Sentenza 13 dicembre 2019
Massime • 1
In materia di reati concernenti le armi, l'attenuante di cui all'art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895 può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente gestite. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il mancato riconoscimento dell'attenuante in relazione al porto in luogo pubblico, seppur protratto per un breve arco temporale, di un fucile funzionante e dotato di munizioni, sottratto alla vittima nel corso di una rapina ed utilizzato per minacciarla, al fine di farla desistere dall'inseguire i responsabili, fino all'intervento delle forze dell'ordine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2019, n. 3852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3852 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2019 |
Testo completo
03852-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 3234 Mirella Cervadoro - Relatore - -UP 13/12/2019 Marco Maria Alma Maria Daniela Borsellino R.G.N. 8776/2019 Giuseppe Sgadari Vincenzo Tutinelli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HI VE, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 20/06/2018 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20 giugno 2018 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 14 giugno 2017 con la quale VE HI era stato dichiarato colpevole (in concorso con il connazionale DM KU nei confronti del quale la decisione di condanna è divenuta irrevocabile e con altra persona non identificata) dei reati di rapina aggravata (capo 1 della rubrica delle imputazioni), violazione della legge sulle armi (capo 2) e lesioni personali aggravate (capo 3) e condannato a pena ritenuta di giustizia. 12 In sintesi, si contesta al HI di avere usato violenza nei confronti di GI IS colpendolo con una spranga in ferro nonché con calci e pugni e di essersi impossessato con tali modalità del portafogli e del denaro in esso contenuto, della patente di guida, di una carta poste-pay, del fucile calibro 12 con cartucce, del porto d'armi, del telefono cellulare e altri beni della persona offesa alle quale venivano cagionate lesioni personali. A tale condotta è altresì conseguito il porto in luogo pubblico del fucile sottratto alla persona offesa. All'imputato risulta essere stata contestata la circostanza aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale, peraltro valutata dai Giudici di merito con giudizio di equivalenza alle circostanze attenuanti generiche ed a quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. I fatti-reato in contestazione risalgono al 28 dicembre 2016. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al diniego del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 5 1. 895/1967 in relazione al reato di cui al capo 2 della rubrica delle imputazioni. Rileva la difesa del ricorrente che avrebbero errato i Giudici del merito nel non ritenere applicabile la predetta circostanza aggravante anche alle armi da fuoco (quale è per l'appunto il fucile sottratto alla persona offesa) e comunque nel non tenere conto della circostanza che l'arma fu rinvenuta all'interno della propria custodia e che gli imputati si liberarono della stessa dopo averla sottratta, circostanze queste che concorrerebbero a connotare di "lievità" il fatto.
2.2. Violazione dell'art. 99 cod. pen. in relazione a tutti i reati in contestazione in quanto la Corte di appello non avrebbe risposto alle relative doglianze difensive sollevate con l'atto di appello e le argomentazioni spiegate in sentenza possono intendersi come implicito rigetto alle doglianze stesse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve, innanzitutto, premettersi che non v'è contestazione in questa sede in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i fatti-reato per i quali è intervenuta la condanna dello stesso.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2 Nel rigettare la richiesta di riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 5 I. 895/1967, la Corte di appello, con motivazione congrua e non manifestamente illogica ha evidenziato che la detenzione dell'arma seppure protrattasi per un breve arco temporale ha riguardato un fucile pienamente efficiente e dotato di munizioni e che il possesso dell'arma si è appalesato come particolarmente grave se si considera che i soggetti hanno agito travisati in volto e dopo aver commesso la rapina hanno utilizzato l'arma per minacciare reiteratamente la persona offesa che aveva cercato di inseguirli, liberandosi del fucile solo nel corso della fuga allorquando nell'inseguimento era intervenuto anche personale di P.G. e, quindi, quando era divenuto impossibile proseguirne la detenzione in con dizioni di impunità. Le decisione assunta dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, legata ad una motivata valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, risulta altresì conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte di legittimità secondo il quale «In materia di reati concernenti le armi, l'attenuante di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895, può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente gestite» (Sez. 1, n. 26270 del 27/03/2013, Pietrafesa, Rv. 255827).
3. Il secondo motivo di ricorso relativo al riconoscimento all'imputato della circostanza aggravante della recidiva è fondato. Il Giudice di primo grado nel ritenere sussistente la predetta circostanza aggravante aveva evidenziato la presenza di un precedente specifico a carico dell'imputato e sottolineato che i fatti di cui al presente procedimento "proprio per la loro contiguità temporale, appaiono espressione della medesima pericolosità già dimostrata dall'imputato nell'occasione precedente". La difesa dell'imputato in sede di gravame aveva sottolineato che il precedente penale dell'imputato riguardava un furto in relazione al quale era stata irrogata una pena prossima al minimo edittale e che nel caso in esame l'imputato avrebbe operato in una condizione di bisogno che comunque si riverbera sul giudizio di pericolosità dello stesso. Anche la positiva condotta processuale dell'imputato che ha risarcito il danno patito dalla persona offesa inciderebbe poi sull'assenza di pericolosità dello stesso. La Corte di appello nel respingere la richiesta di esclusione della recidiva ha ribadito la "assoluta gravità dei fatti" e la scarsa incidenza della confessione resa dall'imputato a fronte di un arresto in flagranza ed all'assenza di indicazioni volte all'identificazione del terzo complice nell'azione delittuosa, elementi questi ritenuti impeditivi di una rivalutazione del trattamento sanzionatorio considerato degli stessi Giudici territoriali "fin troppo benevolmente" determinato. Rileva l'odierno Collegio che nel caso in esame ci si trova in presenza di una motivazione chiaramente carente in ordine alla ritenuta configurabilità della contestata circostanza aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale non essendo stati indicati gli elementi richiesti da questa Corte di legittimità per l'applicazione dell'aggravante de qua, non essendo di certo sufficiente al riguardo il richiamo ad un precedente penale dell'imputato od alla gravità dei fatti ed essendo, per contro, richiesta una compiuta valutazione circa l'evoluzione in peius della pericolosità sociale dell'imputato desumibile dalla consumazione del nuovo reato.
4. Per le considerazioni or ora esposte, si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione in ordine alla sussistenza della recidiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto. Deve, per contro, dichiararsi l'inammissibilità nel resto del ricorso con la conseguente irrevocabilità dell'affermazione penale responsabilità della dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione in ordine alla sussistenza della recidiva e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità. Così deciso il 13/12/2019. Il Presidente Il Consigliere estensore Mirella Gervadoro Marco Maria Alma DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 29 GEN. ZULUZ IL IL DIRETTO Zancelier Resumest De sa Ros E T R O O C * N 4