Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2003, n. 7785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7785 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
6 8 9 1 E 5487 / ес 5 IN NOME DI0778 5/03 4 N . / 6 N O 3 . ZI . A B R I . A P . R . S L D R L A A T A L T D E . EPUBBL U D B E B A I T I S T N N R A 1 E E I PO DITA ANO T S 3 S R 1 I E E . A T N A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 14960/99 Dott. Saccucci Bruno e 18555/99 Dott. Oddo Massimo Consigliere Dott. Magno Giuseppe Vito Antonio Consigliere Cron. 17138 Dott. Genovese Francesco Antonio Consigliere Rep. Dott. Marinucci Giuseppe Ud. 02/12/02Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZION CAMPIONE CIVILI SENTENZA N. 65487 sul ricorso proposto da: IL MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e L'UFFICIO DEL REGISTRO DI TRENTO, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
- ricorrenti -
contro
F.LLI ENDRIZZI DI DR. CO E DR. PAOLO RI E C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in S. Michele all'Adige (TN), Loc. Masetto;
- intimata - 4396 1 e sul secondo ricorso n° 18555/99 proposto da: ENDRIZZI DI DR. CO E DR. PAOLO RI AS (già F.lli Endrizzi di dr. RA e dr. Paolo Endrici C. Snc) corrente in Masetto di S. Michele all'Adige (TN), in persona del socio accomandatario legale rappresentante dott. Paolo Endrici coi procuratori avv. Giulio de Abbondi del Foro di Trento ed avv. Giuseppe Gigli del Foro di Roma, presso il secondo domiciliata in Roma, alla Via Pisanelli 4; -ricorrente INCIDENTALE nonché
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, E UFFICIO DEL REGISTRO DI TRENTO, rappresentati e difesi dell'Avvocatura Generale dello Stato, ivi domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 intimati avverso la sentenza n. 135/97 della Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, Sez. 1, pronunciata il 21 novembre 1997, depositata il 5 giugno 1998 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/02 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato De Bellis che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
2 -- udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avv. Giuseppe Gigli che si riporta ai propri motivi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto registrato il 5 gennaio 1989, i sig.ri Endrici nella società "F.lli Endrizzi di dott.conferivano RA e dott. Paolo Endrici & C. s.n.c." (ora s.a.s. con la medesima ragione sociale) un immobile del valore 46.000.000, esprimendo contestualmente di lire di avvalersi della disposizione di cui l'intenzione all'art. 12 L. 154/88. L'Ufficio del Registro di Trento, rilevato che il valore tabellare risultava superiore а quello dichiarato, notificava avviso di liquidazione n. 892V000076001 e 002 del 27/11/1990, elevando il valore dell'immobile da lire 46.000.000 a lire 107.712.000, e chiedendo pertanto il pagamento di lire 4.985.700 per INVIM oltre a lire 3.709.700 per imposte di registro, ipotecarie e catastali. Ricorreva la Società, eccependo la nullità dell'avviso, davanti alla Commissione Tributaria di primo grado di Trento che accoglieva il ricorso rilevando che l'Ufficio 3 - non aveva osservato i criteri stabiliti dall'art. 51 del D. P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Proponeva appello l'Amministrazione, deducendo che nel rogito era stata richiesta l'applicazione dei benefici di cui all'art. 12 della Legge 14 marzo 1988 n. 154, da cui conseguiva che il calcolo dell'imposta dovuta doveva necessariamente essere fatto sulla base della rendita catastale attribuita. La Commissione di secondo grado di Trento, con sentenza 135/97 depositata il 5 giugno 1998, rigettava l'appello, osservando che l'Ufficio avrebbe dovuto procedere all'accertamento dell'eventuale maggiore valore (rispetto a quello dichiarato) secondo i criteri stabiliti dall'art. 51 del DPR 131/86 non potendo applicare il sistema di valutazione automatica;
