Sentenza 12 marzo 2008
Massime • 1
Anche dopo l'esclusione, dai reati ostativi alla concessione degli arresti domiciliari, dei reati di rapina ed estorsione aggravata (rispettivamente artt. 628, comma terzo, e 629, comma secondo, cod. pen.), disposta dall'art. 4-sexies L. 21 febbraio 2006 n. 49, continua ad essere interdetta, a norma dell'art. 4-bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) la concessione della detenzione domiciliare ai soggetti condannati per i suddetti reati, considerati i diversi ambiti di applicazione delle misure in questione (la prima prevista per ragioni di cautela nel corso del procedimento e prima della pronuncia definitiva, la seconda prevista per finalità rieducative e di reinserimento sociale nel corso dell'esecuzione della pena e in presenza di determinate condizioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2008, n. 17237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17237 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 12/03/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 749
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 025617/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) RN VI, N. IL 10/06/1975;
avverso ORDINANZA del 24/05/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CONSOLO Santi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 24/5/2007 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato le istanze di affidamento ordinario e terapeutico e di semilibertà avanzate da VI RN e dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare dallo stesso proposta. Il Tribunale ha rilevato che la natura dei reati in esecuzione era ostativa all'applicazione della detenzione domiciliare c.d. "generica" e che, in ragione della prognosi infausta sul futuro comportamento del detenuto, non era possibile l'applicazione di alcuna delle altre misure richieste.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il condannato con atto del 13/6/2007 rilevando: che, avendo la L. n. 49 del 2006, art. 4 sexies, escluso dai reati ostativi alla concessione degli arresti domiciliari i reati di cui all'art. 628 c.p., comma 3 e art. 629 c.p., comma 2, la medesima esclusione doveva ritenersi applicabile anche con riferimento alla detenzione domiciliare;
che non si era doverosamente tenuto conto del radicale cambiamento comportamentale del detenuto quale ricavatale dalla relazione di sintesi, che nessun rilievo poteva attribuirsi alla sentenza non definitiva citata nel provvedimento, che le misure di sicurezza (rectius di prevenzione) non sono ostative all'applicazione di richiesti benefici, che si era erroneamente argomentato in ordine ai risultati dei trattamento rieducativo ed alla idoneità del programma terapeutico. Li ricorso non merita accoglimento.
La lesi, per la quale la modifica legislativa che consente l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari pur nei confronti di soggetti indagati od imputati per rapina ed estorsione aggravate ai sensi dell'art. 628 c.p., comma 3, e dell'art. 629 c.p., comma 2, dovrebbe analogicamente imporre di considerare tali reati non più ostativi all'applicazione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, è palesemente priva di fondamento, non tenendo conto il ricorrente dei diversi ambiti di applicazione delle misure in questione (una prevista per ragioni di cautela nel corso dei procedimento e prima della pronuncia definitiva;
l'altra prevista per finalità rieducative e di reinscrimento sociale nel corso dell'esecuzione (della pena ed in presenza di determinare condizioni), della ontologica diversità degli istituti in questione, della irrilevanza di modifiche legislative apportate in esempi diversi da quelli oggetto di disamina.
Quanto ai rilievi avverso il diniego delle ulteriori misure alternative alla detenzione, deve osservarsi come i precedenti penali e giudiziali del condannato e l'applicazione di misure cucite a contenere la pericolosità del soggetto ben possano e debbano essere considerati ai lini dell'applicazione dei benefici penitenziari, essi concorrendo in unione all'osservazione intra ed extra muraria ed alla rispondenza o meno al trattamento rieducativo a formare il giudizio prognostico circa l'idoneità dell'una o dell'altra misura a facilitare il reinserimento sociale dal condannato prima cella completa espiazione della pena. E dunque nessuna erronea applicazione di legge o vizio di motivazione è ravvisabile nell'ordinanza impugnata laddove si sono sottolineati l'elevato indice di pericolosità dell'RN, quale desumibile dai gravi reati commessi in un breve periodo di tempo ed anche recentemente nonché dalla sua sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di P.S.; la limitata valenza di cui alla relazione di sintesi ed all'aggiornamento comportamentale del 22/5/2007, non essendosi in essi esaminato l'aspetto della pericolosità sociale del soggetto;
la inidoneità del programma terapeutico proposto, essendosi previsti controlli distanziati nel tempo, limitati e di poca incidenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente RN VI al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008