Sentenza 27 aprile 2005
Massime • 1
Il giudizio di cognizione di appello del Tribunale di Sorveglianza in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato, ritenuta dal giudice di primo grado con applicazione di misura di sicurezza personale contestuale al suo proscioglimento per incapacità di intendere e di volere, è limitato alla rivalutazione e al riesame degli stessi elementi di fatto acquisiti nel processo di primo grado, senza che rilevi l'eventuale mancanza di attualità della pericolosità sociale, che è presa in considerazione nella successiva fase esecutiva e non incide sulle sorti della provvisoria applicazione della misura di sicurezza frattanto disposta, suscettibile di revisione nel procedimento ex artt. 679 e 680 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2005, n. 23078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23078 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 27/04/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 1749
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 42309/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AZ MI N. IL 28/10/1962;
avverso ORDINANZA del 05/11/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MOCALI PIERO;
lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità. OSSERVA
Col provvedimento di cui in epigrafe, il tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava l'appello proposto, ai sensi degli artt. 579 c. 2 e 680 c. 2 c.p.p., dal p.m. avverso la sentenza del g.u.p., che il 16.10.2002 aveva applicato al Di AZ la misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario, prosciogliendolo per infermità mentale.
Osservava il tribunale che la verifica della pericolosità sociale del soggetto poggiava sugli elementi di cui all'art. 133 c,p., investiva la condotta criminosa tenuta dal Di AZ (che aveva reiteratamente percosso i genitori per ottenerne denaro destinato a soddisfare la sua tossicodipendenza) ed era adeguatamente riscontrata dalle perizie psichiatriche in atti.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il Di AZ, che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione.
L'analisi della pericolosità sociale del ricorrente era stata basata su accertamenti peritali risalenti nel tempo e dunque inidonei a dimostrarne l'attualità; era mancata qualunque argomentazione sulla evoluzione della personalità del soggetto, nonostante il tempo trascorso che la rendeva necessaria. Così come indispensabile sarebbe stato l'esperimento di nuova perizia psichiatrica. Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il giudizio di cognizione di appello del tribunale di sorveglianza in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato, ritenuta dal giudice di primo grado con applicazione di misura di sicurezza personale, contestuale al suo proscioglimento per incapacità d'intendere e di volere, è limitato alla rivalutazione e al riesame degli stessi elementi di fatto acquisiti nel processo di cognizione, senza che rilevi l'eventuale mancanza di attualità della pericolosità sociale, che è presa in considerazione nella successiva fase esecutiva e non incide sulle sorti della provvisoria applicazione della misura di sicurezza frattanto disposta, suscettibile di revisione nel procedimento di cui agli artt. 679 e 680 c.p.p. (cfr. Sez. 1^, 8.11.2000, Di Paolo). Le censure del ricorrente, dunque, non involgendo la legittimità della applicazione di misura di sicurezza colla sentenza, ma facendo riferimento esclusivo alla fase esecutiva della stessa, non appaiono conferenti.
Il ricorso va pertanto rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2005