dichiarava pertanto nullo l'avviso di liquidazione. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione con un unico motivo. L'intimata società ha presentato controricorso con ricorso incidentale.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte procede alla riunione del ricorso e del ricorso incidentale ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con l'unico motivo di doglianza, 1'Amministrazione ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 --- - 12 del D. L. 70/1988 conv. in legge 154/88 e dell'art. 52, comma 4, del DPR n. 131/1986 . Avendo infatti il contribuente chiesto che l'imposta di registro dovuta fosse determinata con riferimento alla rendita catastale, previa attribuzione di quest'ultima da parte dell'UTE, sulla base di quanto disposto dall'art. 12 del D.L. n. 70/88 conv. in legge n. 154/88, l'Amministrazione ha ritenuto di non avere altro onere che quello di procedere alla riliquidazione dell'imposta sul valore determinandola con il calcolo tabellare. La congruenza con i principi costituzionali della suddetta disciplina, difatti, non prevederebbe che il certificato contenente l'attribuzione della rendita da parte dell'UTE, trasmesso all'Ufficio del registro, sia anche comunicato e notificato al contribuente. Unica facoltà del contribuente sarebbe, secondo l'Amministrazione, quella di contestare la rendita così quantificata dal Fisco in sede di impugnativa dell'avviso di liquidazione, eventualmente assumendo l'erroneità dei calcoli operati dall'Amministrazione. L'Ufficio finanziario, infatti, non sottopone a rettifica il valore dichiarato, ma si limita, se il valore tabellare risulta superiore a quello dichiarato, a recuperare la differenza d'imposta, non esercitando dunque un potere di accertamento ma partecipando al 5 - contribuente una semplice informazione. Il motivo è fondato e merita accoglimento. E' infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, dalla quale non vi è motivo qui per discostarsi, che "quando la parte dichiara, a norma dell'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988 n. 70 convertito nella legge n. 154 del 1988, di volersi avvalere della determinazione automatica del valore sulla base della rendita catastale, 1 l'attribuzione della rendita adottata dall'UTE innesca un procedimento di valutazione automatica, in ragione del quale il valore dichiarato viene sostituito dalla risultante della rendita moltiplicata per il coefficiente stabilito in base alla natura dell'immobile. Conseguentemente l'Ufficio, trattandosi di semplice recupero d'imposta nella misura (implicitamente) dichiarata dal contribuente, legittimamente procede con avviso di liquidazione e non con avviso di accertamento, il quale non si rende di per sé impugnabile, laddove invece va impugnato lo stesso provvedimento in sé di attribuzione della rendita. Il sistema sopra delineato è stato, fra l'altro, confermato dall'art. 74 della legge (cosiddetto "Collegato alla Finanziaria") 21 novembre 2000 n. 342 (pubblicata sulla G.U. del 25 novembre 2000), il quale ha stabilito che qualora atti di determinazione della rendita adottati 6 - prima del 31 dicembre 1999 siano stati recepiti in atti impositivi (siano essi divenuti definitivi ○ meno) è data possibilità d'impugnare la rendita ed il relativo termine è riaperto fino a sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa (8 febbraio 2001)" (Cass. 5 giugno 2001 n. 7580; cfr. Cass. 22 novembre 2000 n. 15091). Nel caso di specie l'Ufficio ha proceduto con l'avviso di liquidazione, di per sé non impugnabile, trattandosi di semplice recupero d'imposta nella misura (implicitamente) dichiarata dal contribuente. Il quale, se mai, in base all'art. 74 della Legge 21 novembre 2000 n. 342, avrebbe potuto impugnare la rendita entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa e, in caso di accoglimento, procedere ad una richiesta di rimborso d'imposta. Con il ricorso incidentale la Società ha chiesto la cassazione della sentenza con un unico motivo, e cioè la "violazione dell'art. 15 D. Lgs. 31.12.92 n. 546 con riferimento agli artt. 91, 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per avere la sentenza impugnata ingiustamente compensato le spese senza motivazione alcuna"; atteso che in detta sentenza non si farebbe accenno alle spese, mentre nel dispositivo si legge "spese compensate". 7 L'accoglimento del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale. Sulla base degli elementi di fatto acquisiti e sopra precisati, è possibile decidere in via definitiva, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., senza necessità di rinvio e conseguentemente si deve cassare la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, respingere il ricorso introduttivo della Società contribuente. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 cpc, respinge il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 2 dicembre 2002 Il Presidente Il Relatore ed estensore Giuseppe Marinucci Bruno Saccucci Шал E * JERE N O eft. Luigi Riitano I Z A S h DEPORTATO IN CANCELLERIA d u Oggi 119 MAG-2903 # ERE Luigi Riitano 8