Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
88/02 0 % REPUBBL 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Родажей SEZIONE PRIMA CIVILE Zomme Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23279/99 Presidente Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Cron.6543 Dott. Donato PLENTEDA Rep. 765 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere BONOMO Rel. Consigliere Ud. 03/12/01 Dott. Massimo ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 1.10 COMUNE DI CLAUZETTO, in persona del Sindaco pro "12-6 IL'CANCELLIEREin ROMA VIAtempore, elettivamente domiciliato ANASTASIO II 80, presso l'avvocato DI NARDO LITTORIO, rappresentato e difeso dall'avvocato LORIS PARPINEL, €1,55 L.3000 giusta mandato in calce al ricorso;
NCELLERIA ricorrente
contro
DG710453 MULTIPROJECT Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DG710454 DONATELLO 71, presso l'avvocato VALERIA MAZZARELLI, 2001 che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato 2473 GIUSEP MASCHERIN, giusta procura in calce al PE 1 controricorso;
- controricorrente avversO la sentenza n. 458/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 23/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Parpinel, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo;
rigetto del primo e secondo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 3 aprile 1990 il Comune di Clauzetto conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pordenone la s.r.l. OJ oppo- nendosi ad un decreto ingiuntivo per la somma di lire 11.740.999. Rilevava che il decreto ingiuntivo si ri- feriva а due fatture (n. 185/85 e n. 186/85) emesse dalla società in relazione ad opere di progettazione, direzione, assistenza e contabilità lavori concernenti un intervento statico e funzionale su un immobile sito nel Comune di Clauzetto ai sensi della legge regionale n. 30/77 sulla ricostruzione delle zone terremotate. 2 Precisava che il Comune si era limitato ad estendere l'ambito della delibera n. 157 del 7.8.1981 anche al- l'immobile anzidetto, senza conferire alcun incarico alla società, atteso che tale materia ed i relativi oneri finanziari erano di competenza dell'Amministra- zione regionale (artt. 8 e 14 legge regionale n. 30 del 1977). Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva e che il de- creto ingiuntivo fosse revocato. La società OJ si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Faceva presente che le prestazioni erano state chieste dal Comune come da lettera del 5.5.1982 prot. 1737, mentre l'accredi- tamento dei fondi costituiva un aspetto meramente am- ministrativo che non poteva ritorcersi a suo danno. Il Tribunale di Pordenone, con sentenza depositata il 24 gennaio 1996, accoglieva parzialmente l'l'opposi- zione revocando il decreto ingiuntivo e condannando il Comune a pagare alla società l'importo di lire 5.451.794, oltre agli interessi, con compensazione delle spese di lite. Il Tribunale rilevava che, mentre la fattura n. 185/85 era corrispondente all'incarico conferito, quella n. 1986/85 esulava dallo stesso. Con sentenza in data 5 maggio - 23 luglio 1999, la Corte d'appello di Trieste, in accoglimento dell'ap- 3 pello principale della società ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il Comune a paga- re alla OJ s.r.l. l'ulteriore importo di lire 6.289.205, quale indennizzo ex art. 2041 C.C., oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, respingeva l'appello incidentale del Comune e condan- nava quest'ultimo al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Osservava la Corte ter- ritoriale, tra l'altro: a) che relativamente alla parcella 185/85 sus- sisteva un titolo che legittimava la pretesa della so- cietà, costituito dall'incarico conferito dal Comune con la lettera del 5 maggio 1982; b) che per l'importo di cui alla parcella 186/85, non vi era la prova che fosse intervenuto un diretto affidamento dell'incarico di "direzione lavori e assistenza e contabilità lavori" da parte del Comu- ne;
ے ہ c) che la società aveva proposto la domanda riguardante la parcella 186/85 anche in base all'art. 2041 C.C. е che tale domanda ammissibile anche se proposta per la prima volta in appello, essendo basata sulla stessa situazione di fatto - nel merito era fon- data. Avverso la sentenza d'appello il Comune di Clau- 4 zetto ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. La OJ s.r.l. ha resistito con controri- corso, depositando una memoria illustrativa. La comunicazione dell'udienza è stata effettuata alla controricorrente presso la cancelleria, poiché 1'avvocato era risultato trasferito (Cass. SS.UU. 14 giugno 1999 n. 92). MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Eccepisce il controricorrente l'incompetenza della Giunta comunale a promuovere il ricorso per cas- sazione e quella del Sindaco a rilasciare la procura alle liti. In base all'art. 45 del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, si intendo- no nel senso che la relativa competenza spetta ai di- rigenti.
