott.se Maria Alello Depositata in Cancelleria Opal 26.05.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T 129.11 456T 2,66 TOT 14977 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 1.6 S.E.I.2002 rie 4 al3.848 versate €... 149.77 (euro..CENTOQUARANTANOVE/77...) p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DA PO) HON 10 Il Responsabile Servizio Ad Gudiziari (Dr. M. RACCICIND OF THE i DEELE 60