Considerato che
la legge (art. 16, comma 1, del d.lgs n. 29 del 1993) annovera le funzioni di promuo- vere e resistere alle liti tra gli atti di competenza e quindi gli atti di gestione si può dirigenziale а norma del citato art. 45, tale potere ritenere che , 5 spetti ai dirigenti. Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale tale funzione spetta al respon- sabile degli uffici о servizi cui è attribuita la ma- teria sulla quale è sorta la controversia, a norma dell'art. 51, comma 3 bis, della legge n. 142 del 1990. Anche la competenza a sottoscrivere la procura ad litem deve ritenersi attribuita al dirigente 0 al funzionario responsabile che la deciso di promuovere о di resistere in giudizio.
2. L'eccezione non può essere condivisa, in quanto l'art. 16 richiamato dal controricorrente non è appli- cabile agli enti locali, poiché esso è compreso nel titolo II capo II del d. lgs. n. 29 del 1993 e l'art. 13 del medesimo d.lgs., come sostituito dall'art. 8 del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80, stabilisce che le di- sposizioni di quel capo si applicano alle amministra- zioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
3. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione della legge regionale Friuli Ve-- nezia Giulia n. 30 del 1977 e difetto di legittimazio- ne passiva. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'ap- pello, la missiva del Comune di Clauzetto in data 5.5.1982, in cui si "incaricava" la OJ della progettazione dell'intervento integrativo non aveva alcuna rilevanza giuridica, in quanto, in base alla legge regionale n. 30 del 1977, la OJ avreb- be dovuto avere un formale incarico da parte della Se- greteria Generale Straordinaria, così come era avvenu- to per l'intervento principale. Il Sindaco si era li- mitato sostanzialmente a comunicare che la Giunta mu- nicipale aveva approvato l'estensione dell'intervento, mentre l'incarico ad un professionista avrebbe richie- sto una specifica delibera in tal senso e la stipula di un apposito disciplinare. Il Comune difettava quin- di di legittimazione passiva.
4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia contraddittoria motivazione. Era incongruente affermare che la competenza per l'incarico fosse dell'organo regionale, ma che nel ca- SO di specie legittimato passivo fosse il Comune, avendo conferito il relativo incarico. Un presunto in- carico di natura pubblicistica conferito da un sogget- to incompetente non può far sorgere un valido rapporto giuridico tra le parti, ma, eventualmente, consente un'azione ex art. 2041 C.C. nei confronti dell'ente che sarebbe stato legittimato a far sorgere il rappor- to e che si era in concreto avvantaggiato dell'attivi- tà professionale senza aver sostenuto la relativa spe- sa (nella fattispecie la Segreteria Regionale Straor- 7 dinaria).
5. I due motivi, congiuntamente esaminabili per motivi di connessione, non sono fondati. La sentenza impugnata ha ritenuto che il pagamento della parcella n. 185/85 fosse dovuto in conseguenza dell'incarico di progettazione conferito dal Comune di Clauzetto alla società OJ con la lettera del 5 maggio 1982. Ciò comportava l'irrilevanza della nor- mativa regionale richiamata dal ricorrente. Con riferimento alla suddetta lettera la Corte d'appello ha fatto applicazione del principio in base al quale, per il perfezionamento dei contratti stipu- lati dall'amministrazione comunale è necessaria l'estrinsecazione documentale della volontà negoziale del sindaco, quale organo rappresentativo abilitato a stipulare in nome e per conto dell'ente territoriale (Cass. 24 giugno 1997 n. 5642; cfr. pure Cass. 10 lu- glio 1996 n. 6262, 12 dicembre 1995 n. 12728, 18 no- vembre 1994 n. 9762). Dai riferimenti alla decisione di primo grado con- tenuti nella narrativa della sentenza impugnata si ri- cava che, in ottemperanza alla deliberazione del Con- siglio Comunale di Clauzetto n. 157 del 7 agosto 1981, il Sindaco di detto Comune con lettera del 5.5.82 ave- Va incaricato la OJ s.r.l. per la progetta- 8 zione dei seguenti edifici: Fabbricato censito al Fg. 11, Mapp. 142-143 adiacente all'edificio censito al Fg. 18, Mapp. 161 adiacente all'edificio di TO IO e Vittorio Fg. 19, Mapp. 162-163-164. Ora, l'interpretazione della volontà del Comune risultante dal contenuto di tale lettera è questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di meri- to, mentre la tesi del Comune, secondo cui il Sindaco si sarebbe limitato sostanzialmente a comunicare alla società che la Giunta Municipale aveva approvato rappresenta che una l'estensione dell'intervento, non diversa lettura del documento, la quale è stata esclu- sa dalla Corte d'appello e, comunque, non può essere oggetto di verifica in sede di legittimità. Né sussiste il lamentato vizio di contraddittorie- tà di motivazione atteso che il richiamo alla normati- va regionale è stato effettuato dalla sentenza impu- gnata solo con riferimento alla parcella n. 186/85, rispetto alla quale il quadro giuridico era diverso da quello riguardante la parcella n. 185/85, in mancanza incarico da di un diretto affidamento del relativo parte del Comune.
6. Il terzo motivo esprime una doglianza di viola- zione dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 345 c.p.c.. 9 La domanda ex art. 2041 proposta dalla società OJ per la prima volta in appello in ordine al pagamento della fattura n. 186/85 era inammissibile perché nuova. Erronea e contraddittoria era l'affermazione con- tenuta nell'impugnata sentenza secondo cui sarebbe stati privo di rilievo il fatto che l'eventuale arric- chimento conseguente all'incarico espletato avrebbe fatto capo non al Comune, ma alla Regione. Pure incongruente era il rilievo dell'impugnata sentenza per la quale nessuna contestazione vi era stata in ordine alla congruità della somma pretesa dalla OJ per l'attività oggetto della doman- da ex art. 2041 c.c.. 7. Questo motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condi- visa dal Collegio, la domanda di indennizzo per arric- chimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova come tale inammissibile se proposta per la prima volta nel giudizio di secondo grado, in quanto dette domande non sono intercambiabili e non di una unica matrice, ri- costituiscono articolazioni diritti cosiddetti guardando entrambe "eterodeterminati" (per la individuazione dei quali è 10 indispensabile il riferimento ai relativi fatti costi- tutivi, che divergono sensibilmente tra loro e identi- ficano due distinte entità), e l'attore sostituendo la prima alla seconda, non solo chiede un bene giuridico diverso (indennizzo, anziché il corrispettivo pattui- to), così mutando l'originario "petitum", ma, soprat- tutto, introduce nel processo gli elementi costitutivi della nuova situazione giuridica (proprio impoverimen- to ed altrui locupletazione), che erano privi di ri- lievo, invece, nell'ambito del rapporto contrattuale 4612, 12 giugno 2000 n. 7979, (Cass. 29 marzo 2001 n. 4 maggio 2000 n. 6810). Poiché, nella specie, la domanda ex art. 2041 relativa alla prestazione oggetto della parcella C.C., 186/85, è stata pacificamente proposta per la prima n. volta in appello, il giudice di secondo grado non avrebbe potuto prenderla in esame.
8. Deve, pertanto, accogliersi il terzo motivo di ricorso con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per la parte relativa alla condanna del Comune al pagamento dell'ulteriore somma di lire 6.289.205, oltre interessi, quale indennizzo ex art. 2041 cod. civ., atteso che la relativa domanda propo- sta in appello era inammissibile. Le spese processuali relative ai tre gradi di giu- 11 dizio, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico del Comune, nella misura della metà, in ragione della parziale soccombenza, mentre ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti la restante metà.
P.Q.M.
4 2 La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso ed 9 6 3 accoglie il terzo;
cassa la sentenza impugnata, senza rinvio, nei limiti dell'accoglimento, e condanna il Comune di Clauzetto a rimborsare alla controparte la metà delle spese processuali, liquidate per l'intero 3099 in lire 2.805.000 (di cui 105.000 per spese, 900.000 TUT 160,10 per diritti e lire 1.800.000 per onorari) per il giu- dizio di primo grado, in lire 4.665.000 (di cui lire 400.000 per spese, lire 1.465.000 per diritti e lire 2.800.000 per onorari) per il giudizio di secondo gra- do ed in lire 120,000, oltre a lire 1.000.000 per ono- rari, per il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2001. Il Presidente Il Cons. est. Dott. Massimo Bonomo Proto Dott. Vi Тальше почто CANCELLIERI Andrew Bianchi ELLIERE il open 12